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Domande Frequenti sui Pagamenti
Che cosa si intende per somme cadute in perenzione?
La perenzione amministrativa è un istituto previsto originariamente dall’art. 36 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e ss.mm.ii. Si intendono caduti in perenzione amministrativa quei crediti che fuoriescono dal Bilancio dello Stato se non corrisposti entro un determinato periodo di tempo. Il lasso temporale è variato sulla base di modifiche legislative susseguitesi nel corso degli anni e della natura del capitolo di pertinenza sul quale è imputato il credito (conto capitale o parte corrente). Attualmente i termini, come ribadito dal MEF con sua circolare n. 4 del 02.02.2024 in tema di conservazione dei residui, a partire dall'esercizo finanziario 2023, tornano ad essere quelli dettati dall'art. 34-bis comma 4, della L. n. 196/2009, sia per le partite in conto capitale che per quelle di parte corrente, prevendo quindi la perenzione dei residui passivi nel termine di due esercizi oltre a quello di assunzione di impegno.
Che cosa devo fare per ottenere il pagamento delle somme cadute in perenzione?
Il soggetto titolare di un credito nei confronti di una P.A. deve presentare un’istanza in bollo da 16,00 euro presso la medesima P.A. con la quale chiede che la somma che gli spetta a titolo di corrispettivo per lavori/forniture/servizi resi venga reiscritta nel bilancio dello Stato e quindi corrisposta (art. 1 d.P.R. 270/2001).
C’è un termine per presentare la domanda di reiscrizione in bilancio?
No, non c’è alcun termine. Una volta maturato il credito, si può presentare l’istanza in qualunque momento dell’Esercizio finanziario.
Qual è la tempistica media che intercorre tra la domanda di reiscrizione e l’effettiva reiscrizione a cura della Ragioneria Generale dello Stato?
Il Ministero della Difesa non può effettuare previsioni, poiché si tratta di procedura di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per la tempistica di pagamento vds. Punto relativo alla registrazione del mandato di pagamento.
Quali controlli vengono effettuati prima dell’emissione di un mandato di pagamento?
Per poter procedere al pagamento di un credito maturato, l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare la regolarità contributiva e fiscale del beneficiario mediante la richiesta del Documento Unico di regolarità Contributiva sul sito dello Sportello Unico e la verifica ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. 602/73 per conto dell’Agente della Riscossione. Per verificare la regolarità contributiva nel caso di persona fisica, verrà chiesta una certificazione alla Cassa di appartenenza (es. Inarcassa, Cnpaia…).
Quali sono i tempi della Ragioneria per la registrazione di un mandato di pagamento?
Una volta trasmesso il mandato all’Ufficio Centrale di Bilancio (UCB o Bilancentes) occorre attendere in media quindici giorni affinché lo stesso venga esaminato e inviato in Banca d’Italia per l’effettivo accredito sul conto corrente fornito dal beneficiario.