Il lavoro agile (c.d. smart working) non è solo una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che consente di lavorare in modo flessibile nel rispetto degli obiettivi prefissati, ma un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro che impone la rivalutazione dei vincoli tradizionali del rapporto di lavoro quali lo spazio fisico, gli orari e gli strumenti di lavoro proponendo la ricerca di nuovi equilibri fondati su una maggiore autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori.
Il vigente C.C.N.L. 2019/2021 prevede che la prestazione e l’avvalimento del lavoro agile rispondano alle esigenze produttive anche al fine di garantire prestazioni adeguate. Tali clausole assumono un ruolo particolare in quanto integralmente applicabili in attesa della su citata regolamentazione interna.
Lo stesso è disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, che definisce il lavoro agile come modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro subordinato mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Va rilevato che la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, trova nel POLA - ora sezione del PIAO 2022/2024 - quei contenuti obbligatori che consentono altresì di individuare gli strumenti preposti al periodico rilevamento dei risultati conseguiti, quali l’efficacia, l’efficienza dell’azione amministrativa nonché la digitalizzazione dei processi e la qualità dei servizi erogati.
Per il settore pubblico la cornice di riferimento è integrata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 in base alla quale ciascuna amministrazione è chiamata ad attuare politiche e modelli flessibili di lavoro volti a valorizzare le risorse umane e strumentali ai fini di una maggiore produttività, a responsabilizzare il personale dirigente e non, a promuovere la conciliazione dei tempi vita-lavoro, a diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali e informatiche, a perfezionare i sistemi di misurazione e valutazione della performance del personale; in attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della citata legge n. 124/2015 è intervenuta la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, recante linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Ancor più recentemente, la L. n. 113/2021 di conversione del D.L. n. 80/2021, ha previsto - e il D.M. del 24/06/2022 ha opportunamente dettagliato - che il PIAO debba prevedere che lo svolgimento dell’attività lavorativa tramite lavoro agile non pregiudichi, né riduca la fruizione dei servizi erogati all’utenza.
Va altresì rilevato che il vigente POLA (allegato F del PIAO 2022-2024) approvato con D.M. 30/06/2022 prevede - tra l’altro - che i dirigenti programmino le priorità e gli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo…approvandone contenuti e modalità attuative.
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che con l’articolo 263 ha dato anche l’avvio ad un percorso a regime stabilendo che entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le Organizzazioni Sindacali, le Amministrazioni redigano il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), nell’ambito del Piano triennale della Performance, che individua le modalità attuative per lo svolgimento del lavoro agile, prevedendo, per le attività che possono essere svolte in tale modalità, che almeno il 60% del personale possa avvalersene garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
Come previsto dalla L. n. 81/2017, il contratto di lavoro agile sottoscritto tra dipendente e P.A., può prevedere o meno l’apposizione del termine, ma in entrambi i casi, ed anche in assenza di un giustificato motivo, è previsto il recesso unilaterale recettizio in capo ad entrambe le parti; in tal senso anche il CCNL 2019/2021 prevede un ipotesi di recesso.
Tale disciplina non può che confermare la necessaria e costante verifica della compatibilità del lavoro agile con gli obiettivi assegnati alla dirigenza, ovvero la flessibilità dello strumento di cui si avvantaggia anche la P.A. nel perseguimento dei suoi compiti istituzionali.
Il lavoro agile è, dunque, una diversa modalità di lavoro che, rendendo flessibili i luoghi e i tempi della prestazione lavorativa, intende aumentare la produttività e favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile si aggiunge alle modalità tradizionali di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, senza modificare la posizione giuridica e contrattuale del dipendente nell’organizzazione.
Regolamento per l’applicazione del lavoro agile nell’ambito del Ministero Della Difesa - disciplina le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile dei dipendenti civili degli Enti dell’Amministrazione della Difesa, in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Fac simile accordo attività lavorativa in modalità agile (file .doc 75 kb)
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 all' interno del quale è possibile consultare il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2022-2024 (all.F) - che illustra la programmazione del lavoro agile e le sue modalità di attuazione e sviluppo presso il Ministero della difesa.
Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA 2021).