Assegnazione temporanea presso altra amministrazione (Comando)
1. Il dipendente, a domanda può essere assegnato temporaneamente (comando) presso un'altra Amministrazione?
Il dipendente può, a domanda, essere assegnato temporaneamente ad altra Amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta. L'assenso verrà rilasciato dalla Direzione Generale del Personale Civile, in presenza di presupposti favorevoli, sentito eventualmente il Direttore dell' Ente di servizio dell'interessato o l' organo programmatore competente.
2. Quanto può rimanere il dipendente in posizione di comando presso un'altra Amministrazione?
La posizione di comando, ai sensi dell'art.4 del C.C.N.L., integrativo, sottoscitto in data 16.05.2001, non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabile una sola volta. Deroghe al suddetto limite temporale sono specificamente previste dal comma 7 del medesimo art. 4, e precisamente:
- qualora norma di legge o di regolamento preveda l'utilizzo di appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea presso altra Amministrazione;
- per il personale richiesto da Uffici di diretta collaborazione di Ministri o Sottosegretari;
- per gli Enti di nuova costituzione fino alla definizione delle relative piante organiche.
3. Quale Amministrazione ha l' onere della spesa per il personale comandato?
L'art. 4 del C.C.N.L., intergrativo sottoscritto in data 16.05.2001 attribuisce l'onere della spesa per il personale comandato all'Amministrazione di destinazione.
4. In quale misura spetta il trattamento accessorio al personale in posizione di comando?
Al personale in posizione di comando spetta il trattamento accessorio nella misura prevista dall' Amministrazione di destinazione, essendo quest'ultimo correlato all'attività effettivamente espletata.
5. Il dipendente può revocare l’assenso alla posizione di comando?
La posizione di comando può cessare prima del termine previsto (12 mesi, rinnovabile una sola volta) qualora venga meno l’interesse dell’Amministrazione che l’ha richiesto o qualora l’Amministrazione di appartenenza non conceda l’ulteriore proroga, ovvero per l’effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato.
In quest’ultimo caso il dipendente dovrà presentare la revoca come da modulo pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale per il personale civile - sezione modulistica.
6. In quali ipotesi la posizione di comando può superare i 2 anni (12 mesi rinnovabili una sola volta)?
Quando la richiesta dell’Amministrazione interessata viene formulata all’Amministrazione di appartenenza del dipendente ai sensi dell’art. 13 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Tale disposizione aggiunge all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2-sexies con il quale viene previsto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.
7. Il dipendente con figli minori fino a tre anni può richiedere l’ assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa?
L’art.42 bis del D.lgs 26 marzo 2001, n.151 prevede tale opportunità a condizione della sussistenza di un posto vacante e disponibile corrispondente alla posizione retributiva posseduta dall’interessato/a. Tale assegnazione temporanea può avvenire in ambito Difesa o anche presso altra Amministrazione previo assenso sia dell’Amministrazione di appartenenza e sia di quella di destinazione per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni. Anche in tale caso l’onere della spesa è a carico dell’Amministrazione di destinazione.
8. Quando si può richiedere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42 bis D.lgs 151/2001?
Il beneficio può essere richiesto entro il compimento del terzo anno di vita del minore e, il periodo di assegnazione, qualora concesso, avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio (es. al dipendente potrà essere concessa l’assegnazione temporanea fino al raggiungimento dei 5 anni di età del proprio figlio nel caso in cui la domanda è stata presentata al compimento del 2° anno di vita dello stesso).
9. Quale documentazione deve essere prodotta all’amministrazione per poter ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42 bis D.lgs 151/2001 ?
Il dipendente dovrà produrre:
- autocertificazione attestante il proprio stato di famiglia, ai sensi della normativa vigente, in cui si evince la presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni;
- attestazione del datore di lavoro del coniuge ove venga indicata la sede dove esercita la propria attività lavorativa e la costanza del rapporto di lavoro o autocertificazione sottoscritta dal coniuge ai sensi della normativa vigente.
Mobilità interna
1. Qual è la procedura da seguire per poter ottenere il trasferimento presso Enti della Difesa?
Le domande di trasferimento presentate dal personale appartenente all’area tecnico-amministrativa centrale dovranno essere trasmesse alla Direzione generale del personale civile
dal proprio Ente di servizio con motivato parere del Direttore dell’ente stesso.
Le domande di trasferimento presentate , invece, dal personale appartenente all’Area Tecnica industriale e all’area tecnico operativa dovranno essere trasmesse alla Direzione generale del personale civile dall’Organo programmatore di F.A, con motivato parere espresso dal medesimo Organo programmatore e corredate dalla valutazione del titolare dell’ente di servizio dell’interessato.
Il dipendente potrà allegare alla domanda eventuali motivazioni e/o documentazione in busta chiusa qualora inerente dati sensibili.