
Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
Compiti del Servizio RNI (SERNI)
Ai sensi dell’art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm. è stato istituito, presso il Segretariato generale della Difesa/DNA, il Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento (progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra UE, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata).
Il Registro nazionale è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, solo agli iscritti al R.N.I. possono essere rilasciate le autorizzazioni per iniziare le trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intra UE, intermediazione, transito di materiale di armamento.
Il Se.R.N.I. è responsabile dell’istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e provvede a conservare e aggiornare il Registro nazionale, nonché a comunicare i relativi dati alle Amministrazioni. Nello specifico, il Se.R.N.I. provvede a:
- istruire le pratiche provenienti dalle Società, verificandone la correttezza ed il possesso dei requisiti richiesti;
- predisporre il verbale da sottoporre alla Commissione in sede di riunione;
- dare attuazione alle delibere derivanti dai lavori della Commissione, dandone comunicazione ai Dicasteri ed alle imprese interessate;
- promulgare le liste dei materiali d’armamento e relativi aggiornamenti.