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DEFISCALIZZAZIONE – Applicazione della riduzione dell’IRPEF a favore del personale militare transitato ad altre Amministrazioni del Comparto Difesa/Sicurezza ai sensi del DPCM 12 aprile 2019

I requisiti fissati dal DPCM 12 aprile 2019 per avere diritto alla riduzione dell'IRPEF sono:
-      aver percepito un reddito da lavoro dipendente anno 2017 (CU2018) non superiore a 28000 euro;
-      essere in costanza di servizio nel 2018;
-      capienza imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto nell'anno 2018.
Premesso che l'accertamento dei requisiti sopra elencati, secondo quanto disposto nel DPCM in questione, compete nella generalità dei casi al sostituto d'imposta che ha operato le ritenute nell'anno fiscale 2018, alla luce dei requisiti elencati, si ritiene che la competenza alla verifica ed erogazione del rimborso fiscale debba essere così ripartita:
       Personale transitato nel corso del 2017 dalle F.A. ad altra amministrazione del Comparto Difesa/Sicurezza
Sostituto d'imposta competente al rimborso è il Servizio Amministrativo dell'Amministrazione presso cui il personale è transitato, in considerazione del requisito della "costanza di servizio" nel 2018 e della necessità di verificare la "capienza dell'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto nell'anno 2018";
       Personale transitato nel corso del 2018 dalle F.A. ad altra amministrazione del Comparto Difesa/Sicurezza
Sostituto d'imposta competente al rimborso è il CUSI, nei limiti della capienza dell'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio percepito nell'anno 2018.