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NR. 01/2026 – Self-service rinuncia detassazione accessorie.

Roma, 09 marzo 2026

La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per il corrente anno, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata del 15% da applicare sui compensi accessori1  corrisposti al personale militare e civile con qualifica non dirigenziale, entro il limite massimo annuo di 800 euro.  Tale agevolazione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.
L’applicazione del beneficio avverrà in maniera automatica a favore di quel personale che nell’anno 2025 ha percepito un reddito inferiore a 50.000 euro, ad eccezione del personale militare che nel 2026 sarà destinatario del beneficio della cd. “defiscalizzazione” prevista per il comparto Sicurezza e Difesa2, che è escluso dall’agevolazione in oggetto. 
Sul portale NoiPA, nella sezione “Gestione benefici fiscali” dell’area self service di ciascun amministrato, è stata prevista la possibilità di poter effettuare espressa rinuncia all’applicazione del suddetto beneficio, che avrà effetto a partire dal primo cedolino utile. Tale possibilità è stata introdotta, in particolare, per coloro i quali hanno un reddito che oscilla intorno al limite dei 50.000 euro e che, in caso di superamento di detto limite, dovrebbero restituire l’importo della detassazione in sede di conguaglio fiscale. 
Si evidenzia infine che, anche in caso di rinuncia, resta ferma la possibilità di poter beneficiare dell’agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2026, laddove siano rispettati i limiti di reddito sopraindicati.

 

IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
IL DIRETTORE DEL CUSI
Brig. Gen. Massimo CIAMPI

 

 

 

1 Si citano a titolo esemplificativo il compenso per lavoro straordinario, CFI e CFG, indennità per “strade sicure”, etc.

2 Al riguardo si evidenzia che il limite di reddito entro il quale è prevista l’attribuzione della defiscalizzazione relativa all’anno 2026 è pari a euro 31.987,01. Tuttavia, tale limite è ancora in via di formalizzazione e, pertanto, suscettibile di variazioni.