1) Quali sono le categorie protette e chi si occupa del loro inserimento nel mondo del lavoro?
La legge 12 marzo 1999, n. 68 distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.
I disabili sono:
- invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%;
- invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
- non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
- non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra - DPR 915/78 e successive modifiche).
Le altre categorie protette di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
- soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
- profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;
(*) gli orfani e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra di servizio e di lavoro, possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore o al momento del riconoscimento dello status di grande invalido del genitore. Al fine dell’iscrizione negli elenchi si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni se studenti di scuola media superiore e a 26 anni se studenti universitari.
La legge affida il compito di provvedere all'inserimento professionale delle categorie di cui sopra (ad eccezione delle vittime del terrorismo che seguono una procedura diversa) ai Servizi Provinciali, individuati dalle singole Regioni, i quali provvedono ad un avviamento numerico (pubblicazione di bandi riservati ai lavoratori iscritti al collocamento mirato della provincia e relativa graduatoria da cui attingono le amministrazioni previa verifica dell'idoneità professionale al profilo individuato).
2) Qual è la normativa di riferimento?
La normativa di riferimento per l’avviamento al lavoro delle categorie protette è:
- legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e il D.P.R. 10.10.2000 n. 333 (recante “Regolamento di esecuzione della legge n° 68/99”);
- legge del 23 novembre 1998, n. 407 e s.m.i. (recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata");
- legge 29 marzo 1985, n. 113 e s.m.i. (recante "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti";
- D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (art. 35, comma 2) (recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)
- decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126;
- legge 11 marzo 2011, n. 125 (“Interpretazione autentica del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407”);
3) Che cosa si intende per “collocamento mirato”?
Ai sensi dell’art. 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per collocamento mirato si intendono tutti gli strumenti finalizzati a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità (quali ad esempio i servizi di sostegno e le azioni positive per risolvere i problemi connessi con gli ambienti di lavoro e le relazioni interpersonali).
4) Quali sono i documenti necessari per l'attestazione di appartenenza alle categorie protette?
Sono diversi a seconda della categoria:
- Invalidi Civili e sordomuti: Verbale di invalidità civile rilasciato dall'ufficio invalidi civili del distretto ASL con percentuale uguale al 46 % e oltre. Dal 1 gennaio 2010 la domanda per il riconoscimento dell'invalidità o della permanenza dello stato invalidante deve essere fatta all'Inps, direttamente o per il tramite di un patronato.
- Invalidi del lavoro: Verbale di invalidità rilasciato dall'Inail con percentuale maggiore del 33 % e oltre.
- Non vedenti: Verbale che attesta riconoscimento di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi rilasciato dalla competente commissione ASL.
- Invalidi civili di guerra o per servizio: Certificato che attesta una minorazione ascritta dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni rilasciato dal comando o dell'amministrazione di appartenenza
- Invalidi di guerra: Certificato che attesta una minorazione ascritta dalla prima all'ottava categoria rilasciato dalla commissione medica militare o certificato comprovante la presenza negli appositi elenchi della prefettura.
- Vittime del terrorismo, criminalità organizzata e del dovere: certificato, rilasciato dal Ministero dell'Interno o dal Prefetto territorialmente competente delegato, che attesta l'appartenenza alla categoria.
5) Quali obblighi la legge pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati?
Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa dei disabili, tra l'altro, la legge prevede l'obbligo di riservare ai lavoratori appartenenti alle categorie protette una quota di assunzioni, che per le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti è pari al 7% del personale occupato per gli invalidi ed all'1% per i profughi, gli orfani e i coniugi di coloro che sono deceduti o che risultano grandi invalidi per causa di lavoro, guerra o servizio e le vittime del terrorismo. Per queste i livelli retributivi dal sesto all'ottavo non potranno superare l'aliquota del 10% delle vacanze in organico.
La legge 11 marzo 2011, n. 125 (recante “Interpretazione autentica del comma 2, dell’art.1, della legge 23 novembre 1998, n. 407”) ha stabilito, per le assunzioni dei congiunti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che il superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, della legge n. 68/99 (1%), deve in ogni caso avvenire, per le PP.AA. nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento.
La legge pone inoltre l'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di inviare on line, ogni anno, tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un prospetto informativo con la situazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente e relativa al numero complessivo di lavoratori impiegati, al numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette già assunto e a quello ancora da assumere in base alla quota di riserva, suddiviso per provincia.
6) Il Ministero della Difesa assume tali categorie?
Il Ministero della Difesa, così come previsto dalla normativa e come ogni altra Pubblica Amministrazione, è tenuto ad assumere tali categorie, tenendo conto delle carenze e degli esuberi esistenti negli enti dislocati nelle varie province sul territorio nazionale e della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
7) Quali sono le modalità di assunzione e a chi si propone domanda di assunzione?
Le assunzioni nelle categorie protette - ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 - avviene mediante chiamata numerica, attraverso gli uffici provinciali competenti, degli iscritti nelle apposite liste di collocamento e non a domanda diretta degli interessati presso le Amministrazioni stesse, ad eccezione delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere nonché del loro coniuge, dei figli superstiti e dei fratelli conviventi e a carico (qualora unici superstiti) la cui chiamata è diretta, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria.
Per i centralinisti non vedenti l'avviamento da parte della provincia è subordinato all'esistenza nell’Ente di assegnazione di una postazione abilitata. Per questa categoria la legge 113/1985 prevede quale limite di età per l’avviamento al lavoro il compimento del 55° anno di età.