1. Quale è la procedura per la concessione di una ricompensa al valor militare?
La proposta di ricompensa al valor militare viene inoltrata, previa apposizione dei pareri gerarchici dell’intera linea di comando, dai superiori gerarchici del decorando, alla Direzione Generale per il Personale Militare. Il Servizio Ricompense e Onorificenze acquisisce il nulla osta disciplinare dalla Divisione Disciplina della D.G. e il previsto parere consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa. In caso di parere favorevole viene predisposto il decreto di concessione. In caso di parere consultivo non favorevole – trattandosi di parere non vincolante - la documentazione viene comunque inoltrata alle Superiori Autorità concedenti.
Il decreto di concessione viene adottato dal Capo dello Stato. I relativi brevetti sono adottati dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale militare successivamente alla firma del decreto di concessione da parte del Capo dello Stato.
I brevetti, unitamente all’insegna metallica, sono partecipati all’interessato dagli Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che curano anche la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Forza Armata. Copia delle motivazioni viene altresì trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione, nonché al comune di nascita (se in territorio nazionale) del decorato, per l’affissione all’albo pretorio.
In caso di definizione del procedimento in senso non favorevole, i relativi esiti vengono notificati ai proponenti per il tramite gerarchico.
2. È possibile ottenere una ricompensa al valor militare su domanda dell’interessato?
No. La legislazione vigente prevede che le proposte di ricompense al valor militare siano avanzate dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.
3. Quale normativa disciplina la concessione delle ricompense al valor militare?
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi reperibili, con le successive modificazioni e integrazioni, all’indirizzo www.normattiva.it.
4. I superiori gerarchici possono avanzare proposte di concessione di ricompense al valore relative a fatti d’arme dell’ultima guerra?
No. Le circolari ministeriali n. 154/1/G in data 24 maggio 1948 e n. 116520/I in data 31 dicembre 1948, hanno fissato rispettivamente, al 30 giugno 1948 la chiusura dei termini per la presentazione delle suddette proposte, e al 31 gennaio 1949 i termini per la presentazione di esposti o reclami.
5. È possibile sapere se un proprio congiunto è stato decorato al valor militare o al valore/merito di Forza Armata?
Sì. Occorre scrivere al Servizio Ricompense e Onorificenze, alla casella di posta elettronica istituzionale certificata persomil@postacert.difesa.it, specificando, se possibile, luogo e data di nascita, Forza Armata di appartenenza del congiunto e campagne di guerra alle quali lo stesso ha partecipato. In caso di esito favorevole delle ricerche, il Sevizio provvede a inoltrare al richiedente le motivazioni delle concessioni rinvenute.
6. Dove possono essere reperite le notizie su un congiunto eventualmente decorato?
7. Dove possono essere reperite le notizie sul reparto presso il quale ha prestato servizio un congiunto eventualmente decorato?
Le memorie e i diari storici delle unità delle Forze Armate sono custoditi presso i rispettivi uffici storici.
8. In caso di smarrimento del brevetto di concessione originale è possibile averne una copia?
No. È tuttavia possibile richiedere il rilascio di una dichiarazione di avvenuto conferimento (dichiarazione che sostituisce, a tutti gli effetti, la certificazione originale).
9. In caso di smarrimento delle decorazioni metalliche originali è possibile averne una copia?
Sì. Può essere rilasciata, su richiesta degli interessati, un’autorizzazione all’acquisto dell’insegna metallica smarrita, da esibire all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, a spese del richiedente, al conio e all’incisione di una nuova decorazione.
10. Sono dovuti contribuzioni o imposte per il rilascio di motivazioni, dichiarazioni di avvenuto conferimento e autorizzazioni all’acquisto di insegne metalliche?
No. La documentazione prodotta dal Servizio Ricompense e Onorificenze non è soggetta a imposte o contributi.
11. Quale è la procedura per la concessione di una ricompensa al valore e merito di Forza Armata?
Le proposte, previa apposizione dei pareri gerarchici dell’intera linea di comando, vengono inoltrate, dai superiori gerarchici del decorando, all’ufficio preposto presso lo Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che provvede, dopo aver acquisito il nulla osta disciplinare, a sottoporre le proposte al Capo di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente alla firma del decreto da parte delle SS.AA., il Servizio Ricompense e Onorificenze predispone, per le ricompense al valore di Forza Armata, il decreto di concessione per la controfirma del Ministro della Difesa e il successivo inoltro al Presidente della Repubblica, ovvero, per le ricompense al merito di Forza Armata, per la firma del Ministro della Difesa.
Il brevetto firmato, unitamente all’insegna metallica, viene partecipato all’interessato dagli Stati Maggiori di Forza Armata, che ne curano anche la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Forza Armata. Copia del decreto, comprensivo della motivazione, viene trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione, nonché al Comune di nascita (se in territorio nazionale) del decorato, per l’affissione all’albo pretorio.
12. È possibile ottenere una ricompensa al valore o al merito di Forza Armata su domanda dell’interessato?
No. La legislazione vigente prevede che le proposte siano avanzate dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari, sono avanzate per via gerarchica.
13. Quali norme disciplinano la concessione delle ricompense al valore/merito di Forza Armata?
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
14. È possibile ricevere più di una ricompensa al valor militare o al valore/merito di Forza Armata per lo stesso fatto d’arme?
No. Lo stesso episodio dà luogo ad una sola concessione.
15. È possibile ottenere l’elevazione di grado per una ricompensa al valor militare o al valore/merito di Forza Armata già concessa?
No. Il grado della ricompensa viene proposto dall’Autorità che formula la proposta.
16. Come è possibile ottenere il distintivo d’onore di ferito/mutilato in servizio?
Ai sensi del decreto interministeriale 23 giugno 2016, che disciplina la materia, il personale in servizio delle Forze Armate per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 862 (mutilato in servizio) e 864 (ferito in servizio) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, presenta domanda, per il tramite del comando presso il quale presta servizio, che provvede a inviarle, unitamente al parere gerarchico, al provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, alla dichiarazione di lesione traumatica e a copia del documento matricolare, all’Organo Sanitario di Vertice della Forza Armata/Arma dei Carabinieri, che esprime il proprio parere.
Qualora, in dipendenza delle ferite o della mutilazione che abbiano determinato una menomazione non inferiore al 6% dell’invalidità riportata dal dipendente, quale conseguenza diretta dell’evento, siano stati concessi i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, il suddetto riconoscimento è utile ai fini della concessione del distintivo di cui agli articoli 862 e 864 del regolamento.
17. Come è possibile ottenere il distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in guerra?
Il distintivo può essere concesso previa acquisizione, da parte del richiedente, del certificato attestante la sua iscrizione agli elenchi degli orfani di guerra, rilasciato dalla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo da allegarsi alla domanda unitamente alla documentazione dalla quale risulti il vincolo di parentela con il caduto e a copia della documentazione matricolare e caratteristica del caduto stesso. L’istanza, indirizzata alla Direzione Generale per il Personale Militare, va presentata al competente Centro Documentale (già Distretto Militare) per il personale appartenuto all’Esercito, all’Aeronautica Militare e all’Arma dei Carabinieri, o alla Capitaneria di Porto, per il personale appartenuto alla Marina Militare.
18. Quali soggetti possono conseguire una promozione a titolo onorifico?
Possono essere promossi al grado superiore, a titolo onorifico, i militari delle Forze Armate che abbiano partecipato alla guerra di liberazione e i cittadini in possesso di una qualifica gerarchica partigiana, purché abbiano svolto un periodo minimo di tre mesi nell’incarico di comando.
19. A chi ci si deve rivolgere per ottenere la promozione a titolo onorifico?
Le domande vanno presentate al competente Centro Documentale (già Distretto Militare)/Capitaneria di Porto utilizzando apposito modello disponibile presso gli stessi.
20. È possibile ottenere più di una promozione a titolo onorifico?
No. La promozione a titolo onorifico può essere concessa solo una volta.
21. La promozione a titolo onorifico comporta dei miglioramenti economici?
No. La promozione a titolo onorifico non è valida ai fini amministrativi e non comporta alcuna variazione nello stato giuridico.
22. Come è possibile ottenere la reversibilità di un assegno connesso a una ricompensa al valor militare?
La domanda per la reversibilità di un assegno connesso a una ricompensa al valor militare va presentata alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
23. Le ricompense al valore e merito di Forza Armata comportano la corresponsione di un assegno?
No. Gli assegni sono connessi unicamente alle ricompense al valor militare e alle onorificenze dell’Ordine militare d’Italia.
24. Quale norma disciplina la concessione delle medaglie per lunga attività continuativa di paracadutismo militare?
Il decreto del Ministro della Difesa 12 novembre 1992, che stabilisce i periodi minimi di attività aviolancistica per la concessione delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo (25, 15 e 10 anni).
25. Le medaglie per lunga attività continuativa di paracadutismo militare possono essere concesse anche al personale della specialità paracadutisti in servizio fuori corpo?
Sì. Previa verifica dei periodi di attività aviolancistica e di inattività per causa di forza maggiore, mediante l’acquisizione di copia del libretto caratteristico di lanci e voli.