
FAQ - Prolungamento del congedo parentale
1. Quali tutele sono previste per i genitori che hanno figli con handicap in situazione di gravità?
Ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001, il genitore militare, anche adottivo o affidatario, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, ha diritto – in alternativa con l’altro genitore lavoratore – entro il compimento del dodicesimo anno di vita di ciascun figlio con handicap, al prolungamento del congedo parentale, che può essere fruito in modo continuativo o frazionato.
Il limite massimo del suddetto congedo, fruibile complessivamente da entrambi i genitori per ciascun figlio disabile e comprensivo anche del periodo di congedo parentale ordinario, è di tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del genitore.
2. Oltre al prolungamento del congedo parentale quali tutele sono previste per i genitori che hanno figli con handicap in situazione di gravità?
In alternativa al prolungamento del congedo parentale e fino al compimento del terzo anno di età del bambino disabile grave, sempre a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, i genitori possono usufruire, alternativamente tra loro, delle due ore di riposo giornaliere (di cui all’art. 42, comma 1 del decreto legislativo n. 151/2001), ovvero dei tre giorni di permesso mensile (di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992) modalità frazionata o continuativa, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno.
Con bambini oltre i tre anni e fino ai dodici anni di vita i genitori possono beneficiare, sempre in alternativa tra loro, o dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.
Con figli oltre i dodici anni di età possono usufruire dei tre giorni di permesso mensile.