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Storia

Le origini delle “ispezioni amministrative” e le intrinseche motivazioni che ne sono il presupposto risultano da sempre connesse con l’efficienza dello strumento bellico. Già nell’antica Roma del Periodo Repubblicano gli Equites, che ricevevano un cavallo dallo Stato, venivano sottoposti ad ispezioni da parte dei Censori. L’ispezione, detta Equitum Recognitio, era pubblica ed avveniva nel Foro di Roma dove i Censori, dopo aver ispezionato lo stato di salute del cavallo e delle sue dotazioni, potevano finanche arrivare a togliere il cavallo agli Equites indegni di tale privilegio e ridurli alle condizioni di aerarius, cioè di “fante stipendiato”, con l’obbligo di rifondere lo Stato per le necessarie spese di upgrade del cavallo e del suo equipaggiamento.

In seguito, all’interno della oculata e profonda opera di riforma e di efficace ottimizzazione della Res Publica, in ossequio all’illuminato principio secondo cui che “Il Principe appartiene allo Stato e non lo Stato al Principe”, l’Imperatore Adriano, tra l’altro, sottopose a frequenti ispezioni tutto ciò che riteneva necessario per il buon funzionamento della poderosa macchina bellica romana. Questi sono due significativi esempi per comprendere immediatamente come l’ispezione interna è sempre stata uno degli strumenti che il vertice apicale dell’organizzazione utilizza quale “indicatore” dello “stato di salute” dell’ottemperanza normativa in senso lato delle proprie articolazioni.

Quindi, adeguatamente impiegata, l’ispezione è stata un costante strumento per l’ottimizzazione della gestione amministrativa ove per “gestione amministrativa” deve essere inteso il genus di tutti i procedimenti, i provvedimenti e gli atti posti in essere dal complesso di tutte le articolazioni centrali, territoriali, periferiche e funzionali che governano l’andamento della “cosa pubblica” finalizzandolo al raggiungimento dei fini istituzionali qualificati e assegnati in sede di indirizzo politico. I principi cui deve conformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione sono sanciti a livello di “carta costituzionale”: infatti, l’Art. 97 della Costituzione recita che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.” Principio di legalità, del buon andamento e della imparzialità sono dunque i “fondamentali” dell’attività amministrativa che giova sinteticamente rammentare, anche ad ulteriore conferma della attualità e della concretezza della nostra Costituzione.

La statuizione secondo cui “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge” realizza il “principio di legalità”: la Pubblica Amministrazione trova nella norma di legge il fine della propria azione, non può esercitare alcun potere al di fuori della previsione legislativa e nell’esercizio di tale potere deve seguire le procedure e le modalità fissate dalla legge medesima.

Invece, il principio del “buon andamento” è realizzato assicurando che la Pubblica Amministrazione agisca secondo i criteri dell’efficacia e dell’efficienza che comportano l’economicità, la rapidità e l’ottimale contemperamento dei diversi interessi.

Infine, il principio della “imparzialità” viene realizzato sul doppio binario del dovere, per la Pubblica Amministrazione, di operare senza alcun favoritismo nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua azione e sulla possibilità per tutti i soggetti di accedere ai servizi erogati dalla medesima Pubblica Amministrazione, attualizzando qui, peraltro, l’Art. 3 della Costituzione relativo alla “uguaglianza formale e sostanziale” di tutti i cittadini.

La prova che questi tre solenni principi vengano effettivamente osservati è stata data a tutti i cittadini attraverso quel formidabile strumento che è la “legge sulla trasparenza” vero e concreto controllo che ognuno può esercitare in una moderna democrazia.

Ecco, dunque, come l’ispezione interna, verificando che l’articolazione ispezionata sia in grado di operare ed operi :

  • secondo normative vigenti;
  • con economicità, efficacia, efficienza;
  • con correttezza ed imparzialità,

 

concorre concretamente ad ottimizzare l’azione amministrativa, sia puntualizzando le criticità rilevate, sia evidenziando le positività riscontrate.

L’ispezione deve dunque essere considerata quel prezioso strumento a disposizione del vertice apicale per ottimizzare il governo della propria organizzazione per una migliore operatività e per la realizzazione dei principi fondamentali della civile convivenza.

Nel Ministero della Difesa, gli Uffici Centrali che dipendono direttamente dal Ministro della Difesa sono soltanto due: l’Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BilanDife) e l’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (IspeDife).

In tal modo, il Ministro ha diretta visibilità e contezza dell’assegnazione e dell’impiego delle risorse finanziarie, nonché dell’attuazione delle procedure per la loro corretta utilizzazione. L’attuale periodo storico ha enfatizzato tali obiettivi visto che una oculata ottimizzazione delle risorse ed uno scrupoloso controllo del loro utilizzo costituiscono, da soli, una concreta valorizzazione finanziaria che si traduce in risparmi o in recuperi di portata notevole.

L’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, è un organismo che non solo realizza in pieno il principio “interforze”, impiegando anche funzionari e dirigenti della la componente del Ministero della Difesa.

L’Ufficio è dunque tipizzato da un forte dualismo che apparentemente si presenta come una contraddizione in termini.

Infatti, IspeDife è indubbiamente “terzo” nei confronti di tutti gli Enti oggetto delle sue attività, anche perché dipende direttamente dal Ministro della Difesa e, quindi, da un lato, non è vincolato gerarchicamente da alcun altra Entità se non appunto, quella politica, così come, dall’altro, non ha alle dipendenze alcun Ente dell’Area Tecnico-Operativa o dell’Area Tecnico- Amministrativa. Tale terzietà non è attribuita a caso: IspeDife è nella posizione migliore per svolgere il proprio compito in maniera “costruttiva” e, senza essere sottoposto a “logiche di parte”, ciò gli permette di contribuire alla ottimizzazione del “Sistema Ministero Difesa”.

Si rileva, tuttavia, che la notevole attenzione dei vertici per gli esiti delle attività di controllo, talvolta non risulta condivisa tra chi ne deve essere protagonista e che ne deve essere oggetto: l’attività ispettiva non è vista come dovrebbe ed infatti, non tutti sanno, rectius, forse non tutti ricordano, che l’ispezione contribuisce al miglior andamento della gestione.

Inoltre, non sempre si è consci del “ritorno” del rilievo e si è portati a considerare l’attività di ripianamento non come un’efficace operazione di educazione e prevenzione, ma come una attività non proprio prioritaria, in quanto non operativa.

Peraltro, mentre fa molto rumore un rilievo ricevuto, il suo efficace ripianamento, che può consistere in una brillante soluzione da condividere a fattor comune tra tutte le Forze Armate, non viene enfatizzato sufficientemente.

Così come non viene sanzionato il “molle” atteggiamento nei confronti dei ripianamenti “secolari” e ciò trova conferma nel fatto che il “si fa riserva di notizie”, da “risposta tampone ed emergenziale”, può assumere il tono di un deprecabile habitus mentale secondo cui lo “spostamento” del problema coincide con la sua soluzione.

Diventa dunque necessario e non più procrastinabile promuovere un nuovo approccio dell’ispezione, per il raggiungimento del quale questo “sito trasparente” potrebbe essere il primo passo: è essenziale che venga condiviso il principio secondo cui il valore del “rilievo” non sta tanto nella soluzione del caso singolo che lo ha originato, ma nell’aver fatto affiorare una criticità del sistema che solo dopo essere stata evidenziata può essere affrontata, studiata e risolta affinché non si ripeta.

L’ispezione deve essere vista come un completamento della gestione amministrativa ed il “rilievo” deve essere considerato come una fase connessa, ancorché eventuale, della spesa pubblica poiché la funzione del “rilievo” è più “preventiva” che “punitiva”.

Il rilievo serve veramente quale lesson learned per migliorare il sistema e, quindi, una opportunità di crescita professionale attraverso un’attenta attività di prevenzione e di conoscenza professionale.

Al di là di situazioni patogene di competenza penale, il “rilievo” ispettivo che evidenzia l’errore non deve essere associato ad un fallimento di gestione, bensì deve servire per elevare il livello di attenzione e di comprensione, finalizzato alla corretta amministrazione della “cosa pubblica”.

Per utilizzare una similitudine operativa, particolarmente nota ai Piloti Militari di tutte le FF.AA., il fine dell’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative sta all’attività amministrativa, come l’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo sta all’attività volativa.

Per utilizzare, invece, una similitudine giuridica, particolarmente nota agli Ufficiali Commissari di tutte le FF.AA., “destinatari naturali” di impiego presso IspeDife (Art. 33, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2013), il fine dell’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative è quello di saper valutare se le elaborazioni dottrinali degli Stati Maggiori e del Segretariato Generale della Difesa, reggano efficacemente al pragmatismo tipico della gestione amministrativa; se così non è, la norma deve essere rivista ma finché non si novella, deve essere applicata.

Ecco, quindi, come la necessità di “novellatio”, spesso riscontrabile proprio a seguito di “rilievo ispettivo”, viene dal Basso affinché l’Alto, nella sua prerogativa di elaborare dottrina, la elabori in modo realistico. Dottrina e gestione non devono essere contrapposte, lasciando spazio a pericolose interpretazioni pro-parte, devono essere giustapposte visto che entrambe si prefiggono il medesimo fine.

Tali considerazioni valgono anche per l’attività di verifica sulle attività lavorative extra-istituzionali ex lege n. 662/1996: l’elaborazione degli elaborati denominati Vademecum, in distribuzione capillare a tutti gli Enti già dal 2012, è proprio finalizzata alla condivisione con i “responsabili periferici” del giusto know-how funzionale all’ottimale disimpegno dei propri incarichi.

La correttezza amministrativa e l’azione operativa non sono reciprocamente antitetiche: “Arte del Comando” non significa cura minore dell’azione amministrativa, significa giusta considerazione delle ottemperanze normative.

Il memo di ognuno dovrebbe essere che ad operazioni concluse, rimangono i documenti che le hanno supportate e questi documenti hanno una lunga coda, sempre più lunga delle operazioni cui si riferiscono.

Al fine di contribuire a tale approccio, oltre ad una indicazione ordinativa-concettuale, è stato ideato questo sito con cui fornire anche una indicazione concreta elencando, in una summa che non deve intendersi esaustiva ma sufficientemente vasta, i “rilievi ricorrenti” eccepiti dagli Ispettori nel corso delle visite ispettive presso gli Enti dell’esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri.

Ciò al fine di dare ad ogni Comandante e ad ogni Capo Servizio Amministrativo un supporto funzionale a prevenire alcune fattispecie che se non trattate nella giusta maniera producono “rilievo” e, quindi, necessitano di adeguata rivisitazione e “messa a norma”.

Inserire in tale sito con l’elenco dei rilievi più ricorrenti, appare una logica applicazione del principio secondo cui il “rilievo” deve avere una funzione preventiva, piuttosto che “punitiva”.

Come noto, a seguito della razionalizzazione e standardizzazione della Ispezione amministrativo-contabile “diretta”, effettuata direttamente dall’Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, la stessa viene suddivisa in 6 parti:

         Parte A – Struttura Organizzativa;

         Parte B – Gestione Finanziaria;

         Parte C − Contratti, Servizi in Economia e Spese per Servizi Vari;

         Parte D – Servizi Logistici;

         Parte E − Gestione Patrimoniale;

         Parte F – Organismi di Protezione Sociale.

 

L’Ispettore osserva e analizza le procedure degli atti amministrativi posti in essere dagli Agenti Responsabili, ai vari livelli, in ognuno di questi “settori di gestione” e, ove non rispondenti alla normative, stigmatizza il conseguente “rilievo”. Poiché la condivisione delle esperienze rende un sistema più professionale e più coeso appare fondamentale far conoscere l’errore, corredato dalla specifica normativa vigente, per non incorrervi più.

Quindi, fermo restando il valore delle comunicazioni istituzionali, per favorire l’effettivo “gioco di squadra”, si ritiene opportuno divulgare tali problematiche anche attraverso questo sito affinché diventino patrimonio comune di tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano con onestà intellettuale e abnegazione per essere effettivamente “Servitori dello Stato”, di quello Stato al quale hanno giurato Fedeltà.