Quali sono gli articoli dei CCNL del Comparto Ministeri in materia di orario di lavoro?
- CCNL 16.05.1995: artt. 19 (orario di lavoro) e 20 (permessi brevi);
- CCNL 12.01.1996 (Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro, ai sensi dell’art. 19 c. 5 del CCNL del 16.05.1995, sottoscritto in data 12.01.1996);
- CCNL 12.01.1999: art. 25 (riduzione dell’orario);
- CCNL 16.05.2001: artt. 26 (lavoro straordinario) e 27 (banca delle ore).
(aggiornato a novembre 2012)
Possono essere riconosciuti tempi tecnici in entrata e/o in uscita?
Tempi tecnici in entrata e/o in uscita non possono essere riconosciuti perché comporterebbero di fatto una illegittima riduzione dell’orario ordinario di lavoro contrattualmente fissato a livello di comparto in 36 ore settimanali dall’art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
L’adozione di detti tempi tecnici potrebbe quindi configurare un danno erariale non solo per riduzione dell’orario settimanale, ma anche per l’eventuale conseguente indebito riconoscimento del diritto alla pausa e alla correlata fruizione della mensa o, in sostituzione, del buono pasto.
Ciò posto, è pur sempre possibile individuare fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita (art. 3, CCNL 12.1.1996).
(aggiornato a novembre 2012)
Il Dirigente responsabile del personale può impartire unilateralmente disposizioni in materia di orario di lavoro in assenza di un’intesa con le rappresentanze sindacali per motivate esigenze di economicità ed efficienza?
Il Responsabile dell’Ente può impartire disposizioni in materia di orario di lavoro nell’osservanza della normativa in materia e delle disposizioni contrattuali più favorevoli in vigore, fatta salva la sola informazione ai sindacati.
Infatti, l’art. 5, comma 2, d.lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato dall’art. 34, d.lgs. 27.10.2009, n. 150, prevede che: “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati….”.
Inoltre, l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce al Responsabile dell’ente l’organizzazione degli uffici, la determinazione dell’orario di lavoro, la direzione, il coordinamento ed il controllo dell’attività dei propri uffici, nonché la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai suddetti uffici.
(aggiornato a novembre 2012)
Che cos’è l’istituto della flessibilità?
L’istituto della flessibilità oraria consiste nella possibilità di stabilire fasce temporali entro le quali siano consentite al dipendente l’inizio e il termine della prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di lavoro prestabilito, significando che ad ogni anticipazione o posticipazione in entrata deve corrispondere una anticipazione o posticipazione in uscita della medesima entità temporale, al fine di garantire il rispetto dell’orario giornaliero predeterminato.
A norma dell’art. 3 C.C.N.L. 12.01.1996, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita, ed è possibile altresì individuare l’arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all’unità organica in relazione alle esigenze di servizio. Inoltre, “…i dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (Leggi nn. 1204/1971 – ora D.Lgs. n. 151/2001 –, 903/1977, 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’ufficio di appartenenza”.
(aggiornato a novembre 2012)
Qual è l’orario massimo giornaliero di lavoro?
Il personale civile non impegnato in turni è tenuto ad osservare l’orario massimo di lavoro giornaliero di 9 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Il CCNL 1994/97, che fissa condizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori rispetto alle disposizioni normative di carattere generale, all’art. 19, comma 1, fissa l’orario di lavoro in 36 ore settimanali ripartite in cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità. Il comma 4 del medesimo articolo dispone altresì che: “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore … Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore a 30 minuti”.
(aggiornato a novembre 2012)