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FAQ - Malattia del figlio

1. I genitori hanno diritto ad assentarsi dal servizio durante la malattia del figlio?

Il militare genitore ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa all’altro genitore lavoratore titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi 14 anni di vita del medesimo, come di seguito specificato:
•    nei primi 3 anni di età del bambino, per tutto il periodo della malattia;
•    per un massimo di 10 giorni lavorativi all’anno, tra i 3 e i 14 anni di età del bambino, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.


2. Quale trattamento economico spetta?

Per i periodi di astensione dal servizio per la malattia del bambino non è corrisposta alcuna retribuzione, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 3 anni di vita del figlio. Durante tale periodo di 5 giorni è corrisposta l’intera retribuzione fissa e continuativa, a esclusione delle indennità legate all’effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Qualora entrambi i genitori siano militari, i 5 giorni annui retribuiti sono fruibili complessivamente, e alternativamente, da padre e madre.
La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne abbia diritto.

3. La fruizione del periodo di astensione dal servizio per malattia del bambino riduce il periodo di licenza ordinaria spettante e l’importo della tredicesima mensilità?

I periodi di astensione in argomento fruiti:
•    nei primi tre anni di vita del figlio;
•    tra i tre e gli otto anni di vita del figlio, limitatamente ai primi 5 giorni,
non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.
Viceversa, i seguenti periodi di assenza, pur essendo computati nell’anzianità di servizio, non saranno utili per la maturazione della licenza ordinaria e dell’importo della tredicesima: 
•    gli eccedenti 5 giorni fruiti dai tre agli otto anni di vita del figlio;
•    i 10 giorni fruiti dagli otto ai quattordici anni di vita del figlio.

4. I permessi per malattia del figlio spettano anche in caso di adozione o affidamento?

Anche in caso di adozione e affidamento entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro durante le malattie del figlio, come di seguito specificato:
•    fino a 6 anni di età del bambino per tutto il periodo della malattia;
•    dai 6 agli 8 anni di età del bambino, 5 giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
•    per i minori che all’atto dell’adozione o dell’affidamento hanno una età compresa tra i 6 e i 14 anni, il diritto può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Ai fini della concessione del beneficio, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.

5. I giorni di assenza come sono giustificati?

I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati mediante un’apposita licenza straordinaria, concessa dal Comando/Ente di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni annui previsto per tale istituto.