Elenco tipologie di controllo

Ultimo aggiornamento 28 dicembre 2023

 

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In questa sezione sono pubblicate le informazioni di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013 *
 
 
Elenco delle tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a procedure di gara indette dall’Amministrazione per la stipula di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023.
 
Requisiti di ordine generale, art. 94 cause di esclusione automatica e art. 95 cause di esclusione non automatica del d.lgs. n. 36/2023
 

L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di ordine generale delle imprese partecipanti a procedure di gara attraverso i seguenti documenti:
 
  • certificato del Casellario Giudiziale integrale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato–selettivo ex art.39 del D.P.R n.313/2002;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • certificato di regolarità fiscale;
  • comunicazione/informazione antimafia, ex art.84, commi 2 e 3, d.lgs. n.159/2011;
  • certificato di verifica di ottemperanza della L. n.68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
  • accertamento presso il casellario delle imprese presso l'ANAC per la ricerca di annotazioni a carico degli operatori economici.

   
Requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. n. 36/2023
 
Idoneità professionale:
 
L'Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di idoneità professionale mediante il certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del DPR N. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.
 
Capacità economica e finanziaria:​
 
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti attraverso uno o più dei seguenti documenti:

• dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/1993;

• bilanci o estratti di bilanci dell'impresa;

• fatturato globale d'impresa non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. 

 
Capacità tecniche e professionali:
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei concorrenti in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

• presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture eseguiti nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o delle forniture stessi; se trattasi di servizi e di forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e di forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

• indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
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• descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

• controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

• indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
 
• indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal D.P.R. n.207/2010, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

• per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

• per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

• indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

• nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

• nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o dai servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

L’Amministrazione precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere dimostrati.
 
Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.
 
L'Amministrazione tiene conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
 
 
* L'art. 25 del D.Lgs. 33/2013 è stato abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 97/2016.

 
 

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