TITOLARITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Chi può presentare istanza di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (A.R.Q.)?
Tutti gli Ufficiali nei gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo e a disposizione, con l’esclusione degli Ufficiali appartenenti al ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri.
2. Quali sono e quando devono essere maturati i requisiti soggettivi per poter presentare domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri?
I requisiti soggettivi sono, in alternativa tra loro:
- o il possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni;
- o il trovarsi a non più di cinque anni dal limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.
I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
3. La domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ha validità per gli anni a seguire?
No. La domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ha validità solo per l’anno in cui è presentata.
4. Le domande di collocamento in A.R.Q. presentate prima dell’emanazione dell’annuale circolare da parte della Direzione Generale per il Personale Militare sono considerate valide?
Si. Sempreché le stesse siano presentate nell’anno solare di riferimento.
5. Si può revocare la domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri?
Si. Le istanze di revoca delle domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dovranno essere presentate improrogabilmente entro i termini perentori indicati nella circolare di riferimento.
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI
1. Se presento domanda di collocamento in A.R.Q. sarò collocato automaticamente in tale posizione di stato giuridico?
No. Il collocamento in A.R.Q. avviene il 31 dicembre di ciascun anno e solo in presenza di eccedenze numeriche nei gradi di Generale e/o Colonnello, e gradi corrispondenti, rispetto agli organici stabiliti dalla legge per ciascun ruolo.
2. Esistono delle priorità ai fini del collocamento in A.R.Q.?
Si. La legge (art. 909, co. 1 del c.o.m.) prevede che il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avvenga secondo il seguente ordine di priorità:
a) Ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) Ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) Ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) Ufficiali in servizio permanente effettivo.
(Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri si veda l’art. 2250-quater del D.lgs. n. 66/2010).
3. Se due Ufficiali con lo stesso grado e appartenenti al medesimo ruolo presentano domanda di collocamento in A.R.Q. e hanno maturato un’anzianità contributiva, rispettivamente, il primo di 41 anni e il secondo di 42 anni, è collocato in A.R.Q. l’Ufficiale con maggiore anzianità contributiva?
No. Sarà collocato in A.R.Q. l’Ufficiale anagraficamente più anziano, a prescindere dall’anzianità contributiva maturata.
4. Il personale collocato in A.R.Q. può essere promosso al grado superiore?
No. Il personale collocato in A.R.Q. è escluso dalle procedure di avanzamento.
CESSAZIONE DAL SERVIZIO DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI
1. Una volta collocato in A.R.Q. cosa posso scegliere di fare?
L’Ufficiale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può:
- permanere in tale posizione di stato giuridico fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza (articolo 909, comma 3 del Codice);
- in alternativa, chiedere di cessare dal servizio permanente (articolo 909, comma 4 del Codice).
2. Sarò presumibilmente collocato in A.R.Q., posso presentare domanda di cessazione prima dell’effettivo collocamento in tale posizione di stato giuridico?
No, atteso che la domanda di cessazione dal servizio permanente risulterebbe carente del presupposto dell’effettivo collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.
3. Quando posso presentare domanda di cessazione dall’A.R.Q.?
La domanda di cessazione dall’aspettativa per riduzione di quadri può essere presentata dall’Ufficiale solo dopo la notifica del provvedimento di collocamento in detta posizione di stato giuridico.
4. Quanto tempo prima va presentata la domanda di cessazione dall’A.R.Q.?
La domanda di cessazione dal servizio dall’aspettativa per riduzione di quadri dovrà essere presentata dall’Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa. Ciò, al fine di evitare la corresponsione di mensilità stipendiali (dal 1° gennaio 2016 erogate mediante il sistema NOIPA) oltre la data di collocamento in congedo.
5. Se sono stato collocato in A.R.Q. posso fare domanda di “scivolo” (articolo 2229 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66)?
No. Gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri sono destinatari di specifica previsione normativa contenuta nell’articolo 909, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”.
6. Se sono stato collocato in A.R.Q. e voglio cessare dal servizio permanente posso essere collocato nella riserva?
Si. Utilizzando il modello “H” allegato alla circolare M_D GMIL 0412173 del 15 luglio 2015.