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Orario di lavoro e lavoro agile

000 ORARIO DI LAVORO

Le norme di riferimento sono contenute negli articoli:

  CCNL 2016/2018 artt. 17 e seguenti;

·        Decreto Legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 (orario di lavoro) ;

·        Circolare PERSOCIV M_D A0582CC REG2023 0065610 del 06-10-2023 (pausa);

 

001. Quanto può essere la durata massima della giornata lavorativa?

 

In base agli artt. 17 e 22 del CCNL 12/02/2018 si prevede che l’orario di lavoro debba, necessariamente, essere articolato su cinque giornate lavorative, solo nel caso di prosecuzione della prestazione nelle ore pomeridiane.

Inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del CCNL del 12/02/2018 la durata massima dell’orario di lavoro nella giornata, comprensivo dello straordinario, non deve eccedere la media di 48 ore settimanali, superando, pertanto, il limite delle nove ore giornaliere stabilito in precedenza. Dovendosi garantire solo le 11 ore di riposo.

 

002. Quando matura il diritto/obbligo alla pausa psicofisica?

 

Il diritto/dovere del lavoratore (non turnista) di fruire di una pausa di almeno 30 minuti, che può o meno coincidere con la consumazione del pasto, per il recupero delle energie psicofisiche, scatta qualora la prestazione lavorativa ecceda le sei ore, anche non continuative, purchè la prestazione lavorativa prosegua anche nelle fasce pomeridiane.

Quindi i trenta minuti di pausa spetteranno automaticamente nel caso in cui l’articolazione oraria giornaliera sia già superiore alle sei ore (esempio in caso di 7,12,+30 minuti di pausa, per un totale di ore 7,42 oppure nelle giornate cd “di lunga”). Mentre nel caso di una giornata di sei ore (cd giornata “di corta”) per aver diritto alla pausa occorre che la prosecuzione dell’attività lavorativa, dopo i trenta minuti, si prolunghi per un ulteriore tempo anche nel pomeriggio che, essendo un allungamento dell’attività lavorativa dopo le sei ore ordinarie, è attività lavorativa straordinaria, e, di conseguenza, dovrà necessariamente essere valutata ed autorizzata dal datore di lavoro per il tempo ritenuto necessario, anche nell’ipotesi di recupero di un debito.

 

003. E’ possibile rinunciare alla pausa?

No. La pausa psicofisica è considerata un diritto volto a tutelare la salute dei lavoratori e, come tale, è irrinunciabile per qualsiasi motivo.

 

004. Quale permesso concorre al riconoscimento del tempo necessario per maturare il diritto alla pausa?

Solo il permesso per servizio può configurarsi quale periodo utile al completamento dell’orario di lavoro necessario per far maturare il diritto alla pausa. Nessun altro tipo di permesso, anche se retribuito è utile, in quanto la pausa nasce per il recupero delle energie psicofisiche che non ha ragione di esistere quando la prestazione è interrotta da un permesso.

 

 

 

 

PERSOCIV – FAQ su orario di lavoro e smart working

Aggiornamento giugno 2024

 

005. Se mi prendo un permesso e poi rientro in ufficio ho diritto alla pausa?

Si. Se una prestazione lavorativa nell’arco dell’intera giornata superi le sei ore lavorative effettive, anche nel caso in cui queste ultime non siano continuative, in quanto interrotte da eventuali permessi, con la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo i trenta minuti di pausa per un ulteriore tempo.

Esempio con una giornata lavorativa di 7,42 : ore 8.00 /15.42 - dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presenza, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (2 ore di permesso) uscita ore 17.42 comprensiva dei 30 minuti di pausa.

 

          006. Di quanto deve proseguire la prestazione lavorativa dopo le sei ore per aver diritto alla  pausa?

          Nel caso in cui l’orario giornaliero sia già superiore alle sei ore (esempio in caso di 7,12,+30 minuti di pausa, per un totale di ore 7,42 oppure nelle giornate cd “di lunga”) la pausa spetta automaticamente. Nel nel caso, invece, di una giornata di sei ore (cd giornata “di corta”) per aver diritto alla pausa occorre che l’attività lavorativa, dopo i trenta minuti, si prolunghi per un ulteriore tempo che, essendo un allungamento dell’attività lavorativa dopo le sei ore ordinarie, è attività lavorativa straordinaria, e, di conseguenza, dovrà necessariamente essere valutata ed autorizzata dal datore di lavoro per il tempo ritenuto necessario, anche nell’ipotesi di recupero di un debito.

 

          007. Quando si ha diritto al buono pasto (cd Ticket)?

          In caso di assenza del servizio mensa presso la sede di lavoro, oppure qualora la mensa sia inagibile, purchè non sia garantito un servizio sostitutivo (attraverso ad esempio il ricorso ad un servizio mensa di un ente vicino) ai lavoratori aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni superiore alle sei ore - o su turnazioni di almeno otto ore continuative - è attribuito un buono pasto. Non potrà essere attribuito in ogni caso più di un buono pasto al giorno, conseguentemente, qualora il dipendente protragga l’attività lavorativa nelle ore serali, non è possibile raddoppiare il beneficio nell’ambito della stessa giornata.

 

008. Nei casi in cui sia previsto il buono pasto quale orario dà diritto al beneficio?

a)      nel caso in cui l’orario di lavoro ordinario sia superiore alle sei ore (esempio in caso di 7,12,+30 minuti di pausa, per un totale di ore 7,42 oppure nelle giornate cd “di lunga”);

b)      nel caso in cui l’orario ordinario sia di sei ore il dipendente per aver diritto al Ticket deve effettuare, immediatamente dopo le sei ore, tre ore di lavoro straordinario debitamente autorizzato (all’art. 86 del CCNL 2016/2018 (richiamato dall’art. 22 del vigente CCNL 2019-2021)

c)      nel caso in cui l’orario ordinario sia di sei ore ed il dipendente sia autorizzato ad effettuare solo un’ora non ha diritto al buono pasto ma solo ad effettuare una pausa di trenta minuti.

 

009. Pausa e buono pasto sono la stessa cosa?

No. La pausa è uno strumento temporale per recuperare le energie psico fisiche che può, o meno, coincidere con la consumazione del pasto. Il Buono pasto è uno strumento materiale con il quale si assicura al dipendente che ne abbia diritto, la fruizione del pasto, nei casi in cui l’Amministrazione non possa garantire tale diritto.

 

010. E’ possibile autorizzare il buono pasto anche in presenza di un servizio mensa?

Si qualora vi siano condizione di salute o di disabilità fisica, comprovate da certificazione medica, che rendano oggettivamente impossibile usufruire del suddetto servizio, oppure quando il predetto servizio non è garantisce pari condizioni ambientali, qualitative e di igiene in eguale misura tutti i giorni.

PERSOCIV – FAQ su orario di lavoro e smart working

Aggiornamento giugno 2024

 

011. Si può fruire della pausa per il recupero psicofisico anche all’esterno dell’Ente di servizio?

Si, anche in caso di presenza di un servizio mensa, il personale, previa comunicazione al dirigente, può fruire della pausa all’esterno dell’ente di sevizio, che in caso di diniego dovrà essere motivata dal Responsabile dell’ente medesimo. Tale pausa, infatti solo eventualmente coincide con la consumazione del pasto, ma rappresenta, sostanzialmente, una sospensione, obbligatoria dopo le sei ore di lavoro, della prestazione lavorativa.

Si precisa, infine, che l’uscita e l’entrata dalla sede di servizio, dovranno essere registrate con le apposite apparecchiature di rilevazione delle presenze e, l’eventuale periodo oltre i 30’minuiti previsti per la predetta pausa, dovrà essere recuperato quale permesso personale.

 

012. Come si possono utilizzare le ore di straordinario?

Premesso che le ore di lavoro straordinario devono essere prioritariamente pagate, l’art. 25, comma 6, del CCNL 2016/2018, consente al dipendente, a seguito di specifica domanda,  di fruire delle ore maturate a titolo di riposo compensativo (a ore o a giorni), compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

013. Come funziona la banca delle ore articolo 27 CCNL 2016/2018?

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario, può essere istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente in cui confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo rispetto a quello di maturazione. Il limite complessivo annuo individuale è stabilito in sede di contrattazione integrativa nazionale (ex art. 7, comma 6, lett. n).

Inoltre, le ore accantonate devono essere sempre indicate nella busta paga e devono essere sempre retribuite con le maggiorazioni (15%) previste per lo straordinario di cui all’art. 25, comma 5, lett. a), del CCNL 2016/2018, entro il mese successivo alla prestazione, ferma restando la disponibilità dei fondi.

 

014. In che cosa consiste la flessibilità?

La flessibilità prevede dei margini temporali di entrata e di uscita che consentono al dipendente di essere autorizzato ad entrare ed uscire, entro una certa fascia oraria, senza incorrere nella fattispecie del ritardo o dell’uscita senza giustificazione. Pertanto, in caso di entrata dovrà essere considerato ritardo, che come tale deve essere giustificato, solamente l’ingresso del dipendente dopo il termine della fascia di flessibilità.

Ciò, tuttavia, non esonera dal recupero del debito orario maturato, quindi, al fine di completare il proprio orario di lavoro giornaliero il dipendente dovrà posticipare l’uscita per il tempo occorrente a detto completamento, oppure utilizzare altri istituti giuridici per il sanare il debito orario.

 

015 La flessibilità in entrata comporta l’obbligo del recupero dell’orario?

Si. L’entrata entro la fascia di flessibilità lascia immutato sempre l’obbligo di recupero del debito orario maturato tra l’inizio dell’orario di servizio dell’Ente e l’effettiva entrata. La flessibilità comporta solo che il dipendente non è considerato in ritardo ma il ritardo decorre allo spirare del termine della fascia di flessibilità ed è dunque da tale momento che deve essere giustificato in quanto è da tale momento che si configura come ritardo.

 

016. In caso di mancato recupero del debito cosa succede?

L’art. 24 del CCNL 2016/2018 dispone che il dipendente ha la possibilità di recuperare il ritardo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è maturato il debito pena la proporzionale decurtazione stipendiale

 

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Aggiornamento Maggio  2025

 

 

 

LAVORO AGILE

 

Le norme di riferimento sono contenute negli articoli:

 

·       CCNL 2019/2021 artt. 36 e 38 ed artt. 13 e 14 CCNL 2022/2024;

·        Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (lavoro agile);

·        Piano organizzativo del lavoro agile (POLA);

·        Regolamento per lapplicazione del lavoro agile nellambito del Ministero della Difesa, entrato in vigore il 10 luglio 2023;

·        Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 dicembre 2023 sullapplicazione del lavoro agile;

·        Circolare Persociv M_D A0582CC REG2023 0073155 del 07-11-2023;

·        Circolare Persociv n. 6024 del 11.01.2024;

·        Circolare Persociv M_D A0582CC REG2025 0016570 del 03-03-2025.

 

201. Che cos’è il lavoro agile?

Il “lavoro agile” è un approccio all’organizzazione del lavoro finalizzato a portare una migliore efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi, attraverso la combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, puntando sull’ottimizzazione degli strumenti e delle tecnologie e garantendo ambienti di lavoro funzionali ai lavoratori.

 

202. Il lavoro agile è una modalità ordinaria della prestazione lavorativa?

Si, il lavoro agile (c.d. Smart working) è una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli orari o spaziali ed è organizzata in processi ed attività di lavoro articolati in fasi, cicli e obiettivi, stabiliti mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Il lavoro agile è uno strumento con la il quale si agevola la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa

 

203. Quali attività possono essere svolte in modalità agile? 

Spetta all’Amministrazione individuare le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), attualmente una sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), contiene la mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Oltre a ciò, il CCNL 2019-2021 esclude esplicitamente i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

 

204. Per quanti giorni a settimana è possibile effettuare il lavoro agile?

Per i lavoratori a tempo pieno è possibile effettuare la prestazione agile per un numero di giornate lavorative indicativamente pari a 2 giorni a settimana modulabili dal Dirigente dell’unità organizzativa in base al contesto organizzativo. (Regolamento per l’applicazione del lavoro agile nell’ambito del Ministero della Difesa del 10 luglio 2023).

 

205. Cos’è la fascia di contattabilità?

È una fascia oraria nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Tale fascia oraria va indicata nell’accordo individuale tra il lavoratore e il dirigente

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Aggiornamento Maggio  2025

 

 

responsabile e deve essere inferiore all’orario medio giornaliero di lavoro (ordinariamente è pari a 4 ore).

 

207. Epossibile usufruire di permessi orari durante la fascia di contattabilità?

Sì, il lavoratore può richiedere, qualora ne abbia diritto, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la loro durata, è sollevato dagli obblighi di reperibilità previsti dalla fascia di contattabilità.

 

208.E’possibile effettuare lavoro straordinario mentre si svolge il lavoro agile?

No, proprio per la sua natura di prestazione del rapporto di lavoro senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, non è possibile effettuare lavoro straordinario in modalità agile. Allo stesso modo, non è possibile effettuare trasferte, lavoro disagiato o svolto in condizioni di rischio, né recuperare ore a debito.

 

209. Nella giornata di lavoro agile viene riconosciuto il buono pasto?

Si secondo l’art. 14, comma 3, del CCNL 2022/2024. Il buono spetterà in tutti i casi in cui il dipendente effettui in lavoro agile un orario, convenzionale, che se fosse stato fatto in presenza avrebbe dato diritto a fruire della pausa e, quindi della mensa/buono pasto. Quindi vi rientrano tutti i casi in cui un dipendente effettui, in modalità smart working, un orario superiore alle sei ore come ad esempio 7 ore e 12, oppure tutte le tipologie delle giornate cd. “di lunga

Al riguardo, giova precisare che l’ARAN con Parere CFC141b del 30.01.2025, ha chiarito che eventuali permessi orari fruiti nel corso della giornata di lavoro agile saranno scomputati dall’orario teorico, al fine della verifica della sussistenza del requisito di durata della prestazione, necessario per la maturazione del buono pasto. Quest’ultimo dunque non verrà erogato se l’orario complessivo della giornata, al netto dei permessi, non superi le sei ore.

 

210. Cos’è la fascia di inoperabilità?

Tale fascia individua l’arco temporale in cui il lavoratore non può erogare alcun tipo di prestazione lavorativa. Essa comprende il periodo di riposo di 11 ore di riposo consecutivo a cui è tenuto il lavoratore, nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.

 

211. Cos’è il diritto alla disconnessione?

Negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità e nella fascia di inoperabilità, fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, al lavoratore non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente responsabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura della posta elettronica, la risposta a telefonate e messaggi o l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione.

 

212.II dirigente può chiedere al dipendente di effettuare la prestazione lavorativa in presenza in luogo della giornata fissata per il lavoro agile?

Sì, il dirigente, per sopravvenute esigenze di servizio, può chiedere al dipendente - preventivamente e con comunicazione che deve pervenire in tempo utile, almeno un giorno prima - che la prestazione di lavoro sia eseguita in presenza in luogo della giornata fissata per il lavoro agile. In tale occasione il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l’orario previsto in sede. Il rientro in servizio comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite art. 14, comma 5, CCNL 2022/2024.

 

 

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213.In cosa consistono i controlli sulle attività del lavoratore durante il lavoro agile?

I controlli sono finalizzati, esclusivamente, al monitoraggio dello stato di raggiungimento dei target stabiliti in corrispondenza degli obiettivi/compiti/attività assegnati ed alla valutazione dei risultati raggiunti in termini di impatto sulla qualità dei servizi e sull’efficienza/efficacia dell’azione amministrativa. Il monitoraggio può concretizzarsi in programmazioni periodiche delle priorità e

degli obiettivi di breve e medio periodo predeterminati dal dirigente e stesura di reportistica da parte del personale che svolge attività di lavoro agile, anche attraverso momenti di confronto mediante

l’utilizzo di strumenti informatici e/o tecnologici con acquisizione di elementi utili al monitoraggio e alla verifica del conseguimento dei target assegnati con gli obiettivi connessi all’attività dell’ufficio.

 

214.Il lavoratore può recedere dall’accordo individuale?

Sì, Il lavoratore può recedere dall’accordo individuale, sulla base di una formale e motivata comunicazione al dirigente che lo impiega, con un termine non inferiore a 30 giorni, nell’ipotesi di accordo a tempo indeterminato, oppure alla scadenza naturale del predetto accordo, nel caso di contratto a tempo determinato. Il rispetto di tale termine dei 30 giorni non vige nelle ipotesi di giustificato motivo, per le quali il lavoratore può recedere anche senza preavviso.

Il recesso ha effetto trascorsi 30 gg dal momento in cui la relativa comunicazione perviene al destinatario, salvo i casi di giustificato motivo.

Esercitata la facoltà di recesso secondo le predette modalità, il /la dipendente espleta la sua prestazione lavorativa nel luogo e secondo l’orario consueti.

 

215. L’amministrazione può recedere dall’accordo individuale?

Sì, l’Amministrazione può recedere sulla base di una formale e motivata comunicazione al lavoratore con un termine non inferiore a 30 giorni, nel caso di contratto a tempo indeterminato, oppure alla scadenza naturale del predetto accordo nel caso di contratto a tempo determinato. Il rispetto di tale termine dei 30 giorni non vige nelle ipotesi di giustificato motivo, per le quali l’Amministrazione può recedere anche prima della scadenza del termine.

In caso di lavoratore disabile il termine di preavviso del recesso da parte del Datore di Lavoro non può essere inferiore a 90 gg.

Il recesso ha effetto trascorsi 30 gg dal momento in cui la relativa comunicazione perviene al destinatario.

Esercitata la facoltà di recesso secondo le predette modalità, il/la dipendente espleta la sua prestazione lavorativa nel luogo e secondo l’orario consueti.

 

216. E’ possibile eseguire la prestazione parte in sede e parte a distanza (smart working misto)?

No, non è possibile eseguire la prestazione lavorativa parte in sede e parte a distanza, l’unica eccezione è prevista nel caso in cui vi siano problematiche di natura tecnica/informatica che rendano impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza. In tal caso in dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente che potrà richiamare il dipendente a lavorare in presenza che sarà tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

 

217. Gli accordi di lavoro agile vanno inviati per le comunicazioni obbligatorie?

Si, gli accordi di lavoro agile vanno inviati per le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro sul portale del Ministero del Lavoro secondo le indicazioni fornita da Persociv con la circolare M_D A0582CC REG2023 0016354 del 02.03.2023 e non devono essere inviati alla Direzione Generale per il personale civile.

 

PERSOCIV – FAQ  smart working

Aggiornamento Maggio  2025

 

 

218. In caso di rientro in servizio come si regolarizza, nel sistema di gestione del personale Gopers2, la giornata di lavoro “mista”?

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del CCNL 2022-2024, richiamato dall’art. 8, comma 3, del Regolamento per l’applicazione del lavoro agile nell’ambito del Ministero della Difesa, è ammessa la

possibilità di svolgere attività lavorativa frazionata in parte in lavoro agile e in parte in presenza solo in caso “di problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato”.

Al riguardo, in merito all’utilizzo del sistema di gestione del personale Gopers2, vi è la possibilità di regolarizzare la giornata di lavoro “mista” ricorrendo alla voce “Richiesta di permesso in modalità oraria” scegliendo la voce “Servizio fuori sede a fruizione oraria” con l’indicazione dell’orario di inizio e di fine della giornata lavorativa resa in modalità agile, con la specifica indicazione di “smart working” nell’elenco a discesa indicato nella voce “scelta attività”. Ne consegue che il restante del proprio orario ordinario di lavoro sarà completato a decorrere dal momento della rilevazione automatica mediante badge a seguito presenza in sede.

 

219. In caso di rientro in sede come si giustifica il tempo di percorrenza occorrente al dipendente per raggiungere la sede di lavoro?

Si giustifica sempre come lavoro agile in quanto, stante la natura di per sé flessibile del lavoro agile, caratterizzata dall’assenza di un preciso vincolo spazio – temporale, l’interessato, durante il tragitto, può essere contattato telefonicamente, per mail, ovvero attraverso tutte le diverse modalità che la strumentazione informatica consente o, comunque, procedere ad attività che non richiedano l’uso costante di strumentazione “remotizzabile”(ad esempio leggere documenti).

 

220. Si possono concedere più giorni in smart working?

Si L’art. 13, comma 3, del CCNL 2022/2024 recita: “…(omissis) per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della Legge 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal D.lgs 151/2001 a sostegno delle genitorialità (omissis) con l’accordo individuale di cui all’art. 38 del CCNL del 9 maggio 2022 è possibile estendere il numero dei giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale”. Per tali categorie, pertanto, in accordo tra le parti, è realizzabile, già dall’entrata in vigore del corrente CCNL 2022/2024, l’ampliamento delle giornate di lavoro agile, mentre l’individuazione di “altre casistiche” è demandata dal medesimo articolo alla contrattazione collettiva integrativa su base nazionale.

 

221. Esiste ancora il criterio della prevalenza?

Al momento si

 

222. Ci possono essere anche dei casi ulteriori e particolari di concessione del lavoro agile anche solo per un giorno in più?

Si, in tutti i casi previsti dalla Circolare Persociv M_D A0582CC REG2023 0073155 del 07-11-2023 con il ricorso al lavoro agile in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e di altre analoghe fattispecie di stato di allerta.

 

223. Per il personale che non ha alcun accordo individuale in essere ma che può trovarsi nell’oggettiva impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in presenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza o altre fattispecie è possibile ricorrere al lavoro agile?

Si, pur in assenza di un accordo non si esclude la possibilità che, in determinate situazioni di emergenza indiscutibilmente documentate, il datore di lavoro, in sintonia con il dipendente, possa individuare le modalità ed i contenuti di una prestazione che può essere resa da remoto, mediante una forma di accordo “atipico” (esempio tramite mail).

Tuttavia la mancanza del predetto accordo identifica una fattispecie che è e deve restare assolutamente sporadica ed eccezionale. Infatti è opportuno, ricorrendone i presupposti, predisporre e regolamentare l’attività di lavoro agile come una delle modalità ordinarie di esplicazione della prestazione lavorativa e non ricorrervi solo nei casi di emergenza.

 

224 E’ possibile riconoscere il buono pasto in lavoro agile anche se nell’ente esiste una mensa di servizio?

Certo, anche perché all’art. 36, comma 3, CCNL 2019/2021 si precisa che: “il dipendente in lavoro agile conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza”. Ne consegue, per logica, che l’unico metodo per poter assicurare il rispetto del principio di parità di condizioni su menzionato, in modalità agile, può essere solo ed esclusivamente il riconoscimento di uno strumento di sostegno economico, quale è il buono pasto, non potendo, per ovvie ragioni, predisporsi un servizio di “mensa a domicilio”. L’attribuzione del buono pasto è lo strumento di ristoro garantito ad ogni lavoratore in lavoro agile (che svolga un orario lavorativo superiore alle sei ore), indipendentemente dall’esistenza o meno di una mensa di servizio costituita presso il Comando di appartenenza utilizzato dal suddetto personale durante l’attività lavorativa svolta in presenza.

 

 

225. Dove si trova pubblicato il Regolamento per l’applicazione del lavoro agile nell’ambito del Ministero della Difesa, entrato in vigore il 10 luglio 2023?

Il Regolamento per l’applicazione del lavoro agile nell’ambito del Ministero della Difesa si trova pubblicato su Ministero della Difesa /sgd-dna/staff/dg/persociv/lavoro-agile/32387.html