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Direttore Nazionale degli Armamenti

Dati aggiornati al 15 ottobre 2025

Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti)
 
1. La Direzione nazionale degli armamenti, composta da sette strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinata:
a) Ufficio generale del Direttore nazionale degli armamenti, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Direttore nazionale degli armamenti, coordinamento generale delle attività della Direzione nazionale degli armamenti, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione; attività amministrative connesse alla formazione, stato giuridico e avanzamento del personale delle articolazioni dipendenti della Direzione nazionale degli armamenti;
b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica relative al centro di responsabilità amministrativa della Direzione nazionale degli armamenti;
c) I Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale, controllo delle compensazioni industriali; registro nazionale delle imprese;
d) II Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto, nel rispetto delle relative dotazioni organiche, da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni o da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione degli aspetti tecnici connessi alle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto del Segretariato generale della difesa;
e) III Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;
f) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
g) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
h) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi.
Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
i) Direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.
4. I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.
5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.
 
Titolare: Amm. Sq. Giacinto OTTAVIANI
Tel.: in aggiornamento
e-mail: in aggiornamento