Autorizzazione al prolungamento per un massimo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, ai sensi dell’art. 2204-ter del D. Lgs. n. 66/2010, ai VFP1 appartenenti al 1° incorporamento 2019 ed al 3° e 4° incorporamento 2017.
Personale VFP1 CEMM appartenente al 3° e 4° incorporamento 2017 ed al 1° incorporamento 2019. Autorizzazione al prolungamento, per un massimo di sei mesi, ai sensi dell’art. 2204-ter del D. Lgs. n. 66/2010.
Provvedimento n. M_D GMIL REG2021 0058982 del 2 febbraio 2020 (diramazione a cura degli Enti di Vertice).