
Elenco tipologie di controllo
In questa sezione sono pubblicate le informazioni di cui all'art.25, comma 1, del d.lgs. n.33/2013. (*)
Data ultimo aggiornamento 05-11-2024
Elenco delle tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a procedure di gara indette dall’Amministrazione per la stipula di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023.
Requisiti di ordine generale (art. 94 cause di esclusione automatica e art. 95 cause di esclusione non automatica del d.lgs. n. 36/2023).
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale delle imprese partecipanti a procedure di gara attraverso i seguenti documenti:
- certificato di iscrizione Registro delle Imprese;
- certificato del Casellario Giudiziale integrale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato–selettivo ex art.39 del D.P.R n.313/2002;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- certificato di regolarità fiscale;
- comunicazione/informazione antimafia, ex art.84, commi 2 e 3, del d.lgs. n.159/2011;
-
dichiarazione di osservanza della L. n.68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- accertamento presso il casellario delle imprese presso l'ANAC per la ricerca di annotazioni a carico degli operatori economici.
Requisiti di ordine speciale (art. 100 del d.lgs. n. 36/2023)
Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi:
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti attraverso uno o più dei seguenti documenti:
- idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- presentazione dei bilanci o estratti di bilanci dell'impresa;
-
fatturato globale d'impresa e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi.
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi:
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
- presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o delle forniture stesse;
- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e i numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
-
nel caso di forniture, produzione di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinate specifiche tecniche o norme.
L’Amministrazione precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto. L'Amministrazione tiene conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
(*) L'art.25, comma 1, del d.lgs. 33/2013 è stato abrogato dall'art.43, comma 1, lett. d), del d.lgs. 97/2016, a decorrere dal 23-06-2016.