
Carabinieri: l’Arma a tutela degli animali domestici
I casi di abbandono di cani aumentano in prossimità dell'estate ed innumerevoli sono quelli di addestramento di determinate razze alla lotta cruenta per l'alimentazione delle scommesse clandestine

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Interventi legislativi successivi, fino alla legge del 20 luglio 2004 n.189 ed alla Ordinanza del 27 agosto 2004 del Ministero della Salute, hanno concretizzato una puntuale disciplina concernente il divieto di maltrattamento degli animali ed il loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, nonché la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di alcune razze canine, mentre l'art. 727 del codice penale, anch'esso mutato da tali interventi legislativi, ora si occupa dell'abbandono di animali e della inadeguata detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.
Di seguito, alcune indicazioni generali e suggerimenti utili per i proprietari di cani, in merito alla detenzione, all'obbligo di registrazione all'anagrafe canina, al trasporto ed ai comportamenti da tenere in caso di smarrimento degli stessi.
- Iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina gestita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio
- Segnalare all'anagrafe canina, dove l'animale è registrato, qualsiasi variazione dovuta a smarrimento, cessione definitiva, cambiamento di residenza o morte
- Se si tiene il cane all'aperto, è consigliabile destinargli un adeguato ricovero costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato in uno spazio di opportuna ampiezza e di condizioni igieniche idonee
- Fornire un'alimentazione quotidiana adeguata all'età e alle condizioni fisiologiche
- Effettuare la limitazione di cucciolate indesiderate solo tramite pratiche veterinarie di contenimento delle nascite
- Rispettare le aree dove è vietato l'ingresso ai cani, come supermercati, ospedali, cinema, etc.
- I regolamenti comunali stabiliscono precise norme di comportamento per provvedere all'immediata rimozione di residui organici (apposita paletta a sacco).
Con la pubblicazione della legge del 20 luglio 2004 n.189 sulla "Gazzetta Ufficiale" del 31 luglio 2004 è stato inserito nel codice penale un apposito titolo, il IX bis, relativo ai "delitti contro il sentimento per gli animali", dove vengono definite delle specifiche condotte illegali. In particolare, vengono inseriti gli artt. dal 544-bis al 544-quinquies e modificato il 727 del codice penale, che si occupa ora solo dell'abbandono e della mal custodia degli animali. Vengono quindi sanzionati:
- l'uccisione di animali per crudeltà o senza necessità (544-bis)
- il maltrattamento di animali quando per crudeltà o senza necessità gli si cagiona una lesione, o si sottopongono a sevizie, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (544-ter)
- l'utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni vietati dove vengono operate sevizie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevedendo specifica aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o si verifica la morte dell'animale (544-quater)
- il combattimento o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, perseguendo sia chi li promuove, organizza e dirige, sia chi li alleva o li addestra per tali fini ed il proprietario, in forma aggravata, se consenziente (544-quinquies)
- l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, nonché la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura (nuova formulazione dell'art. 727 c.p.)
Viene inoltre vietato l'utilizzo di cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria costituiti o ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. Per quanto concerne il trasporto degli animali in viaggio, di seguito le norme deliberate dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969 sulla "Disciplina sanitaria per l'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori" stabiliscono che per quanto riguarda il trasporto in auto, se si tratta di un solo animale (cane o gatto) occorre sistemarlo nella parte posteriore della vettura anche senza la rete divisoria che, in questo caso, non è obbligatoria, ma è sempre consigliabile. Se si trasportano due o più animali, invece, questa si deve installare oppure occorre tenere gli animali negli appositi "trasportini".
Per ulteriori approfondimenti in merito, vi invitiamo a consultare questa pagina.
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