1. Le spese esenti previste dall’Art. 15 co 3 D.P.R. 633/72 sono rimborsabili?
Si, se "congruite" dalla competente Avvocatura dello Stato e opportunamente documentate.
2. Quanto tempo trascorre per ottenere il definitivo rimborso delle spese legali una volta che la documentazione è pervenuta alla Divisione competente per la liquidazione?
60 gg. dal ricevimento della documentazione come previsto dall'Art. 1041 del T.U.O.M. co 1, lettera t) punto 2 (salvo mancanza fondi sul capitolo di spesa pertinente).
3. La parcella, la notula delle competenze professionali o la fattura pro forma, possono essere ammesse al rimborso?
No, solo la fattura emessa secondo quanto indicato nell'Art. 21 del D.P.R. 633/72.
4. La fattura emessa dal legale, quale prestazione professionale difensiva deve essere quietanzata?
Assolutamente si.
5. Posso delegare all’incasso il legale di fiducia o soggetti terzi?
Si, producendo apposita delega con firma autenticata da un funzionario del Comune o notaio (art. 21 co 2 DPR 445/2000).
6. Chi è tenuto all’emissione della fattura elettronica?
L'Avvocato dello Stato delegato e incaricato come consulente tecnico.
7. Posso richiedere il rimborso del contributo unificato se non specificato in sentenza?
Si, presentando documentazione idonea comprovante l'avvenuto pagamento.
8. Se nel frattempo cambio conto corrente bancario cosa devo fare?
Comunicare tempestivamente il nuovo codice IBAN a questa Direzione Generale, inoltrando ex-novo il modello di rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie.
9. Il mio legale può emettere un’unica fattura nel caso di più coimputati? A chi la intesta?
E' opportuna l'emissione di singola fattura per prestazione professionale difensiva intestata a ciascun imputato.
10. Se il legale opera in regime di esenzione IVA quali adempimenti deve assolvere?
La fattura da rimborsare deve essere provvista di marca da bollo nella misura indicata dalla normativa vigente.
11. In qualità di erede per incassare le somme dovute che documenti devo presentare?
In aggiunta ai documenti previsti, va integrata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, specificando se è stata presentata eventuale dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.