Procedimento disciplinare
Nel caso di proscioglimento sono rimborsabili le spese sostenute nel corso del procedimento disciplinare?
Nel caso di procedimento disciplinare conclusosi con una determinazione di proscioglimento e/o archiviazione non sussiste per il dipendente il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute ai fini della propria difesa.
In particolare, la presenza dell’interessato nell’ audizione, prevista dall’art. 55 bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001, non è obbligatoria, potendo il medesimo comunque presentare memorie o scritti difensivi, ovvero farsi difendere da un rappresentante sindacale o legale cui conferire mandato.
In ogni caso, i relativi oneri sono interamente a carico del dipendente.
Al riguardo la Legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede all’art. 18 il diritto al rimborso delle spese legali limitatamente ai giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativo-contabile (e non anche disciplinare), promossi nei confronti di dipendenti pubblici in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.
Come si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione?
In linea generale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, durante la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11. Giorni fino ad un massimo di 6 mesi, il dipendente è privato della retribuzione esclusivamente fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta al medesimo una indennità pari al 50% della retribuzione nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio (cfr. art.13, ultimo capoverso, C.C.N.L. 12 giugno 2003 e s.m.i.).
I periodi di sospensione in parola si computano in base al calendario, ma è fatta salva la facoltà del datore di lavoro di dare applicazione non continuativa alla sanzione in parola, diluendo nel tempo il periodo di sospensione irrogato in concreto al lavoratore (cfr. orientamento applicativo ARAN n. RAL 1447).
(aggiornata a novembre 2013)
Come si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione nelle ipotesi di part time verticale?
Nelle ipotesi di part time verticale la sospensione in parola esclusivamente nei giorni in cui il dipendente dovrebbe prestare attività lavorativa ed il periodo di sospensione concreto irrogato al medesimo non è riproporzionato.
Rimane ferma la facoltà del datore di lavoro di dare applicazione non continuativa alla sanzione in concreto irrogata (cfr. orientamento applicativo ARAN n. RAL 1448).
(aggiornata a novembre 2013)
Maturazione delle ferie per dipendente sottoposto a sospensione cautelare
Il dipendente sottoposto a sospensione cautelare dal servizio perché colpito da misura restrittiva della libertà personale matura ferie?
Il diritto alle ferie presuppone l’effettivo svolgimento del lavoro e non matura, di norma, nei periodi in cui, mancando l’attività lavorativa, non sussistono quelle esigenze di recupero delle energie psico-fisiche e di più intensa partecipazione alla vita familiare e sociale, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo in cui le ferie maturano nonostante sia stata interrotta la prestazione lavorativa (congedo parentale, permessi retribuiti, infortunio sul lavoro, assenza per malattia fino a 18 mesi, ai sensi dell’art. 21, comma 1, C.C.N.L. 16.5.1995).
Ciò premesso, per quanto riguarda la sospensione cautelare dal servizio, si osserva che, ai sensi dell’art. 15, co. 1, CCNL 12/06/2003 e s.m.i, “il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”.
In proposito, come precisato da diversi orientamenti applicativi dell’Aran (cfr. orientamenti applicativi RAL_1431 e M_161) e confermato dal costante orientamento della Giurisprudenza ivi richiamata, durante il periodo di sospensione in parola, il dipendente non matura ferie, per la mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa effettivamente resa.
Analogamente, nelle ipotesi di sospensione cautelare facoltativa, ai sensi dell’art. 15, co. 3, CCNL 12.06.03 e s.m.i., nonché di sospensione disciplinare, il dipendente non matura diritto alle ferie per il periodo corrispondente, attesa la mancanza anche in tali casi della prestazione lavorativa.