Trattamento economico fisso
1) E' ancora possibile impugnare i decreti di trattamento economico, nonché gli atti presupposti e consequenziali, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?
Non è più possibile.
Il Codice del Processo Amministrativo (Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104, G.U. 07.07.2010) dispone chiaramente, al comma 8 dell'articolo 7, che "il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa."
2) Se vi sono componenti inabili in famiglia, in quali circostanze si ha diritto alla maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare?
La maggiorazione dell'assegno familiare stabilita per i nuclei con a carico figli inabili è prevista, secondo quanto disposto con legge 13 maggio 1988, n. 153 di conversione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, in due casi:
- in presenza di figli maggiorenni "che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"
- in presenza di figli minorenni "che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età",
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce che i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente disabile, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), con circolare n. 68 del 10 giugno 2008, ha effettuato un excursus della normativa di settore, con particolare attenzione alle novità introdotte con la legge finanziaria 2008, illustrando esaustivamente tutte le fattispecie astratte che danno diritto alla rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare.
3) E' possibile estendere, ai sensi della legge 15.07.1950, n. 539, anche all'orfano di caduto per causa di servizio, i benefici economici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 per i congiunti dei caduti in guerra?
Non è possibile.
La parificazione introdotta dalla legge 15.07.1950 n. 539, consente di riconoscere anche agli invalidi per cause di servizio ed ai congiunti dei caduti per causa di servizio, soltanto i benefici previsti dalla legge 1290/1922 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
Tale equiparazione ha comportato esclusivamente l'applicazione di alcuni specifici benefici, quali la valutazione dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'assunzione obbligatoria al lavoro quantomeno per le categorie di mutilati e invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.
Per quanto riguarda, invece, i benefici economici - quali scatti anticipati sullo stipendio, passaggi di qualifica al momento del collocamento, a riposo abbuoni di sette o dieci anni ai fini della buonuscita e del diritto alla pensione, sono stati attribuiti ai congiunti dei caduti in guerra solo in un secondo momento con l'emanazione della Legge 24 maggio 1970, n.336, che tuttavia non estende l'applicazione di tali benefici anche ai congiunti dei caduti per cause di servizio .
A nulla vale, a tal proposito, la parificazione inoltrata dalla L.539/50 e dalla L.474/58, fra mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, in quanto non consente un'automatica estensione di qualsiasi beneficio legislativo, tantomeno se emanato successivamente, poiché si tratta di una equiparazione riferita alla situazione normativa concretamente esistente al momento dell'entrata in vigore delle singole leggi (v. Cassazione Civile - Sez. Lav., sent. n. 239 del 10-01-1981).
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n.340 del 02-01-1995 ha, infatti, precisato che l'equiparazione operata dalla L.539/1950 deve ritenersi finalizzata" . esclusivamente a specifici fatti (applicazione delle norme disciplinanti la valutazione dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi nonché l'assunzione obbligatoria al lavoro)". Sulla base di tale assunto, la Corte ha concluso che all'orfano di caduto per causa di servizio non può essere riconosciuto il diritto ai benefici recati dall'art. 2 della legge n. 336 del 1970.
4) E' valutabile il servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1993 per il raggiungimento dei 5, 10 e 20 anni utili al riconoscimento della maggiorazione Retribuzione Individuale Anzianità, secondo la proroga della vigenza contrattuale disposta dall'art. 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438)?
No, l'anzianità di servizio maturata successivamente alla data del 31/12/1990 non rileva ai fini della maturazione del periodo di effettivo servizio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Cons. St., VI: 10 ottobre 2005, n. 5453; 9 giugno 2005, n. 3006; 23 novembre 2004, n. 7672).
L'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 384, ha espressamente disposto che: "l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità".
È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge n. 384/2000.
5) Il servizio militare ed il corso allievi operai sono valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità?
No, il beneficio economico della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità si applica al personale che abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di "effettivo servizio", quindi la maggiorazione R.I.A. è attribuibile solo quando nel periodo di vigenza delle norme in materia sussisteva con l'amministrazione un rapporto di servizio ed in base alla qualifica ricoperta. (Consiglio di Stato - Sez. III - Comm. Spec. Pubb. Imp. - Sent. n.441 del 17 maggio 1999).
Con il termine "effettivo servizio", inteso quale "condicio sine qua non" del D.P.R. 44/99 per la maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità, si intende la valutazione dell'impiego attinente ad un vero e proprio profilo professionale, avente carattere permanente e qualificativo, non meramente transitorio che solo potenzialmente indirizza l'intera vita lavorativa del soggetto.
Per cui il "periodo di effettivo servizio" non può coincidere con il momento "istituzionale obbligatorio" del Servizio Militare che dovrebbe inquadrarsi nell'ambito dei doveri pubblici di una soggezione giuridica imposta ai singoli per l'interesse pubblico, né tanto meno con il momento "istruzionale propedeutico" della Scuola Allievi Operai che aveva come unico scopo la formazione delle maestranze per le lavorazioni ed i servizi generali dell'Amministrazione ed era, quindi, orientata all'inserimento futuro dei partecipanti nel profilo professionale in cui veniva a delinearsi il servizio vero e proprio.
6) E' ancora possibile chiedere l'attribuzione dei benefici economici sul trattamento economico fisso previsti per chi ha un'infermità dipendente da causa di servizio?
Non è più possibile perché l'art. 70 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti civili delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi incremento economico fisso.
7) Il dipendente transitato per opzione da altra Amministrazione conserva l’eventuale trattamento economico più favorevole in godimento?
No, l’art. 1, comma 458 della legge 147/2013, disponendo l’abrogazione dell’art. 202 del T.U. di cui al d.P.R n. 3/1957 e dell’art. 3, commi 57 e 58 della legge 537/1993, fa venire meno il principio generale del divieto di reformatio in peius del trattamento economico.
Trattamento economico accessorio
1) Come va corrisposta l’indennità per sede disagiata?
L’indennità per sede disagiata mira a compensare il dipendente che presti servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, ovvero quello che per motivi di servizio si rechi saltuariamente presso di esse, dell’incomodo che patisce in relazione alle predette situazioni.
L’individuazione dell’ente come sede disagiata avviene con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della legge n.78/1983 (art. 16) .
Al personale in servizio presso l’ente qualificato come sede disagiata l’indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio compresi i giorni festivi ed i sabati, mentre non va corrisposta in caso di assenza. In quest’ultimo caso l’accordo FUA prevede, senza operare diversificazioni di sorta, che la decurtazione vada sempre operata in ragione di 1/30 (€1,51) per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi ed i sabati inclusi nel periodo di assenza.
L’indennità per sede disagiata non va corrisposta in caso di ferie, per carenza del presupposto del disagio.
Con riferimento al personale turnista la giornata c.d. di “turno smontante” non è da considerarsi alla stregua di un’assenza poiché dipende da prestazione lavorativa già anticipata. In questa ipotesi dunque l’indennità per sede disagiata andrà corrisposta.
Analogo ragionamento attiene al recupero compensativo; anche in questo caso, essendo stata già anticipata la prestazione lavorativa, la mancata presenza non è da assimilarsi ad assenza e dunque l’indennità per sede disagiata andrà corrisposta.
L’importo mensile dell’indennità per sede disagiata è di € 45,45.
Al personale che per motivi di servizio si rechi saltuariamente presso enti qualificati come sede disagiata l’indennità va corrisposta nella misura di 1/22 (€2,06) o di 1/26 (€1,75) a seconda che l’articolazione dell’orario di lavoro dell’ente sede disagiata sia su 5 o 6 giorni settimanali.