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NR. 6/2025 - Esonero contributivo per le lavoratrici madri - Ripristino della funzionalità di inserimento delle domande sul portale NoiPA.

La DSII del MEF (NoiPA) la recentemente comunicato il parziale ripristino della funzionalità per l’inserimento delle domande volte al riconoscimento della decontribuzione in oggetto, a favore di:

  • lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che hanno tre o più figli di cui il più piccolo di età non superiore al  diciottesimo anno, a  decorrere dal 01.01.20251
  • lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che hanno due figli, di cui il più piccolo di età non superiore al  decimo anno, che non  hanno  presentato richiesta per l’anno 20242;

 

Le domande per il riconoscimento del diritto all’esonero contributivo, prodotte dal personale interessato utilizzando i format reperibili ai seguenti link: (due figli) – (tre o più figli), devono essere inviate per il tramite del Comando di appartenenza:

  • al Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) per il personale appartenente alle categorie dei sergenti della AM e MM nonché per il personale a nomina diretta (Ufficiali  e Marescialli) di tutte e tre le Forze Armate arruolato a decorrere dal luglio 2023;
  • al CNAE (EI), MARIDIRAM (MM), COMLOG – SCARA – 1° Ufficio (AM), per il restante personale in servizio permanente. 

 

Nelle more dell’emanazione del decreto di attuazione previsto dalla legge di bilancio 2025, con il quale saranno definite l’entità e le modalità di riconoscimento dell’esonero, la funzionalità in oggetto permane inibita per la lavorazione delle richieste in favore delle lavoratrici madri che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, hanno:

  • due o più figli, di cui il più piccolo di età non superiore al decimo anno;
  • un limite di reddito imponibile previdenziale annuo di 40 mila euro

 

Roma, 10.06.2025

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1 I requisiti per ottenere il beneficio devono sussistere già alla data del dal 1° gennaio 2025, altrimenti:

  • dal mese di nascita (o affido/adozione) del terzo figlio;
  • dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso la donna fosse già madre di tre figli, ma non avesse ancora un lavoro dipendente o  lo avesse a tempo determinato.


2  I requisiti per ottenere il beneficio devono sussistere già alla data del 1° gennaio 2024, altrimenti:

  • dal mese di nascita (o affido/adozione) del secondo figlio;
  • dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso la donna fosse già madre di due figli, ma non avesse ancora un lavoro dipendente o  lo avesse a tempo determinato.