
Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa
Il Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa esercita le sue funzioni alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso Ufficio, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra l'Ufficio e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell’espletamento delle sue funzioni.
Leggi il Curriculum Vitae dell'attuale capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, Gen. C.A. CC Andrea RISPOLI.
I capi dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa.
Competenze del capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa (art. 267, Codice Ordinamento militare)
1. Il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è competente in ordine:
a) alla sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;
b) agli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di Caduti ex nemici e alleati in Italia e dei Caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;
c) agli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli Affari Esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;
d) alla conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui Caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai Sepolcreti di guerra.
2. Il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande Guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;
b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati è accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai famigliari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.
3. Il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa provvede inoltre a:
a) la sistemazione delle salme degli Italiani appartenenti a Forze Armate operanti al servizio della sedicente Repubblica Sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;
b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la Seconda guerra mondiale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615 e di quanto altro stabilito nei Trattati di pace.
4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si farà luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario può mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.