NR. 05/2020 – Certificazione Unica 2020 (redditi 2019)
Dal 30 marzo u.s. ogni amministrato trova, accedendo alla propria Area Personale del portale NoiPA, la CU 2020 (redditi 2019). Tale documento, com’è noto, rappresenta il riepilogo fiscale e previdenziale delle competenze erogate dal CUSI e dalle Forze Armate nel 2019 ed è il documento necessario per poter presentare la dichiarazione dei redditi.
I dati in essa riportati vengono altresì trasmessi, con altro formato, all’Agenzia delle Entrate che avrà così modo di confrontare ciò che verrà inserito nella dichiarazione dei redditi da ciascun amministrato, con quanto riepilogato dal sostituto d’imposta.
E’ importante, quindi, che ciascun amministrato verifichi i dati riportati nella propria CU.
A tal fine si segnalano di seguito alcuni aspetti che è necessario conoscere per poter procedere alla verifica senza incorrere in errori.
A. CU CONGUAGLIATA / NON CONGUAGLIATA: Preliminarmente è necessario verificare se la propria CU è conguagliata o meno. Nel caso la CU non sia conguagliata tale informazione è riportata nel campo “DESCRIZIONE ANNOTAZIONI” a pagina 4. Le CU sono conguagliate quando NoiPA è riuscita ad applicare il conguaglio fiscale per i redditi 2019 (vedi notizia nr. 01/2020) nel cedolino di febbraio, per cui, normalmente la CU è conguagliata per coloro che erano in servizio nel mese di febbraio, mentre per coloro che si sono congedati prima, la CU emessa è NON CONGUAGIATA.
Nelle CU non conguagliate non sono compilati:
- i campi (22 – Addizionale Regionale) (27 – Saldo Addizionale Comunale) e (29 – Acconto Add.le Com.le 2020). Vedasi successivo punto B; - i campi relativi alle detrazioni, né quelle per lavoro dipendente, né quelle per famigliari a carico.
Quanto precede perché il sostituto può calcolare sia le imposte addizionali che le detrazioni spettanti solo quando il reddito imponibile viene fissato in maniera definitiva, attività che avviene con il conguaglio fiscale. Per questo motivo chi riceve una CU non conguagliata, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
B. ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI: Un errore molto comune è ritenere che la CU 2020 (redditi 2019) riporti nei campi (22 – Addizionale Regionale) (27 – Saldo Addizionale Comunale) e (29 – Acconto Add.le Com.le 2020) gli importi che sono stati trattenuti nel 2019 a tale titolo. Invece, tali importi sono riferiti alle imposte calcolate sui redditi 2019 che verranno trattenute dal sostituto d’imposta sulle competenze da marzo e novembre 2020. Trattandosi di imposte addizionali, infatti, possono essere calcolate solo dopo che è stato determinato l reddito imponibile complessivo, cosa che avviene con il conguaglio fiscale. Per lo stesso motivo, non vengono compilati i predetti campi nelle CU non conguagliate. L’unico dato relativo alle addizionali che viene sempre esposto è quello relativo all’acconto 2019 per l’addizionale comunale (Punto 26), trattandosi di importo che è stato materialmente trattenuto in busta paga. Tale importo, peraltro, a dimostrazione di quanto sin qui detto, corrisposte all’importo indicato in CU 2019 (redditi 2018) al punto 29 – Acconto Add.le Com.le 2020).
Premesso quanto sopra, è importante controllare, soprattutto per il personale che si è congedato nel corso del 2019 o per il personale che è stato arruolato nel 2019, che la CU riporti il corretto numero di giorno per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente (punto 6)
La CU emessa ha, inoltre, generato in data 31 marzo u.s., come anticipato in preambolo, un flusso di dati verso l’Agenzia delle Entrate, che li utilizza per predisporre il Mod. 730 precompilato per tutti gli amministrati.
Eventuali successive rettifiche della CU, per qualsiasi motivo, non comporteranno la rettifica dei dati precaricati nel Mod. 730 precompilato.
Per quanto precede si consiglia a tutto il personale amministrato di verificare nuovamente nella propria Area Personale del portale NoiPA la data della CU pubblicata, in quanto NoiPA rende accessibile sempre l’ultima CU elaborata senza darne espressa comunicazione all’interessato. Nel caso la CU 2020 (redditi 2019) disponibile abbia data successiva al 31 marzo 2020, l’amministrato dovrà aver cura di modificare i dati relativi alla CU precaricati nel Mod. 730 precompilato. Si consiglia comunque tale verifica anche a tutto il personale che non intende avvalersi del mod. 730 precompilato in quanto, anche ai soggetti che presto assistenza fiscale va sempre consegnata l’ultima CU elaborata.
Ricordiamo che, tra coloro che avranno sicuramente una CU rettificata, vi sono tutti coloro che saranno beneficiari del DPCM 7 febbraio 2020 e che percepiranno il bonus della cd. “defiscalizzazione” ed il personale che ha partecipato nel corso del 2019 alla Missione antartica.
Per eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere consultate le relative domande frequenti nell’apposita sezione.