
FAQ
Assetto organizzativo dell'Organo di diritto pubblico non economico.
1. Quali sono le normative di riferimento che hanno regolamentato il riordino delle casse militari?
Sono riportate nella sezione "Normativa e Compiti".
2. Quali sono le novità introdotte dall’istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?
La Cassa di previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.
La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l’eredità delle Casse soppresse:
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri;
- Fondo di previdenza Graduati Esercito Marina e Aeronautica
La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione (CdA), un solo Collegio dei Revisori (CdR) e dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione, incardinato nel Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) dello SMD.
3. È vero che i patrimoni sono stati fusi?
No. Il sistema è strutturato su otto distinti fondi previdenziali integrativi divisi per Forze Armate e categorie, tra di loro separati e diversamente disciplinati, nonché amministrati dall’Unica Cassa di Previdenza delle Forze Armate, così come sancito dall’ ex art. 74, co.2, d. L.g.s. 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), cui è affidata la gestione di detti fondi previdenziali, mantenendo tuttavia l’amministrazione separata delle diverse entità previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, quale espressione della loro riconosciuta autonomia patrimoniale amministrativa e contabile.
4. Come sono investite le risorse di ciascun Fondo previdenziale?
Tutte le somme eccedenti le liquidità necessarie al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale, (quest’ultimo per i soli Ufficiali dell’Esercito e dell'Arma dei Carabinieri), sono impiegate in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono obbligato ad essere iscritto al fondo?
Si, l'art 1913 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 prevede infatti che “........gli ufficiali, i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri nonché i graduati delle tre forze armate sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi....".
Indennità supplementare
1. Dopo quanto tempo dalla data del congedo è liquidata l’indennità supplementare?
Dal 1^ gennaio 2023, all'atto della cessazione del servizio, per qualsiasi causa e pur senza aver maturato il diritto a pensione.
2. Sono un Ufficiale collocato in ARQ (Aspettativa per Riduzione di Quadri). Ho diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare?
No, in quanto il diritto all’indennità supplementare si matura (oltre che con un’anzianità d’iscrizione al fondo non inferiore a 6 anni) con l’effettiva e definitiva cessazione dal servizio permanente.
3. La posizione di richiamato in servizio comporta la contribuzione alla Cassa? Tale periodo è utile ai fini della riliquidazione dell’Indennità supplementare?
No. L’art. 1913, co. 3 del D. Lgs. n. 66/2010 prevede che l’iscrizione del personale militare ai fondi previdenziali viene meno all’atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 806 COM. Per tale periodo non è dovuta la contribuzione alla Cassa ed eventuali trattenute erroneamente operate dall’Ente amministrativo devono essere restituite all’interessato.
4. Esiste una tempistica entro cui impugnare il provvedimento di liquidazione dell’indennità supplementare (e dell’assegno speciale)?
Avverso il provvedimento di liquidazione è ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell’art. 29 e seguenti del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, da presentarsi entro il termine di prescrizione del diritto cioè 5 anni. Per il ricorso straordinario è dovuto il pagamento unificato previsto dall'art 13, co. 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Assegno Speciale
1. Quali sono le misure dell’assegno speciale?
L'art. 1915, co. 3 del D. Lgs. n. 66/2010 prevede che "le misure annue lorde dell'assegno speciale sono stabilite con Decreto del Ministro della difesa ..........". Ai sensi del D.M. 24 settembre 2012 le misure annue lorde dell'assegno speciale sono le seguenti:
-Gen. Corpo d’Armata/Tenente Generale € 843,30;
-Gen. Divisione/Maggior Generale € 731,52;
-Gen. Brigata/Brigadier Gen./Col./Ten. Col. € 670,56;
-Maggiore € 467,40;
-Capitano € 386,16;
-Subalterni € 304,80.
2. L’assegno speciale è reversibile in favore dei superstiti?
L’assegno speciale, ai sensi dell'art. 1915, co. 2, lett c) del D.Lgs. n. 66/2010, non è reversibile.
3. Modalita' di pagamento:
- a regime: effettuato in unica rata annuale, posticipata al mese di dicembre;
- 1^ anno: il beneficio viene riconosciuto nella misura pari ai giorni aventi diritto (misura annua spettante/360 giorni*giorni diritto=misura spettante per il 1° anno);
- ultimo anno di vita: il beneficio viene riconosciuto nella misura pari ai giorni aventi diritto (misura annua spettante/360 giorni*giorni diritto=misura annua spettante agli eredi), previa richiesta da parte degli eredi (dovranno utilizzare i moduli presenti nella sezione "Modulistica").
4. Riflessi fiscali:
- l'assegno speciale è assoggettato a ritenuta fiscale (attualmente si provvede ad applicare d'ufficio l'aliquota del 38%);
- entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento, l'ufficio di gestione provvede a inviare, via email, la relativa certificazione unica (CU) che permette al beneficiario di presentare la dichiarazione dei redditi per le operazioni di conguaglio fiscale dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
5. All’atto della cessazione dalla posizione di “ausiliaria” si acquisisce il diritto alla corresponsione dell’assegno speciale?
In base alla L. 371/1940, l’assegno speciale è corrisposto agli Ufficiali EI/CC in SP, collocati nella “riserva” ovvero in “congedo assoluto” con diritto a pensione dopo 8 anni dalla cessazione dal servizio permanente e comunque non prima del compimento del 65° anno di età.
Dal 1.1.2023, il detto beneficio economico, è stato soppresso dalla L.197/2022 e con apposite disposizioni sono state dettate norme transitorie per disciplinare le casistiche riguardanti le varie categorie di personale variamente interessato dalla problematica.
Maggiorazione Indennità Speciale
1. Come viene calcolato il parametro ISTAT utilizzato per il calcolo della Maggiorazione Indennità Supplementare (MIS)?
Il coefficiente è costituito dalle speranze di vita alle varie età (da 65 a 119 anni), distinte per sesso, contenute nelle tavole di mortalità ISTAT 2019 della popolazione residente Italiana. Per le età non intere si considerano tanti dodicesimi della differenza dei coefficienti corrispondenti alle due età intere adiacenti, quanti sono i mesi trascorsi;
2. Ho ricevuto la mail con il “diritto di opzione” ma non riesco ad aprire gli allegati.
E’ preferibile aprire la mail utilizzando un pc aggiornato. Il File allegato è in formato PDF;
3. L’importo della MIS è soggetto a tassazione?
No. La MIS è pagata alla stregua dell’Indennità Supplementare, quindi l’importo non è soggetto a tassazione;
4. Quali sono le tempistiche per il pagamento della MIS?
A) In caso di cessazione dal servizio a decorrere il 01/01/2023, il pagamento sarà contestuale a quello dell’I.S.;
B) Qualora già cessato dal servizio al 31/12/2022, il pagamento avverrà secondo le tempistiche riportate nell’apposito prospetto pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
5. Voglio continuare a percepire l’Assegno Speciale, cosa devo fare?
Nulla. In tal caso non bisogna prendere in considerazione la mail ricevuta (“diritto di opzione”) ed il vitalizio sarà erogato come di consuetudine;
6. Non sono beneficiario dell’Assegno Speciale, posso optare per il vitalizio?
Si. In tal caso si segue la vecchia normativa, che prevede la corresponsione del beneficio dopo 8 anni dalla cessazione dal servizio permanente e comunque non prima del compimento del 65° anno di età;
7. Cosa è previsto per gli Ufficiali EI/CC cessati dal servizio dal 01/01/2023 che quindi non hanno diritto di opzione?
La maggiorazione dell’indennità supplementare in luogo dell’assegno speciale, verrà corrisposta all’atto della cessazione del servizio, contestualmente alla liquidazione all’Indennità Supplementare spettante.
Prestiti e sussidi
1. La Cassa di previdenza eroga prestiti ai propri iscritti?
I prestiti, ai sensi dell'art 1918, co. 2 del D. Lgs. n. 66/2010, possono essere erogati in favore dei militari iscritti.
In attesa dell’adozione della relativa circolare applicativa, tenuto conto delle modifiche normative introdotte dalla L. 197/2022 al sistema della previdenza integrativa del personale militare, la concessione dei prestiti, è temporaneamente sospesa.