
FAQ - reclutamento volontari in servizio permanente (VSP)
1. Qual è il documento di riferimento per il reclutamento cui si partecipa?
L’unico documento di riferimento è la Circolare pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa, sul portale dei concorsi on-line e sul sito internet del Ministero della Difesa.
2. Qual è il termine per l’inoltro di dichiarazioni integrative o modifiche delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione?
Entro il termine di presentazione delle domande.
3. Devo comunicare eventuali variazioni di residenza, recapito, indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, numero di utenza di telefonia mobile/fissa, etc.?
Si, anche per il tramite del proprio Comando. Difatti l’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica, ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
4. Se conseguo dei titoli di merito dopo il termine di presentazione della domanda di partecipazione, il mio Comando è tenuto a comunicarli ai fini della valutazione degli stessi?
No, il titolo di merito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e conseguito durante il periodo di valutazione.
5. Cosa devo allegare alla domanda di partecipazione all’immissione?
Nulla, la documentazione attestante i titoli di merito posseduti viene trasmessa alla Direzione Generale per il Personale Militare dal Comando di appartenenza.
6. Se nelle autocertificazioni produco dichiarazioni non veritiere in cosa incorro?
Nella segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Quali sono le fasi e le tempistiche previste dall’iter concorsuale?
La prima fase è quella di presentazione della domanda di partecipazione. Successivamente la commissione valutatrice si riunisce e redige la graduatoria dei concorrenti in possesso dei requisiti sommando i punteggi dei titoli di merito. Tali punteggi sono pubblicati nel profilo personale di ciascun candidato per consentire, entro 10 giorni, l’eventuale presentazione dell’istanza di riesame. Dopo le rivalutazioni necessarie, la commissione consegna la nuova graduatoria alla Direzione Generale del Personale Militare per l’approvazione e la pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Difesa, sul portale dei concorsi on-line e sul sito internet del Ministero della Difesa.
8. Come faccio a sapere se sono in possesso dei prescritti requisiti?
La mancanza dei requisiti viene comunicata direttamente all’interessato con provvedimento della Direzione Generale all’indirizzo di posta elettronica fornito nella domanda di partecipazione. Tale provvedimento può essere adottato in qualsiasi momento, anche dopo l’approvazione della graduatoria di merito.
9. Se sono imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, in cosa incorro?
L’essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo è motivo di esclusione, ma l’articolo 2198 ter comma 12, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) e il DM 26 ottobre 2017 disciplinano le modalità di riammissione alla procedura concorsuale nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.
10. Quando viene emanato il decreto di immissione in ruolo?
Il decreto di immissione in ruolo viene emanato una volta pervenute alla Direzione Generale tutte le informazioni utili relative ai vincitori, contenute nell’allegato alla Circolare di riferimento.
11. Se sono assente dal servizio per licenza di convalescenza posso presentare domanda di partecipazione?
Si, la presentazione della domanda è onere del candidato che dovrà attenersi alla procedura indicata nella circolare di riferimento.
12. Se non presento domanda di partecipazione al concorso per l’immissione in servizio permanente, quali sono le conseguenze sulla rafferma VFP4?
La rafferma è strettamente collegata alla procedura concorsuale per l’immissione in servizio permanente (v. art. 954, comma 2 del C.O.M.).
Pertanto:
- il VFP4 che non presenta la domanda per il concorso VSP non potrà presentare la domanda di rafferma biennale (e se la presenta, la stessa non verrà accolta) con conseguente collocamento in congedo per fine ferma/rafferma;
- il VFP4 in rafferma con riserva (ex art. 954, comma 3 bis del COM) che non presenta domanda per il concorso VSP, sarà collocato in congedo illimitato per scioglimento negativo della predetta riserva.