Elenco delle tipologie di controllo
In questa sezione sono pubblicate le informazioni di cui all'articolo 25, c. 1, D. Lgs n. 33/2013 (*)
Data ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024
Elenco delle tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a procedure di gara indette
dall'Amministrazione per la stipula di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal
D.lgs. 50/2016
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt.80-83 D.Lgs. n. 50/2016)
L'Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale delle imprese
partecipanti a procedure di gara attraverso i seguenti documenti:
- Certificato di iscrizione Registro delle Imprese;
- Certificato del Casellario giudiziale integrale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato –
selettivo ex art. 39 del D.P.R 313/2002;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero Certificato di regolarità contributiva per soggetti
iscritti a Casse previdenziali diverse da Inps/Inail o Cassa Edile;
- Certificato di regolarità fiscale;
- Comunicazione/informazione Antimafia, ex art. 84, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011;
- Dichiarazione di osservanza della L. n. 68/1999 relativa alle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 84 D.Lgs. n. 50/2016)
L'Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti a procedure di gara
relative a lavori pubblici, per importi superiori a € 150.000,00, attraverso il sistema di qualificazione attuato
da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), appositamente autorizzati dall'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP) mentre per importi pari o inferiori a € 150.000,00, qualora le imprese non possiedano
l'attestazione SOA, attraverso il controllo dei seguenti requisiti, prescritti dall'art. 90., D.P.R. N. 207/2010:
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- adeguata attrezzatura tecnica.
Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)
L'Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti
attraverso uno o più dei seguenti documenti:
- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- bilanci o estratti di bilanci dell'impresa;
- fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi.
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)
L'Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti in uno o più
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
- presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o delle forniture stessi;
- se trattasi di servizi e di forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- se trattasi di servizi e di forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare,
di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle
misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di
studio o di ricerca di cui dispone;
- controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico
della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente,
purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o
debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato;
- il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente
e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010, delle
misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e i numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui
il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia
certificata a richiesta della stazione appaltante;
- nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o dai servizi ufficiali incaricati del
controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme.
L'Amministrazione precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti
devono essere dimostrati. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto. L'Amministrazione
tiene conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
(*) L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 43, c. 1, lett. d), D.Lgs n. 97/2016, a decorrere dal 23 giugno 2016.