NR. 16/2021 – Defiscalizzazione 2020 – Applicazione a cedolino della riduzione dell'IRPEF a favore del personale militare e delle forze di polizia ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio

Con DPCM del 23 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 in data 19 febbraio 2021, è stato emanato il provvedimento che autorizza, anche per l'anno 2020, la riduzione dell'imposta (detrazione) sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, al personale militare in costanza di servizio nel 2020, che ha percepito nell'anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro (desumibile dai righi 1 o 2 della CU2020 redditi 2019).

La predetta detrazione è applicata sull'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio percepito, entro il limite massimo fissato dal predetto DPCM pari ad € 582,50.

Il MEF-NoiPA con messaggio n. 048 in data 30 aprile 2021 ha comunicato che il riconoscimento della detrazione verrà corrisposto al personale in costanza di servizio con il cedolino del mese di giugno 2021 in un'unica soluzione.

Al personale avente diritto ma al quale il beneficio in questione non potrà essere corrisposto con il cedolino delle competenze del mese di giugno 2021 (es. personale in congedo), l'importo spettante sarà comunque inserito nella Certificazione Unica 2021, nei campi della sezione "Detrazioni e Crediti" riservati al comparto sicurezza. La somma potrà essere recuperata presentando dichiarazione dei redditi (es. mod. 730/2021).

Il riconoscimento del beneficio in questione comporterà la rielaborazione e la riemissione delle Certificazioni Uniche 2021 (redditi 2020) di tutto il personale interessato (sia chi percepirà la somma sul cedolino di giugno sia chi beneficerà del credito nella dichiarazione dei redditi). A tale proposito, si raccomanda di porre particolare attenzione alle annotazioni riportate nella CU in merito all'obbligo o meno di presentare la dichiarazione dei redditi.

Si evidenzia infine che la procedura informatizzata dell'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione del Mod. 730 precompilato, utilizza esclusivamente i dati contenuti nella prima CU emessa e non quelli della CU rielaborata. Pertanto, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730/2021, il personale dovrà necessariamente avere cura di modificare i dati presenti nel Mod. 730 precompilato con quelli indicati nella nuova certificazione.

 

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