
FAQ - Interventi assistenziali
1. Quali sono le disposizioni di riferimento per il personale militare?
La regolamentazione in materia è contenuta nel Compendio delle disposizioni in materia di provvidenze per il personale militare prot. nr. M _D AB05933 REG2023 0346271 del 12-06-2023 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito internet di questa Direzione Generale.
2. Chi sono i destinatari dell’intervento assistenziale e quale ne è il presupposto?
Possono accedere al sussidio tutti i militari, in servizio ed in quiescenza. Danno titolo al sussidio le spese sostenute dal personale militare, per sé stesso nonché per i propri familiari risultanti dall’attestazione ISEE, con le seguenti precisazioni:
- coniuge (anche da unioni civili);
- figli;
- altri parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado.
L’intervento assistenziale deve essere fondato sull’accertamento concreto dello stato di bisogno dei richiedenti, in relazione a specifiche e particolari esigenze specificate nel Compendio.
3. Cosa si intende per stato di bisogno?
Si considera esistente uno stato di bisogno quando il valore ISEE non supera i 28.000,00 euro e la spesa sostenuta, nell’anno solare di riferimento (1/1 - 31/12), non sia inferiore agli importi indicati nella tabella A, allegata, che forma parte integrante delle presenti disposizioni.
4. Quali sono le motivazioni che possono originare la richiesta di sussidio?
Le spese dovranno essere conseguenti a:
1. spese sanitarie;
2. applicazione di protesi indispensabili e acquisto di ausili audiovisivi uditivi, ortopedici (con esclusione di quelli acquistati per esigenze estetiche);
3. onoranze funebri. Vi rientrano il servizio funebre, la concessione del loculo, la cremazione;
4. calamità naturali, incendi non dolosi/colposi. Si precisa che gli eventi dannosi devono risultare da apposito verbale della competente autorità, giudiziaria o comunale, o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale si evinca l'indicazione dei locali dell'abitazione interessati dall'evento. L'intervento assistenziale è riferito alla spesa sostenuta per riacquistare i beni di prima necessità non pignorabili, perduti o resi non più utilizzabili dall'evento, sempre che non sia prevista la corresponsione di analoghi benefici da parte di enti/organismi pubblici e/o privati o non siano coperti da polizze assicurative pubbliche o private;
5. rapina e furto (escluso il furto di automezzo o su automezzo). L'intervento è riferito alle spese necessarie per il riacquisto dei beni di prima necessità non pignorabili. E' prevista anche la compartecipazione della spesa sostenuta per la riparazione della porta d'ingresso e degli infissi danneggiati;
6. particolare assistenza.
5. Quali spese rientrano nella tipologia delle spese sanitarie?
Riguardo alle spese sanitarie si precisa che rientrano in tale tipologia, le spese conseguenti a:
- interventi chirurgici;
- malattie sopravvenute che abbiano comportato sensibili spese;
- cure ed interventi odontoiatrici, ortodontici e gnatologici a carattere non estetico.
6. Quali sono i termini per la presentazione della domanda?
La domanda deve essere inoltrata al Comando o Ente di appartenenza, debitamente datata e sottoscritta, entro l’anno di sostenimento della spesa.
7. Quale percentuale di spesa viene rimborsata?
L’importo del sussidio erogato non può essere superiore all’65% della spesa sostenuta e dipende dal valore di ISEE del nucleo familiare del richiedente.
In allegato al Compendio si trova tabella esplicativa per la concessione del sussidio.
8. Qual è il limite massimo del sussidio?
L'entità dei sussidi non può eccedere il limite massimo complessivo annuo di € 5.000,00.
9. E’ prevista la possibilità di ottenere l’erogazione di provvidenze nel caso in cui il dipendente deceda o rimanga leso in maniera grave e permanente nel corso di attività operativa o addestrativa?
Sì, è previsto il c.d. sussidio di “particolare assistenza” (per il quale non si effettuano i conteggi relativi alla valutazione dello stato di bisogno – tenuto conto della peculiarità della motivazione), che ristorerà forfettariamente le spese connesse all’evento sostenute e da sostenere (il contributo non può essere superiore a € 6.000,00). Per maggiori dettagli in merito agli importi che è possibile concedere al suddetto titolo, si rinvia alla tabella esplicativa per la concessione del sussidio di particolare assistenza, allegata alla circolare.
10. Quale è la documentazione da allegare alla richiesta?
La richiesta di sussidio deve essere corredata dei documenti di spesa e dalle prescrizioni mediche e dalle certificazioni che li hanno originati. Per le spese relative a onoranze funebri è necessario produrre il certificato di morte.