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Legge 10 aprile 1954, n. 113 (1)


 

50. L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.

(1) Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 29 aprile 1954, n. 98.