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FAQ - Ripetibilità da terzi

LA PRESCRIZIONE​

Cosa accade se interviene il termine biennale della prescrizione, previsto per l'incidentistica stradale?

In materia di risarcimento dei danni per le assenze dal servizio causate da fatto illecito di terzi, si applica il termine di prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c.

Per le vertenze di ripetibilità, al fine di una corretta e rapida trattazione, si dispone di interrompere sempre la prescrizione su base biennale, invocando il termine più lungo soltanto nel caso in cui l'invio dell'atto interruttivo per qualche ragione non sia andato a buon fine.

ACCORDI TRA LE PARTI

Il dipendente militare e l'assicurazione di controparte possono concludere accordi?

Si, ma gli accordi sul quantum di responsabilità riconosciuta ed accettata dal militare incidono notevolmente, in sede di giudizio eventualmente promosso dall’Amministrazione, sulla possibilità di recupero totale del credito erariale derivante dal medesimo evento dannoso; l’A.D. propenderà, in questo caso, per una definizione stragiudiziale della vertenza.

IL RISARCIMENTO DIRETTO

Si applica l'istituto del risarcimento diretto?

L’A.D. si pone come terzo danneggiato nei confronti della Compagnia di Assicurazioni del responsabile del sinistro e, pertanto, deve rivolgere la domanda di risarcimento direttamente a quest’ultima. Tuttavia, non è preclusa l’applicazione dell’istituto del risarcimento diretto laddove l’Assicurazione del dipendente coinvolto si rende disponibile alla definizione della vertenza (art. 2054-2055 c.c. sulla responsabilità solidale; L. 990/69, art.18; D.Lgs 7/09/05, n. 209-Codice delle Assicurazioni).

In conclusione, sarà opportuno mettere in mora con la massima sollecitudine entrambe le Compagnie coinvolte nell'accaduto unitamente alla controparte conducente e/o proprietario del messo di trasporto.

LA RINUNCIA AL CREDITO ERARIALE

Cosa accade se nel sinistro sono coinvolti solo veicoli della Pubblica Amministrazione?

In questo caso subentra la rinuncia da parte dell’A.D. al ristoro del credito erariale (tranne per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli appartenenti agli Enti locali), venendo meno il rapporto di terzietà che alla base dell’obbligazione risarcitoria.

COLLUTTAZIONE TRA DIPENDENTI

Colluttazione tra militari. Chi risarcisce l'Amministrazione?

Sarà necessario attendere l’esito della causa tra le parti per stabilire la responsabilità nella causazione dell’evento dannoso e poter rivolgere, così, la domanda di ristoro del credito erariale.

LA CORTE DEI CONTI

E' necessario il ricorso alla Corte dei Conti?

Non è previsto il ricorso alla Corte dei Conti quando non sia possibile dimostrare che il dipendente militare abbia dolosamente provocato l’evento dannoso, causa della propria assenza dal servizio.