Cosa si intende per “Centro di Responsabilità” (CR) di una UI?
Una UI può essere classificata come centro di responsabilità, è quindi un’unità di inserimento che è tenuta ad inviare, secondo le scadenze previste dai vari adempimenti, la dichiarazione di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. La dichiarazione inviata da un’unità di inserimento classificata come centro di responsabilità conferma i dati inseriti da se stessa e da tutte le UI gerarchicamente dipendenti che non sono centro di responsabilità.
Dopo la registrazione cosa si deve fare per accedere al sistema?
Si accede al sistema con l’utilizzo delle credenziali (username e password).
Le credenziali sono rigorosamente personali e modificabili esclusivamente dal diretto interessato, inserendo username e password.
Cosa si deve fare per modificare la propria password di accesso?
Per poter modificare la propria password è necessario autenticarsi al portale e cliccare su Dati personali nella sezione “Profilo personale”.
Il sistema mostra i dati anagrafici e la password (criptata); in questa schermata è possibile modificare la password e confermare la modifica.
In seguito alla modifica, sarà possibile accedere al portale con la propria username e la nuova password.
Ho dimenticato la password per accedere al portale. Cosa devo fare?
Per poter accedere nuovamente al portale è necessario cliccare su “Problemi di accesso?”, presente nell’area del portale dedicata all’autenticazione, e indicare come scelta dell’operazione “Richiesta nuova password” fornendo la propria Username e l’indirizzo email legato all’utenza. Il sistema invierà automaticamente una mail contenente il link per impostare la nuova password e, dopo averla impostata, è nuovamente possibile autenticarsi al portale con la propria Username e la nuova password.
Ho smarrito le credenziali per accedere al portale. Cosa devo fare?
Per poter accedere nuovamente al portale è necessario cliccare su“Problemi di accesso?”, presente nell’area del portale dedicata all’autenticazione ed indicare come scelta dell’operazione “Recupero User ed E-mail”, fornendo il proprio codice fiscale (legato all’utenza).
Il sistema richiede di rispondere ad una delle tre domande di sicurezza e solo dopo aver risposto correttamente invia una mail contenente il link per impostare la nuova password.
Con la propria Username e la nuova password sarà possibile autenticarsi al portale ed accedere.
Quando uso le credenziali in quale parte del sistema accedo?
Accedo direttamente alla home page dell’adempimento, se abilitato per una sola PA e un solo adempimento.
Se abilitato per più adempimenti/amministrazioni dovrò scegliere adempimento e/o amministrazione di riferimento prima di accedere alla home page dei vari adempimenti.
Provando ad autenticarsi con le credenziali il sistema restituisce il messaggio “Inserisci un login valido”. Che significa?
Il messaggio significa che le credenziali utilizzate per l’accesso non sono corrette, in quanto non sono associate ad alcun utente.
Perché, dopo aver effettuato il log-in, non visualizzo tutti gli adempimenti?
Il Responsabile di PERLAPA è colui che provvede alla nomina/disabilitazione dei Responsabili del procedimento per i vari adempimenti, occorre chiedere a tale figura di fare una verifica.
Quando è necessario indicare il riferimento normativo in base al quale è stato autorizzato l’incarico?
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 detta la disciplina sull'incompatibilità ed il cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. Il comma 12 dell'art. 53 del medesimo decreto legislativo specifica che la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione, nella quale devono essere indicate le norme in applicazione delle quali sono stati conferiti o autorizzati gli incarichi, le ragioni del conferimento, i criteri di scelta dei dipendenti e la rispondenza degli stessi ai principi di buon andamento dell'amministrazione. Il comma 14 dell'art. 53 del medesimo decreto stabilisce che le amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Il pagamento di un incarico può essere inserito dopo aver inviato la dichiarazione di fine periodo?
Per operare sugli incarichi relativi ad un anno per il quale è stata già inviata la dichiarazione finale, il Responsabile del Procedimento della P.A. o dell’U.I. centro di responsabilità deve provvedere a sbloccare la dichiarazione interessata seguendo la seguente procedura:
• entrare con le proprie credenziali di accesso (USER e PASSWORD) nel portale;
• scegliere il ruolo per cui effettuare lo sblocco (per incarichi relativi a dipendenti o consulenti) se il Responsabile cura gli incarichi di entrambi i soggetti;
• posizionarsi sul menù di sinistra su "Gestione Dichiarazione" e cliccare su "Sblocco dichiarazione”;
• selezionare l'anno (e il semestre, per gli incarichi relativi ai Consulenti) per il quale si desidera effettuare lo sblocco della dichiarazione.
Si rammenta che:
• i Responsabili di unità di inserimento che non rappresentano centri di responsabilità non possono sbloccare la dichiarazione: cliccando sul link visualizzeranno il messaggio “Funzionalità non disponibile. La dichiarazione di fine periodo viene effettuata solo dalle unità di inserimento che rappresentano un centro di responsabilità”;
• non è possibile sbloccare la dichiarazione per un periodo in cui la dichiarazione non è stata resa o per un anno per cui è già stata sbloccata.
Dopo aver sbloccato una dichiarazione, la stessa deve essere re-inviata altrimenti l’amministrazione risulta inadempiente per il periodo la cui dichiarazione è stata sbloccata.
Cosa si intende per doveri di ufficio?
L'art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede l’obbligo di comunicazione al DFP, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 dello stesso decreto legislativo, dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi ai compiti e do.veri d’ufficio. Per doveri di ufficio devono intendersi tutti quelli cui il dipendente è tenuto ad adempiere in base alla categoria di appartenenza e alle funzioni a lui attribuite secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente.
Nella rilevazione occorre tener conto solo del personale a tempo indeterminato o anche di altre tipologie di dipendente pubblico?
L’articolo 53, comma 6 stabilisce che i commi da 7 a 13 dell’articolo 53 si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi i dipendenti indicati nell’articolo 3 (personale in regime di diritto pubblico). Si prevede espressamente, invece, l’esclusione dall’applicazione delle norme suindicate dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Pertanto solo queste ultime categorie di personale sono escluse dall’ambito della rilevazione, mentre vi ricadono pleno iure i dipendenti a tempo determinato.
Gli incarichi a titolo gratuito sono oggetto di rilevazione?
Il comma 12 dell’articolo 53 prevede espressamente che vanno comunicati in via telematica nel termine di quindici giorni al Dipartimento Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti anche a titolo gratuito.
Quesito in merito al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-ufficio non retribuiti.
Spettabile Dipartimento,
ai sensi del comma 5 dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, al fine di escludere casi d' incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione si chiede supporto nella definizione dei criteri oggettivi che devono ispirare l'Azienda nella concessione o nel diniego del nullaosta allo svolgimento degli incarichi non retribuiti (di volontariato, a titolo gratuito o senza retribuzione) non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio del personale dipendente della scrivente Azienda, fatto salvo quanto stabilito in applicazione del citato Art. 53 come modificato dal comma 42 dell'Art. 1 della L. 190/2012 e della Legge n. 125/2013 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013.
Nello specifico, escluse le circostanze in cui tali richieste non siano autorizzabili o conferibili a causa della sussistenza di incompatibilità e/o conflitto d'interessi specificatamente indicati dalla suddetta normativa ed adeguatamente previsti e disciplinati dal vigente Regolamento Aziendale (adottato con. Deliberazione n. 887 del 02/12/2014), si rimette a Codesto Spettabile Dipartimento il parere in ordine ai casi di dipendenti che chiedono l'autorizzazione ad espletare attività extra ufficio, proprie del profilo professionale rivestito, al di fuori dall'orario di servizio. A titolo esemplificativo, se ne citano due:
1. attività di volontariato in qualità di medico ortopedico da espletare presso più Associazioni senza fini di lucro, come ad esempio le Società calcistiche;
2. attività saltuaria ed occasionale di medico anatomo-patologo, per la quale è previsto il solo rimborso spese (sotto forma di gettone di presenza), da svolgere presso una Società S.r.l.- Medicina e Ambiente - (che conferisce l'incarico, ma che agisce per conto di un Ente Pubblico), la quale dichiara l'insussitenza di elementi d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi anche potenziali della sua attività (non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN, non è soggetta a controllo o vigilanza da parte dell'Azienda).
Inoltre, è gradita l'indicazione ai fini degli adempimenti fissati dalla legge in materia di Anagrafe delle Prestazioni-Dipendenti, sull'obbligo di comunicazione, sul portale Perla-PA, degli incarichi e degli eventuali compensi in ordine a quei casi esclusi da preventiva autorizzazione di cui al comma 6 del citato art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione riservata, s'inviano distinti saluti
Il Direttore U.O.C.
Politiche del Personale e Qualità
Dott.ssa Stefania Onori
Risposta al quesito
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. 165/2001 le amministrazioni devono definire i criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità del dipendente, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione. Tali criteri devono essere tali da evitare che i dipendenti svolgano attività che sono vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione, attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d’ufficio o attività che determinano un conflitto d’interesse con l’attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni. "Il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra- istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto." (circolare funzione pubblica 19 febbraio 1997, n. 3). La valutazione circa la "compatibilità materiale" dello specifico incarico è attribuita, quindi, alla p.a. datrice che deve verificare in concreto le peculiarità dell’attività extra-lavorativa da autorizzare. Alcuni parametri di riferimento, solo a titolo di esempio, possono essere desunti dall’orario di lavoro che non deve coincidere con quello di servizio e non deve essere notturno in quanto non permetterebbe il puntuale e regolare espletamento della prestazione diurna oppure dalla tipologia di prestazione che non deve essere eccessivamente logorante da un punto di vista psico-fisico. In ordine al secondo quesito, l’art. 53 esclude i compensi derivanti dalle attività elencate al comma 6 dagli obblighi di cui ai successivi commi da 7 a 13.
Quesito
Sono un assistente Amministrativo in servizio presso il LICEO "LAURA BASSI" di Bologna.
Mi rivolgo a voi per un quesito sulle Autorizzazioni a nostri dipendenti:
Se un nostro docente svolge presso un'altra scuola un Corso di Formazione rivolto ad altri pubblici dipendenti
può essere escluso dalla disciplina che regola le richieste di autorizzazioni alla libera professione e incarichi retribuiti?
Per essere più chiari: il docente di cui sopra può non chiedere di essere autorizzato anche alla luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/30/03/2001 in particolare dall'art. 53 Comma 6 lettera f)?
Grazie
Silvio MAIDA
Risposta al quesito
Gli incarichi di docenza assegnati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dai soggetti destinatari, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni, ex art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001, lett. f-bis) ²(…)Sono esclusi i compensi derivanti: (…) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica².
Pertanto il dipendente incaricato di tenere il corso di formazione non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione né è tenuto a comunicare il conferimento dell’incarico. Ovviamente l’espletamento di tali attività non deve in ogni caso ostacolare l’ordinario svolgimento delle mansioni svolte nell’esercizio del proprio ufficio o confliggere con i fini istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
Quesito
Lavoro in un Ministero, articolato in vari uffici ognuno dodato di personalità giuridica. Chiedo se:
1) sono oggetto di comunicazione gli incarichi di progettazione, collaudo, responsabile del procedimento, responsabile della sicurezza ecc. inerenti i lavori pubblici conferiti dal dirigente al personale INTERNO e remunerati con i c.d. incentivi alla progettazione (art. 113 co.2 d.lgs. 50/2016 e precedenti normative sugli appalti pubblici)
2) sono oggetto di comunicazione i medesimi incarichi inerenti i lavori pubblici e remunerati con i c.d. incentivi alla progettazione quando sono conferiti dal dirigente a dipendenti ESTERNI al singolo ufficio ma pur sempre dipendenti dello stesso Ministero
3) sono oggetto di comunicazione i medesimi incarichi inerenti i lavori pubblici e remunerati con i c.d. incentivi alla progettazione quando sono conferiti dal dirigente a dipendenti di altri Ministeri
4) sono oggetto di comunicazione i medesimi incarichi inerenti i lavori pubblici quando conferiti a liberi professionisti esterni (in questo caso, nell'anagrafe consulenti)
5) l'assistenza informatica (configurazione rete, assistenza in caso di guasti ecc.) possa legittimamente NON essere oggetto di comunicazione
Risposta al quesito
In merito agli incarichi affidati a dipendenti interni all’ufficio o interni all’amministrazione o dipendenti di altri Ministeri, si richiama l’art. 53, comma 6, del d.lgs 165/2001, il quale dispone che “Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti (commi da 7 a 13), sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” .
Pertanto se gli incarichi in questione fossero relativi a compiti e doveri d’ufficio, non rientrerebbero nelle previsioni di cui ai commi da 7 a 13 del citato art. 53.
In caso contrario trovano applicazione i commi 12 e 14 del medesimo articolo del citato decreto, in particolare si segnala che il novellato comma 14 così recita: “Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18[1] del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo”.
Per quanto riguarda gli incarichi conferiti a liberi professionisti esterni all’amministrazione deve valutarsi preliminarmente se la fattispecie integri un incarico di collaborazione/consulenza oppure un appalto di servizi. Nella prima ipotesi, detti incarichi risulterebbero soggetti alle comunicazioni ex articolo 53, comma 14, d.lgs. 165/2001 (in riferimento ai dati di cui all’articolo 15 del d.lgs. 33/2013), altrimenti (nel caso, cioè, di appalto di servizi) sarebbero tenuti all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Si evidenzia, per ragione di opportunità, che il cosiddetto “incentivo alla progettazione” costituisce uno dei casi in cui il legislatore attribuisce un compenso ulteriore e speciale, in deroga ai principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico. Ora non essendo l’attività di progettazione enunciata espressamente, dall’articolo 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, tra quelle beneficiarie del compenso incentivante, ed essendo la disposizione di stretta interpretazione in quanto norma eccezionale che deroga appunto al principio generale della onnicomprensività del pubblico dipendente, si presume non possa essere retribuita con il fondo incentivante alla progettazione (cfr. Corte dei conti sezione autonomie Deliberazione 7/SEZAUT/2017/QMIG).
Per quanto riguarda il quesito sull’assistenza informatica deve essere chiarito allo scrivente, per poter dare risposta, se sia stata stipulata apposita convenzione con società specializzata (quindi inerisca ad un vero e proprio appalto di servizi di cui sopra) o se vengano dati incarichi singoli in caso di necessità di assistenza.
[1] D.Lgs. 14-3-2013 n. 33, art. 18, (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici): “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”.
Quesito
Premesso che sono soggetti a comunicazione gli incarichi conferiti ai propri dipendenti retribuiti e anche a titolo gratuito, si chiede di sapere quali, tra quelli a titolo gratuito, siano da comunicare: tutti (doveri d'ufficio ed intuito personae) o solo quelli non rientranti nei doveri d'ufficio.
Risposta al quesito
Ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 12 dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 devono intendersi soggetti a comunicazione gli incarichi a titolo gratuito extrafunzionali (cioè esulanti dai compiti e doveri di ufficio).
A cosa serve la funzionalità gestione periodi attivi?
Il sito rimane attivo, oltre che per la comunicazione degli incarichi in scadenza, anche per il completamento e la modifica degli incarichi relativi a periodi precedenti. Il periodo di consolidamento, ossia il lasso di tempo decorso il quale non è possibile effettuare modifiche o cancellazioni di incarichi a ritroso, è attualmente fissato in 3 anni.
Per operare su incarichi precedenti il periodo di consolidamento è necessario effettuare una richiesta motivata di estensione dei periodi attivi.
Per richiedere l’estensione dei periodi attivi, il Responsabile del Procedimento (Dipendenti o Consulenti) dell'amministrazione interessata deve cliccare sulla funzionalità "Richiesta estensione" seguendo la seguente procedura:
• entrare con le proprie credenziali di accesso (USER e PASSWORD) nel portale;
• scegliere il ruolo per cui richiedere l’estensione (per incarichi relativi a dipendenti o consulenti) se il Responsabile cura gli incarichi di entrambi i soggetti;
• posizionarsi sul menù di sinistra su "Gestione Periodi Attivi" e cliccare su "Richiesta estensione”;
• selezionare l'anno (e il semestre, per gli incarichi relativi ai Consulenti) per il quale si desidera inoltrare la richiesta ed indicare la motivazione di tale richiesta.
La richiesta viene, quindi, sottoposta alla verifica del Dipartimento e, se approvata, determina l'inoltro automatico di una e-mail al Responsabile del Procedimento con cui si comunica l'accordo di un privilegio temporaneo per inserire o modificare incarichi relativi a periodi precedenti a quello di riferimento. Il privilegio, una volta accordato, ha una durata di 30 giorni e consente al Responsabile del Procedimento (e agli eventuali Utenti Semplici e Responsabili di Unità di Inserimento) di operare sugli incarichi, secondo le consuete modalità, anche per l'anno interessato.
È bene ricordare che l'applicativo informatico dell'anagrafe tiene traccia della data effettiva d'inserimento e di modifica degli incarichi che vengono comunicati durante il periodo per il quale è stato concesso il privilegio.
Qual è la normativa di disciplina dell’anagrafe prestazioni?
Le norme di riferimento sono le seguenti:
• L. 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 24;
• L. 23 dicembre 1996, n. 662, articoli 1, commi 123-131;
• D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, articolo 53;
• Circolare n. 10/1998, 16 dicembre 1998
• Circolare n. 5/1998, 29 maggio 1998
• Circolare n.198/2001, 31 maggio 2001
• Circolare n. 5/2006, 21 dicembre 2006
• Circolare n. 2/2008, 11 marzo 2008
• Circolare n. 1/2010, 14 gennaio 2010
L’adempimento “Anagrafe Prestazioni” prevede delle scadenze?
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce le seguenti scadenze e i seguenti destinatari per le dichiarazioni delle pubbliche amministrazioni:
• entro 15 giorni dal conferimento/autorizzazione dell’incarico comunicazione in via telematica (Perla PA) al DFP dell’incarico conferito o autorizzato con indicazione dell’oggetto e del compenso lordo, ove previsto;
(“Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa” – art. 53, comma 12 d.lgs. 165/2001)
• entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dell’art. 53, comunicazione all’amministrazione di appartenenza dell’ammontare del compenso erogato dai soggetti pubblici o privati conferenti;
(“Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici” - art. 53, comma 11 d.lgs. 165/2001)
• entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica (Perla PA) la dichiarazione negativa a DFP circa il mancato conferimento/autorizzazione di alcun incarico;
(“Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi” – art. 53, comma 12 d.lgs. 165/2001);
• entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica (Perla PA) o su apposito supporto magnetico a DFP i compensi relativi all’anno precedente per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato
(“Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11” – art. 53, comma 13 d.lgs. 165/2001 );
• entro il 30 giugno di ciascun anno in via telematica (Perla PA) o su supporto magnetico a DFP comunicazione dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
(“Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio” - art. 53, comma 14, primo periodo d.lgs. 165/2001);
• entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per via telematica (Perla PA) o su supporto magnetico comunicazione a DFP dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;
(“[…]sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti” - art. 53, comma 14, primo periodo d.lgs. 165/2001)
Chi deve inviare la dichiarazione?
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere i dati relativi agli incarichi affidati ai dipendenti e ai collaboratori e consulenti esterni e lo possono fare esclusivamente per via telematica, come esplicitato dalla circolare 198/01 del 31 maggio 2001 del Dipartimento Funzione Pubblica.
Come fare per modificare la denominazione di un soggetto conferente già presente nel sistema?
Per modificare i dati della PA è sufficiente cliccare su DATI PA all’interno della sezione “Pronto PA” e seguire la procedura guidata. I dati modificabili si dividono in due categorie: dati sostanziali (per i quali è richiesta l’approvazione del DFP), riguardanti informazioni che identificano univocamente la PA censita nella banca dati, come il codice fiscale, la denominazione o il comparto di appartenenza; altri dati (che non comportano alcuna approvazione da parte del DFP) riguardanti informazioni sui riferimenti normativi o informazioni di contatto.
Come inserire un soggetto conferente estero?
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 dello stesso decreto legislativo siano tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. Il comma 11 dello stesso articolo stabilisce, altresì, che entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, i soggetti privati o pubblici comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici. Nel caso di soggetto conferente estero sarà l’amministrazione di appartenenza a comunicare l’avvenuta autorizzazione dell’incarico conferito dal soggetto estero (pubblico o privato).
L’incarico svolto da un dipendente in comando deve essere dichiarato dalla PA di appartenenza o da quella di destinazione?
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, ai sensi del:
• comma 11 dell’art. 53 d.lgs.165/2001, entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;
• comma 12 dell’art. 53 d.lgs.165/2001, le pubbliche amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati, indicando l’oggetto e il compenso lordo se previsto.
Cosa si intende per centro di responsabilità?
Ogni PA può strutturarsi con un numero di unità di inserimento (UU.II.) gerarchicamente legate tra loro in modo conveniente alle proprie dimensioni ed esigenze: alcune di queste unità sono solo utilizzate per inserire i dati, altre rappresentano un centro di responsabilità e sono tenute all’adempimento, cioè non solo alla comunicazione degli incarichi, ma anche all’invio della dichiarazione di fine anno. Per ogni U.I. è presente l’attributo di Centro di responsabilità che può assumere valore SI/No. Ogni U.I. che è Centro di Responsabilità ha un’area di competenza, che include tutte le UU.II. collegate e gerarchicamente sottostanti. L’area di competenza non include UU.II. gerarchicamente sottostanti che sono a loro volta centro di responsabilità a tutte le UU.II dipendenti da queste, in quanto le prime risultano autonome per l’adempimento.
Sono previste delle sanzioni per la mancata comunicazione degli incarichi conferiti?
Sì, sono previste sanzioni. La disciplina delle sanzioni è contenuta nel comma 15 dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. In particolare la norma stabilisce che le amministrazioni che omettono gli adempimenti contenuti nei commi da 11 a 14 (adempimenti relativi alle dovute comunicazioni) non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non risultino adempienti.