
Permessi ex legge 104 del 1992
L'adempimento
La banca dati "Rilevazione permessi ex legge 104/92" è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Quest'ultimo stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da disabilità o che assiste parenti o affini disabili ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa previa approvazione del datore di lavoro.
Ciò premesso, in base alle disposizione della Legge 183, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare:
- i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;
- la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);
- per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonchè il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.
E' online il nuovo sistema di rilevazione dei permessi, ciascun ente deve registrare un INSERITORE seguendo le istruzioni messe a disposizione dal DFP.
Tutorial e videotutorial sono disponibili al link
https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/permessi-ex-l-104/92.html
Si invitano gli utenti a prestare particolare attenzione nella scelta della tipologia di registrazione, ciascun ente deve registrare un INSERITORE.
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