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Domande più frequenti

Cause di Servizio ed Equo Indennizzo


 

13/07/2022

A chi deve essere presentata l'istanza per il riconoscimento della causa di servizio?
L'istanza deve essere presentata all'Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato), che provvederà ad inoltrarla - corredata della documentazione necessaria - alla C.M.O. territorialmente competente.

  1. Quali sono i termini per la presentazione della domanda di causa di servizio e a quali effetti essi devono intendersi perentori?
    La domanda di dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di conoscibilità dell'infermità da parte del'interessato. Tale termine deve intendersi perentorio ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e degli altri benefici economici connessi al riconoscimento da causa di servizio.
  2. Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza di equo indennizzo?
    L'istanza di equo indennizzo può essere presentata contestualmente rispetto a quella di causa di servizio, o anche successivamente e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento concessivo della dipendenza di causa di servizio. Dopo la cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo è sempre di 6 mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall'infermità, entro il limite massimo di 5 anni dal collocamento a riposo (elevato a 10 per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).
  3. Quando e a chi può rivolgersi il dipendente nel caso in cui voglia presentare ricorso?
    Il ricorso può essere presentato agli organi giurisdizionali indicati nel provvedimento notificato che si intende contestare entro i termini definiti nel medesimo provvedimento.
  4. Entro quali termini e quante volte può essere richiesto l'aggravamento di un'infermità?
    La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima liquidazione, anche più di una volta, ma il beneficio della maggiorazione dell'equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.
  5. In caso di incidente in itinere rimborsato dall'assicurazione privata, spetta anche l'equo indennizzo?
    L'art. 50 del D.P.R. N. 686/57 stabilisce che debba essere detratto dall'equo indennizzo quanto già percepito dal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. una tantum o rendita INAIL). Tale discorso non si estende alle assicurazioni private.
  6. Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile col trattamento di pensione privilegiata ordinaria?
    Si, tuttavia l'importo è ridotto del 50% in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata ordinaria. Il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza del decesso.
  7. Si può ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra infermità?
    Qualora il militare riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, e ascrivibili a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, se la menomazione complessiva che ne deriva rientra in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo importo comunque deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato. In particolare si rende noto che in caso di attribuzione di una tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non si procede ad un'ulteriore liquidazione.
  8. La misura del beneficio "una tantum" a quali parametri fa riferimento?
    Tale beneficio è previsto per il personale militare dell'Arma dei Carabinieri giudicato inidoneo parzialmente al servizio di istituto, la misura del beneficio è pari all'importo dell'eventuale equo indennizzo spettante maggiorato del 20%.
  9. In quali casi l'importo dell'equo indennizzo è ridotto?
    L'importo dell'equo indennizzo è ridotto:
    - del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età al momento dell'evento dannoso;
    - del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età al momento dell'evento dannoso.

 

 

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