45. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica (22/i).
Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria (22/h).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1983, n. 138, S.O. (22/i) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498, riportato al n. G/CII. (22/h) Comma così sostituito dall'art. 39, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, riportato al n. H/XXXV, con effetto dal 1° settembre 1995. Peraltro, l'art. 69, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, ha nuovamente disposto la sostituzione del medesimo comma 2 con il seguente: «I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.