1. Quali sono le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale?
Attualmente il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dalla normativa contrattuale collettiva, artt. 57, 58 e 59 del CCNL 12 febbraio 2018.
2. Da chi può essere richiesto il rapporto di lavoro a tempo parziale?
Il part time può essere richiesto da tutti i dipendenti appartenenti alle diverse aree e qualifiche funzionali.
3. Quando si può presentare l’istanza per la trasformazione a tempo parziale?
A norma dell’art. 57 del CCNL 12 febbraio 2018 le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere presentate nei mesi di giugno e dicembre.
Le domande devono prevedere una decorrenza del contratto successiva all’istanza di almeno 60 giorni.
4. Il dipendente ha diritto al part time?
Il dipendente può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro ad orario ridotto ma questa è subordinata alla valutazione discrezionale del Responsabile dell’ente che dovrà tenere conto delle motivazioni rappresentate dal dipendente e dell’impatto organizzativo che tale trasformazione avrà sulla funzionalità del servizio.
Tuttavia la legge ha individuato alcune situazioni per le quali il dipendente ha un vero e proprio diritto alla trasformazione. Hanno diritto al part time, dietro propria richiesta:
- i dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative-ingravescenti per i quali risulti una ridotta capacità lavorativa accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territoriale;
- i dipendenti che, in luogo del congedo parentale, o nei limiti del congedo ancora spettante, chiedono, per una solta, la trasformazione del rapporto di lavoro con una riduzione non superiore al 50%.
Nelle suddette ipotesi le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e la trasformazione deve essere concessa
A richiesta il dipendente può tornare al tempo pieno terminata l’esigenza del tempo ridotto.
5. Quando può essere negata la trasformazione del rapporto di lavoro?
- quando l’amministrazione ravvisi che da tale trasformazione derivi un pregiudizio all’attività istituzionale. In questo caso il Responsabile dell’ente è tenuto a motivare le ragioni che non consentono la trasformazione con riferimento alla posizione lavorativa del dipendente;
- quando la seconda attività che il dipendente intende svolgere è in concreto conflitto di interesse con l’attività svolta nell’amministrazione;
- quando la seconda attività intercorra con un’altra amministrazione pubblica;
- quando sia stato superato il contingente massimo di personale in part time pari al 25%.
6. Dopo quanto tempo si può tornare a tempo pieno?
Decorsi due anni dalla trasformazione si acquisisce il diritto a tornare a tempo pieno.
Prima del prescritto biennio è necessario che il Responsabile dell’ente di servizio attesti la mancanza di esubero nella posizione economica rivestita dal dipendente con riferimento all’area funzionale di appartenenza del dipendente.
Non può tornare a tempo pieno il dipendente che si trovi in posizione di esubero.
La domanda di rientro al tempo pieno può essere presentata in qualsiasi momento.
7. Si può svolgere un’altra attività lavorativa trasformando il rapporto di lavoro a tempo parziale?
Al fine di svolgere una attività lavorativa extraistituzionale la riduzione dell’attività lavorativa deve essere pari o superiore al 50%.
In ogni caso la percentuale di attività lavorativa da svolgere non può essere inferiore al 30%.
Lo svolgimento della seconda attività viene autorizzato contestualmente alla trasformazione del rapporto di lavoro e non deve essere in conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Amministrazione.
8. Il dipendente in part time può svolgere lavoro supplementare o straordinario?
Il dipendente in part time può svolgere, a richiesta del Responsabile dell’ente, prestazioni lavorative che superano la durata concordata contrattualmente. In questo caso le prestazioni che non eccedono il lavoro a tempo pieno sono definite lavoro supplementare e non può eccedere il 25% del lavoro a part time calcolato nel mese. Tali prestazioni sono retribuite con una maggiorazione del 15%.
E’ consentito svolgere lavoro straordinario al personale al quale vengano richieste ulteriori prestazioni che eccedono il lavoro supplementare.
9. Quali sono le circolari vigenti di Persociv in materia di part time?
- circolare n. 0020190 del 21.03.2018;
- circolare n. 0077543 del 11.12.2017;
- circolare n. 0058813 del 23.09.2015.
Le circolari suindicate sono reperibili nella sezione "Circolari ed altra documentazione”.