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GEPAS

L'adempimento

I compiti delle Amministrazioni che ricevono una proclamazione di sciopero sono quelli di procedere, così come generalmente indicato negli Accordi riguardanti i servizi pubblici essenziali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’effettuazione dello sciopero, alla diffusione della comunicazione all’utenza, nonchè alla formazione dei contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili, seguendo quanto indicato negli Accordi relativi ai servizi pubblici essenziali nazionali e locali, in modo che i lavoratori che vogliano scioperare possano esercitare il diritto di richiedere la sostituzione, ove possibile. Le stesse Amministrazioni hanno, inoltre, secondo quanto indicato dall’articolo 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, il compito di rendere pubblico "tempestivamente" (anche attraverso l’inserimento sul sito internet istituzionale dell’Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l’ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l’indicazione nominativa degli aderenti. Gli stessi dati vanno inviati alla Commissione di Garanzia e, così come richiesto nella circolare n. 17 del 3 agosto 1994 del Ministro della Funzione Pubblica, esclusivamente per gli scioperi nazionali e interregionali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Riferimenti normativi

L. 12-06-1990, n.146 (file .pdf 162 Kb)

L. 11-04-2000, n.83 (file .pdf 107 Kb)

Circolare n. 17/1994, 3 agosto 1994 (file .pdf 442 Kb)

Esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti pubblici. Modalità di invio delle relative comunicazioni (file .pdf 64,5 Kb)

Comunicazione Dati

Per questo adempimento la raccolta dati avviene tramite un applicativo proprietario (INFOCIV). I dati vengono elaborati ed inviati a Perla PA dalla divisione competente.