
FAQ - Congedo parentale
1. Qual è il periodo massimo complessivo del congedo parentale cui hanno diritto i militari genitori?
Il periodo massimo di fruizione del congedo parentale è il seguente: limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre militare fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso il cui il padre fruisca del congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.
2. Che tipologia di licenza spetta per la fruizione del congedo parentale?
Le licenze spettanti per la fruizione del congedo parentale sono le seguenti:
- licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita, che copre i periodi di tale beneficio fino a un massimo di 45 giorni nei primi sei anni di vita del figlio. E’ computata nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento;
- licenza straordinaria per congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico, che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante fino all’ottavo anno di vita del figlio. Non è computata nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento. Per tale licenza è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall’altro genitore, di un massimo di sei mesi complessivi.
3. Nell’ipotesi di parto gemellare qual è la durata del congedo parentale?
Nel caso di parto plurimo, il militare ha diritto di fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli nati con la medesima gestazione. In particolare, per quanto concerne la licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita spettano 90 giorni nel caso di parto gemellare, 135 in quello trigemino; tale beneficio, fruibile nei primi sei anni di vita dei figli, è concesso fino a un massimo di quarantacinque giorni all’anno, computati nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento.
4. La fruizione del congedo parentale riduce il periodo di licenza ordinaria spettante e l’importo della tredicesima mensilità?
No. Il periodo di congedo parentale non riduce il periodo di licenza ordinaria spettante né l’importo della tredicesima mensilità ed è computato per intero nell’anzianità di servizio.
5. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione o affidamento?
Sì. Il congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari. Può essere fruito, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo.
Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanea, di cui alla legge 4 maggio1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.
6. Quali sono i termini di preavviso al Comando/Ente di appartenenza, per la fruizione del congedo parentale?
La richiesta va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni prima della data di inizio dell’astensione dal servizio.