Domande frequenti in merito alla Cassa di Previdenza delle F.A.
FAQ
Frequently Asked Questions
Assetto organizzativo dell'Ente di diritto pubblico non economico.
1. Quali sono le normative di riferimento che hanno regolamentato il riordino delle casse militari?
Sono quelle riportate nella sezione "Normativa e Compiti".
2. Quali sono le novità introdotte dall’istituzione della Cassa di previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?
La Cassa di previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.
La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l’eredità delle Casse soppresse:
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri.
La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione (CdA), un solo Collegio dei Revisori ( CdR) e dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione costituito, oggi, nel Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) dello SMD.
3. È vero che i patrimoni sono stati fusi?
È errato parlare di fusione, atteso che la nuova normativa relativa alla Cassa di previdenza delle F.A. prevede "…...la separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo……..…" art. 74, co.2 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM). La separazione patrimoniale e contabile citata permette, ancorché la gestione faccia riferimento ad organi unificati, di mantenere distinte e separate le gestioni dei singoli Fondi, ciascuno dei quali opera nell’ambito e nei limiti delle proprie disponibilità.
4. Come sono investite le risorse di ciascun Fondo previdenziale?
Tutte le somme eccedenti le quote necessarie al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale, quest’ultimo per i soli Ufficiali dell’Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, sono impiegate in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, altra forma d'investimento alternativa, in corso di valutazione da parte dell’Ente, sono i prestiti al personale iscritto ai Fondi.
5. Sono obbligato ad essere iscritto al fondo?
L'art 1913 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 prevede che ".........gli ufficiali, i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi....". Ne consegue che attualmente solo il personale graduato in servizio permanente dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare non è iscritto in quanto non è stato istituito il relativo fondo.
Indennità supplementare
1. Dopo quanto tempo dalla data del congedo è liquidata l’indennità supplementare?
Agli Ufficiali delle Forze Armate l’indennità supplementare, in deroga all'art 1914,co. 4 del D.Lgs. n. 66/2010 è corrisposta secondo le seguenti scadenze e percentuali previste dall'art. 1, co. 1 del D.M. 24 settembre 2012:
- Ufficiali Esercito e Arma dei Carabinieri: 100% dell'ammontare previsto allo scadere del 2° anno della cessazione dal servizio permanente;
- Ufficiali Marina Militare: 50% dell'ammontare previsto allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio permanente e il restante 50% allo scadere del 3° anno dalla cessazione dal servizio permanente;
- Ufficiali Aeronautica Militare: 100% dell'ammontare previsto allo scadere del 4° anno dalla cessazione dal servizio permanente;
Ai Sottufficiali delle Forze Armate e agli Appuntati e Carabinieri l'indennità supplementare è corrisposta, nella misura del 100% dell'ammontare previsto, entro 30 giorni dalla data di arrivo all'Ufficio di gestione della documentazione amministrativa.
2. Nel caso di collocamento in congedo senza diritto a pensione, è prevista la liquidazione dell’indennità supplementare o la restituzione dei contributi versati alla Cassa?
In assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa (iscrizione ai fondi per almeno 6 anni e cessazione dal servizio permanente con contestuale diritto a pensione) non è prevista la liquidazione dell’indennità supplementare, né la restituzione dei contributi versati.
3. Sono un Ufficiale collocato in ARQ (Aspettativa per Riduzione di Quadri). Ho diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare?
No, in quanto il diritto all’indennità supplementare si matura (oltre che con un’anzianità d’iscrizione al fondo non inferiore a 6 anni) con l’effettiva e definitiva cessazione dal servizio permanente con diritto a pensione.
4. La posizione di richiamato in servizio comporta la contribuzione alla Cassa? Tale periodo è utile ai fini della riliquidazione dell’Indennità supplementare?
No. L’art. 1913, co. 3 del D. Lgs. n. 66/2010 prevede che l’iscrizione del personale militare ai fondi previdenziali viene meno all’atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio. Per tale periodo non è dovuta la contribuzione alla Cassa ed eventuali trattenute erroneamente operate dall’Ente amministrativo devono essere restituite all’interessato.
5. Esiste una tempistica entro cui impugnare il provvedimento di liquidazione dell’indennità supplementare (e dell’assegno speciale)?
Avverso il provvedimento di liquidazione è ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell’art. 29 e seguenti del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, da presentarsi entro il termine di decadenza, rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della comunicazione. Per il ricorso straordinario è dovuto il pagamento unificato previsto dall'art 13, co. 6 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6. Perché sussistono delle differenziazioni nella tempistica di concessione del beneficio dell’indennità supplementare in favore degli Ufficiali delle varie F.A.?
L’indennità supplementare, ai sensi dell’art. 1914, del D. Lgs. n. 66/2010, è corrisposta allo scadere del 4° anno dalla data di cessazione dal servizio permanente con diritto a pensione. In relazione alle disponibilità finanziarie e alle cessazioni dal servizio tale termine può essere ridotto con D.M. su proposta del CdA della Cassa di previdenza. Attualmente tali differenziazioni ( vds. risposta alla domanda n.1) derivano dall’autonomia gestionale che le preesistenti casse militari avevano prima dell’accorpamento nell’attuale Cassa di previdenza, poiché ciascun organismo aveva una legge istitutiva propria e decreti ministeriali “ad hoc” per la disciplina della materia in esame.
7. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa in quali casi può disporre il pagamento anticipato dell’indennità supplementare in favore dell’Ufficiale collocato in congedo con diritto a pensione, rispetto agli attuali tempi previsti per l’erogazione del beneficio?
L'art. 1, co. 3 del D.M. 24 settembre 2012 prevede che "il consiglio di amministrazione della Cassa, per comprovati motivi di particolare gravità e di bisogno dell'ufficiale collocato i congedo, meritevoli di tutela e di solidarietà sociale,......può disporre l'anticipazione del pagamento dell'indennità supplementare, anche per l'importo intero dovuto, previa acquisizione di istanza dell'interesato, corredata di idonea documentazione giustificativa.......".
8. Perché l’art. 1916, co. 2 del D. Lgs. n. 66/2010, prevede per gli Ufficiali dell’Esercito e dell' Arma dei Carabinieri siano assoggettati al contributo obbligatorio in favore del proprio fondo nella misura del 4%, anziché del 2% come il resto del personale militare?
Perché la contribuzione complessiva del 4% è destinata indistintamente per la concessione agli iscritti, alla maturazione dei rispettivi diritti, dei benefici dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale.
Assegno Speciale
1. A chi spetta l’assegno speciale?
Tale beneficio spetta agli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri ed è erogato dal Fondo di previdenza degli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri.
2. Quali sono le misure dell’assegno speciale?
L'art. 1915, co. 3 del D.Lgs. n. 66/2010 prevede che "le misure annue lorde dell'assegno speciale sono stabilite con Decreto del Ministro della difesa ..........". Ai sensi del D.M. 24 settembre 2012 le misure annue lorde dell'assegno speciale sono le seguenti:
-Gen. Corpo d’Armata/Tenente Generale € 843,30;
-Gen. Divisione/Maggior Generale € 731,52;
-Gen. Brigata/Brigadier Gen./Col./Ten. Col. € 670,56;
-Maggiore € 467,40;
-Capitano € 386,16;
-Subalterni € 304,80.
3. Quali sono i requisiti per percepire l’assegno speciale?
L’assegno speciale è vitalizio ed è concesso agli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri in possesso dei seguenti requisiti:
- compimento di 8 anni dalla cessazione dal servizio permanente;
- compimento del 65° anno di età;
4. Per la concessione dell'assegno speciale è necessario la maturazione di entrambi i requisiti previsti?
Si. In particolare si precisa che gli 8 anni decorrono dalla data di cessazione dal servizio permanente (data dalla quale termina la contribuzione a favore del fondo).
5. L’assegno speciale è reversibile in favore dei superstiti?
L’assegno speciale, ai sensi dell'art. 1915, co. 2, lett c) del D.Lgs. n. 66/2010, non è reversibile.
6. Per la concessione dell'assegno speciale bisogna presentare apposita istanza?
Si, è obbligatorio. E' preferibile presentarla due mesi prima dell'acquisizione del diritto (al fine di consentire all'ufficio di accreditare il beneficio sul codice IBAN più aggiornato possibile). Al riguardo utilizzare il modulo presente nella sezione "Modulistica".
7.Modalita' di pagamento:
- a regime: effettuato in unica rata annuale, posticipata al mese di dicembre;
- 1° anno: il beneficio viene riconosciuto nella misura pari ai giorni aventi diritto (misura annua spettante/360 giorni * giorni diritto=misura spettante per il 1° anno);
- ultimo anno di vita: il beneficio viene riconosciuto nella misura pari ai giorni aventi diritto (misura annua spettante/360 giorni * giorni diritto=misura annua spettante agli eredi), previa richiesta da parte degli eredi (dovranno utilizzare i moduli presenti nella sezione "Modulistica").
8. Riflessi fiscali:
- l'assegno speciale è assoggettato alla ritenuta fiscale (attualmente si provvede ad applicare d'ufficio l'aliquota del 38%);
- entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento, l'ufficio di gestione provvede a inviare, via email, la relativa certificazione unica (CU) che permette al beneficiario di presentare la dichiarazione dei redditi per le operazioni di conguglio fiscale dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
9. All’atto della cessazione dalla posizione di “ausiliaria” si acquisisce il diritto alla corresponsione del beneficio dell’assegno speciale?
No, in ragione di quanto precisato con la risposta della domanda n. 3.
Prestiti e sussidi
1. In quali situazioni si possono richiedere sussidi alla Cassa?
I sussidi, ai sensi dell'art 1919, co. 4 del D.Lgs. n. 66/2010, possono essere erogati solo in favore dei militari iscritti al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri nonchè al fondo di previdenza degli Appuntati e Carabinieri. La concessione dei sussidi, considerando la modifica del quadro normativo di riferimento (emanazione, ai sensi dell'art. 1920 del D.Lgs. n. 66/2010 di apposite istruzioni tecniche), è temporaneamente sospesa.
2. La Cassa di previdenza eroga prestiti ai propri iscritti?
I prestiti, ai sensi dell'art 1918, co. 2 del D. Lgs. n. 66/2010, possono essere erogati in favore dei militari iscritti. La concessione dei prestiti, considerata la modifica del quadro normativo di riferimento (emanazione, ai sensi dell'art 1920 del D.Lgs. n. 66/2010 di apposite istruzioni tecniche), è temporaneamente sospesa.