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Domande frequenti relative alla Certificazione Unica

1. ​Perché nel campo “Descrizione Annotazioni” a pag. 3 della mia CU sono riportate le seguenti diciture:
- “Obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi”;
- “Conguagli non effettuati e addizionali non calcolate”?
Perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che il “sostituto d’imposta” (cioè il datore di lavoro) potesse applicare il “Conguaglio fiscale”.
Il conguaglio fiscale è l’operazione con cui il sostituto d’imposta, normalmente nel mese di gennaio, conteggia esattamente quanto è stato corrisposto al dipendente nell’anno precedente (nel caso del personale militare vengono sommate agli importi corrisposti come stipendi, le somme eventualmente erogate dalle singole Forze Armate al di fuori del cedolino stipendiale NoiPA, quali, ad es., le indennità di cui alla Legge 86/2001, le missioni, ecc.).
Sulla base di quanto complessivamente corrisposto viene calcolata al centesimo l’imposta sui redditi delle persone fisiche da pagare, nonché le addizionali regionali e comunali dovute a saldo.
Il conguaglio fiscale può quindi produrre un risultato nullo quando le imposte trattenute nell’anno sono esattamente quelle dovute, oppure a credito o a debito a seconda che le imposte trattenute durante l’anno siano state in più o in meno rispetto a quanto dovuto.
Il sostituto d’imposta applica quindi i risultati del conguaglio fiscale di norma sul cedolino del mese di febbraio se trova capienza, altrimenti anche nei mesi successivi (a questo proposito è necessario sottolineare che i debiti verso il fisco possono essere addebitati anche oltre il limite del quinto e fino alla concorrenza dell’intero stipendio). In questo modo, il dipendente non ha più pendenze verso il fisco e, se non ha altri redditi da sommare al proprio stipendio o altre detrazioni di cui chiedere il rimborso, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF).
Se invece, per un qualsiasi motivo, il dipendente interrompe il rapporto di lavoro prima che il conguaglio fiscale possa essere applicato a cedolino, la CU riporta le diciture in titolo e il dipendente è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. In tale ambito vengono quantificate le somme a debito/credito dovute all’Agenzia delle Entrate per l’Irpef e per le addizionali regionali e comunali a saldo.
 
2. Le addizionali IRPEF regionali e comunali riportate nei campi 22, 27 e 29 della Certificazione Unica a quale anno si riferiscono?
A differenza dell'IRPEF che viene trattenuta dal sostituto d'imposta all'atto di ogni singolo pagamento, le addizionali regionali e comunali all'IRPEF vengono quantificate al termine dell'anno sulla base del reddito totale percepito, e pagate nell'anno successivo.
Gli importi che il sostituto d'imposta riporta nei punti 22, 27 e 29 della Certificazione Unica, si riferiscono pertanto alle addizionali dovute sulla base dei redditi dell'anno precedente (con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata), che saranno trattenute direttamente in busta paga in nove rate mensili a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale, ovvero a partire dal mese di marzo e sino al mese di novembre di ogni anno (vds. FAQ n. 3 a titolo esemplificativo)
Nel caso in cui non sia stato possibile procedere al calcolo delle addizionali in sede di conguaglio di fine anno (es. in caso di cessazione dal servizio prima delle operazioni di conguaglio), non sarà indicato alcun importo sulla CU in quanto il Sostituto d'Imposta si trova nell'impossibilità di trattenere le addizionali per l'assenza di una retribuzione alla data del conguaglio. In tali casi, nel campo "Annotazioni" della CU sarà riportata la dicitura "Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conguagli non effettuati e addizionali non calcolate". Sarà proprio in sede di dichiarazione dei redditi che saranno determinate le addizionali IRPEF dovute e il contribuente potrà procedere al relativo versamento, regolarizzando la propria posizione fiscale nei confronti dello Stato.
In caso di cessazione dal servizio avvenuta nel corso dell'anno dopo che siano state effettuate le operazioni di conguaglio fiscale, l'amministrato dovrà provvedere a versare allo Stato l'importo residuo delle rate che non è stato possibile trattenere in busta paga per assenza di una retribuzione, utilizzando il modello F24 per il pagamento unificato dei tributi.
 
3. Perché nella mia CU2022 (redditi 2021) nei campi 22, 27 e 29 relativi alle addizionali regionali e comunali non compaiono gli importi che ho pagato nel corso del 2021?
Perché nei campi 22, 27 e 29 non vengono indicate le somme pagate nel 2021, ma solo quelle che verranno trattenute nel corso del 2022 a titolo di addizionali in base al totale dei redditi percepiti nell'anno 2021.
Gli importi pagati da marzo a novembre 2021 sono quelli che il dipendente doveva sui redditi percepiti nell'anno fiscale 2020. Infatti, la somma delle addizionali pagate nel 2021 corrisponde agli importi riportati nei punti 22, 27 e 29 della CU2021 riferita ai redditi 2020.
 
4. Perché nella mia CU, nel campo “ALTRI DATI” a pagina 2, viene indicato il comune di “Campione di Italia”?
Perché il modello della CU è predisposto dalla Agenzia delle Entrate, che ha previsto un apposito campo per l’indicazione di eventuali redditi prodotti nel Comune di Campione di Italia, che sono sottoposti a particolari tipi di imposizione.
Si tratta quindi di un’indicazione prestampata nel modello stesso che nulla comporta per il dipendente a meno che non siano valorizzati, con l’indicazione di importi, i campi 457 e/o 458.