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FAQ

1.FAQ: Come si svolgono le riunioni di contrattazione con la RSU che agisce in rappresentanza dei lavoratori in servizio presso più Enti (ipotesi di accorpamento Enti)? 

«A seguito dell'accorpamento tra Enti ai fini dell’individuazione di un’unica RSU, le riunioni di contrattazione con la RSU devono tenersi presso l'Ente accorpante — quale nuova sede della Rappresentanza Sindacale Unitaria — previa convocazione da parte del Comandante del medesimo Ente accorpante (o suo delegato) che presiede l’incontro. Quest'ultimo, pur coordinandosi preventivamente con il Comandante dell'Ente accorpato per l'istruttoria degli argomenti, mantiene la titolarità esclusiva del processo decisionale, dalla sottoscrizione dell'accordo finale alla gestione delle prerogative sindacali»

2.FAQ: Come devono essere rese le informazioni alle RSU? Le informazioni rese al Coordinatore o referente RSU assolvono l’onere informativo? 

«Sebbene l'Amministrazione sia tenuta a rispettare l'autonomia organizzativa della RSU e possa legittimamente interfacciarsi con il Coordinatore o referente formalmente designato dall'organismo unitario, il principio di effettività delle comunicazioni e di correttezza e buona fede impone comunque di adottare modalità tecniche di trasmissione (quali l'utilizzo di caselle di posta istituzionali condivise o l'invio in copia a tutti i delegati) idonee a garantire a ciascun componente la disponibilità diretta e immediata del materiale documentale. Tale accorgimento è volto a prevenire contestazioni in sede di contrattazione integrativa e a preservare l'Amministrazione da censure per presunte condotte escludenti, tutelando la trasparenza e la parità di opportunità di tutti i rappresentanti eletti»

3.FAQ: Da chi possono essere gestite le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa in un Ente sprovvisto di Rsu nei confronti di dipendenti civili neo assunti?

«Dall’Ente Rsu più prossimo per distanza e afferenza gerarchica, mediante un accorpamento postumo alla mappatura degli Enti sedi RSU, solo se tale possibilità è decisa dalle OO.SS in sede di mappatura nel protocollo d’intesa. In caso contrario vige il principio della immodificabilità della mappatura per cui la gestione della contrattazione integrativa (quale quella relativa al FUS) e delle relazioni sindacali farà capo direttamente alle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, escludendo il coinvolgimento di RSU esterne o appartenenti ad altre sedi. 


4.FAQ: i singoli ordini di servizio relativi all’impiego del personale delle aree funzionali nell’ambito delle unità organizzative dell’Ente sono soggette alla preventiva informazione sindacale sugli atti di organizzazione degli uffici ex art. 4, comma 5, del CCNL 2025-2027? 

«No, i meri e ordinari atti di assegnazione o impiego del personale all'interno delle unità organizzative del medesimo Ente rientrano nei poteri d'organizzazione e di gestione privatistica del datore di lavoro pubblico, come tali sottratti all'obbligo della specifica informazione sindacale preventiva» 

5.FAQ: Quali sono gli effetti della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio sull’incarico di dirigente sindacale? 

«L’irrogazione di una sanzione disciplinare comportante la sospensione dal servizio non determina la decadenza automatica dalla carica di componente della RSU, non rientrando tra le cause tassative di incompatibilità o di cessazione del rapporto di lavoro previste dagli artt. 8 e 9 del CCNQ del 12 aprile 2022. Tuttavia, poiché l'art. 7 del medesimo CCNQ subordina l'esercizio del mandato alla condizione di effettivo servizio, per l'intera durata della sanzione il rappresentante si trova nell'oggettiva impossibilità di esercitare le proprie funzioni, con conseguente sospensione temporanea del mandato, divieto di accesso alle infrastrutture dell'Ente e inibizione alla partecipazione — anche in via telematica o da remoto — alle riunioni di contrattazione o confronto». 

6.FAQ: Negli Enti con meno di 15 dipendenti RLS è eletto tra i dipendenti?

«No, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e relazioni sindacali nel settore pubblico, e in particolare nel comparto Difesa, l'Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere obbligatoriamente individuato tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), escludendosi l'ammissibilità di un'elezione diretta da parte del personale o la designazione di soggetti esterni, ove sia costituita la RSU. In caso di accorpamento il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prescelto sarà pienamente legittimato a esercitare le proprie funzioni anche per gli altri enti, garantendo un'omogeneità di trattamento e una continuità della tutela che la frammentazione in piccole elezioni locali non potrebbe mai assicurare. Nel caso di istituzione di nuovo Ente non censito nella mappatura in assenza di RSU il RLS è eletto tra i dipendenti» 

7.FAQ: l’aspettativa sindacale è valutabile ai fini del TFS?

«No, la circolare INPDAP/INPS del 2001 esplicitamente indica a pagina 12 la non computabilità dei periodi di aspettativa per TFR/TFS. I contributi figurativi accreditabili riconosciuti in misura pari a quelli previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito, di cui all’art 19 co.5 del CCNQ 2017 e s.m.i., in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, producono effetti solo ai fini della pensione»

8, FAQ: la riconversione professionale e la mobilità interna sono oggetto di confronto con le RSU e le OO.SS. territoriali?

«No, L’art 5 comma 5 CCNL 2025-2027 demanda al confronto locale esclusivamente “i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall’Amministrazione …….sull’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro…”.»

9. FAQ: le informazioni e/o comunicazioni su materie diverse da quelle enunciate nell’art 5 del CCNL 2025-2027 se date a chi devono essere rivolte:
 «A tutte le OO.SS. rappresentative, comprese le non firmatarie»
10. FAQ: per l’attribuzione del buono pasto vanno conteggiate le ore di permesso retribuito fruite dai componenti rsu e os sindacali e dagli rls in occasione di incontri istituzionali con l’amministrazione?
«No, la circolare prot. n. M_D A0582CC REG2023 0065610 06-10-2023 al paragrafo 3 recita testualmente che “nessun tipo di permesso (salvo i permessi per servizio), anche se retribuito (quindi tale da non produrre debito orario) può configurarsi quale periodo utile al completamento dell’orario di lavoro necessario per far maturare il diritto alla pausa” . »
11. Il termine dei 50 giorni successivi alla decadenza per la rielezione della RSU decaduta sono perentori? 
«Sì, la R.S.U. decaduta nel corso del triennio "deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza” ai sensi dell’art 9 comma 8 del dell’ACNQ 12 aprile 2022. Il termine di cinquanta giorni non può considerarsi una mera indicazione ordinatoria, bensì un preciso vincolo procedurale posto a garanzia della tempestiva ricostituzione della rappresentanza dei lavoratori e della continuità delle corrette relazioni sindacale, derogabile in astratto solo in costanza di effettive e insuperabili difficoltà, non imputabili alla volontà delle parti» 

12 In caso di decadenza RSU a seguito di dimissioni di vari componenti e assenza nelle liste di ulteriori sostituti è necessario informare anche l’ARAN oltre le OO.SS, al fine di far indire alle stesse nuove elezioni?
«No, ai sensi dell’art 16 comma 6 del CCNQ del 12 aprile 2022 la RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l’Amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alle elezioni delle RSU relative alla tornata generale che avviene a livello nazionale in tutti i comparti ogni tre anni, non solo per il rinnovo degli organismi di rappresentanza dei lavoratori ma, altresì, per la rilevazione da parte dell’Aran del dato elettorale ai fini dell’accertamento della rappresentatività sindacale triennale. La FAQ n. 6 dell’Aran in materia di RSU prevede, in caso di elezioni suppletive per decadenza RSU, che il verbale non debba essere caricato sulla piattaforma on line dell’Aran o inviato per pec all’Aran. La piattaforma Aran, pertanto, non censisce gli esiti delle elezioni tenutesi nel corso del triennio per mancata elezione al momento della tenuta del turno generale o, come nel caso di specie, di nuove elezioni tenutesi a seguito di decadenza della RSU. Tali ultime votazioni dispiegano i propri effetti nella sola sede interessata e non necessitano, quindi, di caricamento in procedura, né di invio all’ARAN via pec del relativo verbale. Resta comunque inteso che nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali- compresa la sottoscrizione di contratti integrativi- proseguono con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della R.S.U. rimasti in carica, ai sensi dell’art.9 comma 9 del CCNQ del  12 aprile 2022. »
13. In materia di accorpamento di Enti/Comandi, nel caso in cui siano state destinate, nell’Ente minore da accorpare, unità di personale civile in data successiva al rinnovo delle RR.SS.UU. nel 2025, la R.S.U. dell’Ente maggiore accorpante è titolare della contrattazione integrativa di sede territoriale nei confronti delle nuove unità?

«Sì, la R.S.U. dell’Ente maggiore accorpante detiene la piena titolarità della contrattazione integrativa anche nei confronti del personale civile assegnato all’Ente accorpato in data successiva alle elezioni del 2025. I criteri di accorpamento hanno un valore comprensivo di ogni modifica organica successiva, assorbendo fisiologicamente le variazioni del personale. Pertanto, ogni nuovo dipendente assegnato all'ente accorpato rientra automaticamente sotto la tutela e la contrattazione della RSU dell’Ente/Comando accorpante, garantendo così la necessaria correntezza e stabilità delle relazioni sindacali presso il Ministero della Difesa»

14: Un dipendente dell’Area Funzionari (ex 3ª area) titolare di una Posizione Organizzativa (P.O.) con responsabilità su materie afferenti la gestione del personale può rivestire contestualmente la carica di dirigente sindacale o di componente della RSU senza incorrere nell'incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001?

«Sì, l’articolo 53, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 introduce un divieto ostativo di stretto rigore interpretativo — in quanto incidente su libertà costituzionalmente garantite — finalizzato a preservare esclusivamente la dirigenza pubblica da condizionamenti che ne pregiudichino l'indipendenza e l'imparzialità. Ne consegue che la preclusione opera unicamente al ricorrere congiunto di due presupposti: sotto il profilo oggettivo, la direzione di una struttura a rilevanza esterna avente quale mission istituzionale generale la gestione del personale (da cui sono esclusi tutti gli Enti della Difesa in quanto articolazioni con sole unità interne a carattere strumentale); sotto il profilo soggettivo, l'investitura di funzioni propriamente dirigenziali ex art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. Pertanto, gli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti al personale non dirigenziale — pur se inerenti a compiti della gestione del personale o assistiti da delega ex art. 17, comma 1-bis — sono del tutto estranei al perimetro d'incompatibilità e rimangono pienamente compatibili con il mandato e con le cariche di rappresentanza sindacale». 

15: Permane la validità della RSU ridotta a un unico componente riguardo la continuità delle relazioni sindacali in amministrazioni con organico inferiore a quindici unità?

Sì, in materia di rappresentanza sindacale unitaria nel pubblico impiego, qualora la consistenza numerica del personale in servizio presso l'amministrazione o l'articolazione organizzativa si riduca al di sotto della soglia di quindici unità, la permanenza in carica di un unico componente della RSU – a seguito della cessazione dal servizio degli altri membri – risulta pienamente conforme al parametro numerico stabilito dall'art. 2 dell'Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 per il Comparto Funzioni Centrali. Tale situazione non integra alcuna causa di decadenza dell'organismo né rende necessaria l'indizione di nuove elezioni, consentendo la valida e regolare prosecuzione delle relazioni sindacali con l'unico rappresentante rimasto in carica.