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Vigilanza (UCoCeV - UCoSeVA)


Le Forze armate hanno tradizionalmente avuto la massima attenzione per la tutela dell'integrità psico-fisica delle proprie risorse umane, quale elemento imprenscindibile a garanzia delle propria efficacia operativa.

La normativa antinfortunistica che da anni ha regolato la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è stata sempre seguita dall'organizzazione militare con la dovuta attenzione.

L'obbligo del rispetto della normativa afferente la sicurezza del personale è esplicitamente inserito nel Codice di Ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 1496, comma 1).

Le stesse disposizioni legislative in materia hanno, comunque, più volte riconosciuto la "specificità lavorativa" delle Forze armate e di conseguenza si è affermato un principio di applicabilità compatibile della normativa prevenzionale. Tale principio ha trovato una esplicitta formulazione nelle previsioni degli ormai abrogati D.Lgs.277/91 e del D.Lgs.626/94 e recentemente è stato riaffermato dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n, 81 e successive modificazioni (c.d. testo unico della sicurezza).

In tali provvedimenti il legislatore ha demandato ad una specifica disciplina (vds. D.Lgs. 81/80, art. 3, comma 2: le norme sono applicate tenendo conto delle effetive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate compresa l'Arma dei Carabinieri ...) la gestione della sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e ha altresì riconosciuto alle Forze armate, anche in ragione dei particolari vincoli di riservatezza e operatività, la prerogativa di costituire propri organi di vigilanza per verificare il rispetto delle norme di legge negli ambienti di lavoro delle medesime Forze armate, statuendone l'esclusiva competenza (D.Lgs. 81/08, art. 13, comma 1-bis).

Tale previsione è stata recepita nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed in particolare, al TITOLO IV - Capo I - "Sicurezza sui luoghi di lavoro".

La competenza esclusiva predetta comporta, altresì, la soggezione all'azione di vigilanza degli organi appositamente individuati per le Aree dell'A.D. anche dei soggetti estranei all'Amministrazione che si trovano ad operare, a qualsiasi titolo, nei luoghi di quest'ultima.

Tale singolare condizione accresce le responsabilità e gli oneri dell'A.D. e impegna tutti i livelli ad operare con il massimo sforzo per assicurare a tutto il personale l'adeguata tutela, in un ottica di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

Il Segretariato Generale/DNA, a mente delle attribuzioni conferite dall'art. 103, comma 1, lettera s del D.P.R. 90/2010, ha il compito di fornire direttive di indirizzo sulla materia antinfortunistica e in base a tale funzione, sentito lo Stato Maggiore della Difesa e gli Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale CC ha predispostouna direttiva sullo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa; le procedure indicate non sono, comunque, da considerarsi tassative, in quanto potranno trovare utile armonizzazione con le prassi in viglore nelle singole aree.

Si sottolinea, infine, l'opportunità che l'attività di vigilanza, nel rispetto degli obblighi cogenti imposti dalla specifica funzione, tenga nel debito conto la necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate in ragione delle particolari esigenze connesse al servizio da esse espletato. 

 

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