NR. 10/2020 – Benefici fiscali introdotti dal Decreto Legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21

Il Decreto Legge 3/2020, convertito con Legge nr. 21 del 2 aprile 2020, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.», ha introdotto importanti novità in materia fiscale rimodulando l'entità del taglio al cd. "cuneo fiscale".
In particolare:
1.    Art. 1  - Redditi fino a 28.000 euro

L'articolo 1 riconosce, a partire dal 1° luglio 2020, per i redditi fino a 28.000 euro, "…una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021,…".

Si tratta, in pratica, di un bonus Irpef di 100 euro mensili, riconosciuti, a partire dalle competenze del mese di luglio 2020, ai percettori di un reddito annuo lordo presunto di € 28.000.

Tale bonus sostituisce il cd. "bonus Renzi" di cui al Decreto Legge n. 66/2014 (80 euro mensili per i redditi fino a 24.000 euro con riduzione progressiva per i redditi fino a 26.000 euro).

NoiPA, con circolare in data 24 giugno 2020, ha comunicato che per il nuovo bonus Irpef:

- può essere utilizzata la funzionalità self service già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014, con la possibilità di optare, quindi, per l'eventuale rinuncia alla percezione mensile del bonus;

- per coloro che, attraverso la modalità self service, avevano già effettuato la rinuncia alla percezione mensile del bonus Renzi, tale rinuncia è acquisita automaticamente per il nuovo trattamento;

- in considerazione dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile rispristinare la percezione mensile, accedendo alla medesima funzionalità self service.

 
2.    Art. 2 - Redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro

L'artiolo 2 riconosce, inoltre, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro:

a)    480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

Esempio di calcolo:

Reddito annuo lordo: 32.536,00 €

Rapporto moltiplicazione (35.000 – 32.536)/7.000 = 0.352

Bonus spettante 480,00 € + (120*0.352= 42,24 €) = 522,24 €

b)    480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Esempio di calcolo:

Reddito annuo lordo: 39.210,00 €

Rapporto moltiplicazione (40.000 – 39.210)/5000 = 0.158

Bonus spettante  480 *0.158 = 75,84 €

NoiPA, ha comunicato, con la medesima circolare del 24 giugno, che: "Per tale ulteriore detrazione non è possibile gestirne la rinuncia in modalità self service."

Il trattamento integrativo di cui all'art. 1 sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020.
L'ulteriore detrazione di cui all'art. 2, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà invece applicata sulla mensilità di agosto.
Nel riquadro dedicato alle detrazioni del cedolino stipendiale verrà esposto il totale della detrazione lavoro dipendente e dell'ulteriore detrazione; inoltre, se quest'ultima è valorizzata, sarà prodotto un messaggio con il dettaglio delle detrazioni.
La norma ha infine previsto, per entrambe le detrazioni che, qualora nelle operazioni di conguaglio fiscale, il bonus e/o dell'ulteriore detrazione dovessero risultare non spettanti, il debito, se superiore a 60,00 € verrà rateizzato in 8 rate. 

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