Ai sensi dell’art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm. è stato istituito, presso il Segretariato generale della Difesa/DNA, il Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento (progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata).
Il Registro nazionale è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, solo agli iscritti al R.N.I. possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
Il Se.R.N.I. è responsabile dell’istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e provvede a conservare e aggiornare il Registro nazionale, nonché a comunicare i relativi dati alle Amministrazioni interessate. Nello specifico, il Se.R.N.I. provvede a:
- istruire le pratiche provenienti dalle Società, verificandone la correttezza ed il possesso dei requisiti richiesti;
- predisporre il verbale da sottoporre alla Commissione in sede di riunione;
- dare attuazione alle delibere derivanti dai lavori della Commissione, dandone comunicazione ai Dicasteri ed alle imprese interessate;
- promulgare le liste dei materiali d’armamento e relativi aggiornamenti.