Alienazione degli immobili di prestigio


Data ultimo aggiornamento: 18.10.2023

Il Ministero della Difesa è impegnato nella vendita di immobili classificabili "di prestigio" da alienare in blocco secondo la procedura di cui all'art. 307, comma 10 del d. lgs 15 marzo 2010, n. 66. Suddetta tipologia di immobili presenta caratteristiche archittettoniche e peculiarità non riconducibili a quelle delle unità abitative oggetto della procedura di alienazione di cui all'art. 306 del d. lgs 66/2010 (con regolamento attuativo agli artt. 404 e 405 del dPR 90/2010).

In ossequio ai contenuti dell'art. 307, comma 10, lett. d del d. lgs 66/2010 e dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2015 "in caso di alienazione di immobili valorizzati in uso al Ministero della Difesa e non più utili alle sue finalità istituzionali, è riconosciuta al medesimo Ministero una quota pari al 35 per cento del ricavato della vendita".

La procedura per l'alienazione degli immobili di prestigio è la seguente (file .pdf 547kb)

Immobili dichiarati di prestigio:

G.U 153/2016 (file .pdf 319kb)

G.U. 145/2017 (file .pdf 238kb)


Immobili alienati:

Anni 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 Aste (file .pdf 407kb)


Introiti derivanti dalla vendita degli immobili di prestigio:

Introiti 2016 - 2023 (file .pdf 423kb)

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