
Trattamento pensionistico
Pagina aggiornata al 23 giugno 2021
1. Quali sono le modalità per la presentazione della domanda per ottenere i benefici della Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa?
Hanno diritto alla pensione di inabilità (art. 2, 12° comma, Legge 335/95), tutti i lavoratori dipendenti pubblici, iscritti all'assicurazione INPDAP, che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, (dipendente o autonoma), non derivante da causa di servizio.
L'istanza di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di 5 anni d'anzianità contributiva, anche non continuativi, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio.
Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare al proprio Ente di servizio la seguente documentazione:
domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità certificato medico rilasciato dal medico di base (ovvero medico di famiglia), attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Se cessato la domanda dovrà essere inoltrata direttamente all'INPDAP facendo uso della modulistica presente sul sito inpdap.
2. È possibile riscattare solo parzialmente un precedente periodo lavorativo?
Si è possibile il riscatto parziale. L'interessato potrà chiedere all'atto della presentazione della domanda di riscatto che lo stesso venga limitato ad un determinato periodo.
3. Quali sono le nuove disposizioni normative in materia di riscatto del corso legale degli studi universitari?
La legge 247/2007 (finanziaria 2008) ha introdotto delle misure finalizzate a ridurre l'impatto dell'onere di riscatto sulla "busta paga".
Infatti, per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008, è possibile realizzare il pagamento del contributo con una rateizzazione fino a dieci anni (120 rate) senza corrispondere alcun interesse.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare n. 7 del 13.05.2008 reperibile sul sito inpdap.
4. Posso pagare il riscatto dei corsi universitari di studio in dieci anni?
Le nuove norme prevedono, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1° gennaio 2008, la possibilità di pagare l'onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in un massimo dieci anni senza interessi.
Gli iscritti che hanno presentato domanda anteriormente a tale data ma non hanno ancora iniziato a pagare le rate di riscatto possono rinunciare alla domanda in questione e proporne una successiva, ovvero chiedere che l'istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, tenendo presente che i criteri di calcolo dell'onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
5. Quali sono le modalità per la presentazione delle domande dì riscatto/ricongiunzione all'INPS ex Gestione INPDAP?
A decorrere dal 01.10.2005 l'Amministrazione non è più competente all'emissione del provvedimento di riscatto/ricongiunzione ma continua a curare tutti gli adempimenti istruttori e la predisposizione della documentazione per l'INPDAP.
Ciò premesso, si raccomanda il personale interessato di scaricare la modulistica presente sul sito www.inpdap.gov.it. area modulistica-richiesta prestazioni-iscritto - previdenza, compilarla e inoltrarla all'INPDAP territorialmente competente.
Si sottolinea inoltre che, con la circolare n. 131 del 19 novembre 2012, sono state diramate dall’INPS le nuove direttive per la presentazione delle Istanze gestione ex Inpdap via web in via esclusiva che saranno in vigore, per le prestazioni di cui trattasi, già a decorrere dal 12 gennaio 2013.
6. Si può chiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età?
No, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l’istituto.
7. Quale norma disciplina il collocamento a riposo?
L’art.24 del d.l. n.201 datato 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22/12/2011, modificata dalla legge n.14 del 24.02.2012 ha abrogato i requisiti previsti dalla legge n.247/2007 nonché “le finestre mobili” ed ha innovato nella materia :
- a decorrere dal 1°/1/2012 l’accesso alla pensione di anzianità ora “ anticipata” è consentito a coloro i quali maturino 41 e 1 mese di contribuzione se donne e 42 e 1 mese se uomini, requisiti destinati ad aumentare negli anni successivi come da tabella allegata (n.1)
Resta ferma la possibilità di cessare dal servizio, con qualunque decorrenza per coloro i quali avevano maturato i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva ( “quote”) previsti dalla legge n.247/2007 entro il 31.12.2011 con il rispetto della “finestra mobile”.
- Per quanto concerne la pensione di vecchiaia devono essere collocati a riposo dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età coloro i quali nel corso dell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione mentre dovranno essere collocati a riposo dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 66 anni nel 2012, il personale con almeno 20 anni di servizio all’atto della cessazione. Il requisito anagrafico è destinato ad aumentare come da tabella allegata (n.2).
8. E’ ancora prevista la penalizzazione per chi va in pensione “anticipata” senza avere 62 anni d’età?
La penalizzazione per chi va in pensione anticipata senza avere 62 anni di età non è più prevista.
9. Si può chiedere la cessazione dal servizio con il sistema di calcolo contributivo?
L’art.24 dà la possibilità alle lavoratrici di continuare ad accedere al trattamento pensionistico (rispettando la finestra mobile) con il sistema contributivo qualora in possesso di 57 anni, requisito destinato ad adeguarsi, a partire dal 1°/01/2013 , agli incrementi della speranza di vita con 35 anni di contribuzione, solo per le pensioni decorrenti entro il 31/12/2015.
Nella materia di cui trattasi si possono consultare la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 dell’08/03/2012 nonché la circolare dell’Inps n.37 datata 14/03/2012.
10. Si può ancora essere collocati in posizione di esonero?
Sempre il menzionato art.24 ha abrogato l’istituto dell’esonero facendo salvi quelli per i quali era stato emesso il provvedimento formale entro il 4/12/2011.
11. Si può avere ancora la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità nel caso di inidoneità al profilo professionale?
La risoluzione del rapporto di lavoro per infermità ai sensi dell’art.22-ter dell’accordo integrativo del C.C.N.L. del 16.05. 1995 nel caso di un giudizio di non idoneità al profilo rivestito non è più in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. ( 20.10.2011) del D.P.R. n. 171 datato 27/07/2011. Il personale, a seguito di tale giudizio, deve necessariamente essere reinquadrato.
- Assenze
- Attività extraistituzionali
- Benessere del personale
- Categorie protette
- Cause di servizio ed equo indennizzo
- Comunicazioni obbligatorie
- Concorsi e assunzioni
- Disciplina
- Documentazione matricolare
- Formazione
- Lavori insalubri, polverifici e imbarchi
- Mobilità e comandi
- Onorificenze e giornata del personale civile
- Orario di lavoro
- Part time
- Perla PA Anagrafe Prestazioni
- Posta elettronica
- Ruolo dirigenti
- Sviluppo pari opportunità
- Sviluppi economici
- Tessere modello AT/BT e CMD
- Transito ex militari impiego civile
- Trattamento economico
- Trattamento pensionistico