
Impiego in ambito internazionale
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Sotto questa dicitura rientra l'impiego del personale militare nell'ambito di organismi internazionali in Italia e all'estero. In tale contesto il Capo di Stato Maggiore della Difesa è interessato alle designazioni, assegnazioni e al controllo del personale che le F.A. intendono impiegare nei vari organismi internazionali nonché a presentare le posizioni e le candidature che devono trovare approvazione da parte del Ministro.
La tipologia delle posizioni presso gli organismi internazionali è:
- Posti "quota": quelli permanentemente assegnati alla nazione nell'ambito di un Ente/Organismo internazionale; gli stessi possono essere attribuiti ad una determinata Forza Armata, ovvero ricoperti secondo una rotazione E.M.A. (Esercito, Marina, Aeronautica). Le posizioni "quota" previste nei vari Enti internazionali vengono ripartite tra le nazioni secondo accordi di volta in volta stipulati. Da tale suddivisione - effettuata percentualmente tra i diversi incarichi (Ufficiali - Sottufficiali - Truppa) tenendo conto anche della valenza rivestita da ciascuno nell'ambito della struttura generale - discende un organico definitivo nazionale sancito attraverso un "iter" che prevede, quale atto formale definitivo, l'approvazione da parte del Ministro della Difesa. E' possibile assegnare personale all'estero attraverso un provvedimento della Direzione Generale del Personale Militare soltanto se la posizione che dovrà essere occupata risulta essere compresa in un organico sancito da una specifica autorizzazione ministeriale/interministeriale. Qualora ciò non avvenga, l'invio degli interessati - che in tal caso rimarranno effettivi all'Ente di appartenenza - potrà essere unicamente disposto in regime di "missione ordinaria", secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Posti "non quota": quelli degli Enti ed Agenzie internazionali previsti dalle tabelle organiche - di norma dislocati all'estero - che vengono messi periodicamente a concorso tra le diverse nazioni e ricoperti da candidati selezionati fra tutti quelli proposti. Tali assegnazioni, perciò, hanno valenza temporanea. Nel caso alla nazione venga proposto di ricoprire una posizione di questo tipo, non assegnata permenentemente, la stessa potrà essere acquisita soltanto a seguito della necessaria autorizzazione ministeriale, che verrà richiesta sulla base delle valutazioni espresse al riguardo dall'Ente proponente (di norma il Ministero Affari Esteri o le Rappresentanze militari all'estero);
- Posti "a status internazionale": quelli temporanei "a contratto" - di norma dislocati all'estero, assegnati a seguito di concorso rivolto indifferentemente a militari e a civili. Il personale militare, analogamente a quello civile di ruolo dello Stato, può infatti ricoprire incarichi presso Enti ed Organismi internazionali nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. I vincitori di concorso (Legge 1114/62), per poter assumere l'impiego, dovranno ottenere l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cessare di percepire il trattamento economico a carico dello Stato Italiano ed essere compresi in un "numero chiuso".
Al personale comandato a prestare servizio all'estero, oltre agli emolumenti nazionali, viene assegnato un trattamento economico che assume connotazioni differenti in relazione all' Ente di assegnazione, l'incarico da ricoprire, la durata della permanenza della missione (L. 8 luglio 1961, n. 642).
Vademecum per il personale militare di nuova assegnazione a SHAPE (File .pdf)