1. Che cosa si intende per “secondo lavoro”?
Con l’impropria dicitura “secondo lavoro” devono intendersi le attività extraistituzionali, ovvero quelle attività che non rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio.
A tale riguardo l’ordinamento prevede limiti e condizioni.
(Aggiornata ad aprile 2022).
2. Quali sono le principali fonti normative relative alla disciplina delle attività extraistituzionali per il personale civile?
- T.U. n. 3/1957 e succ. mod. e integrazioni, artt. da 60 a 65 (Incompatibilità e cumulo di impieghi);
- L. n. 662/1996 art. 1 commi da 56 a 65 (Iscrizione ad albi professionali e rapporto di lavoro a tempo parziale);
- D.Lgs. n. 165/2001, art. 53 e succ. mod. e int. (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
- L. n. 339/2003 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato);
- L. n. 289/2002, art. 90, comma 23 (Attività sportiva dilettantistica), che verrà abrogato a decorrere dall’1/01/2023 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021, come modificato dall’art. 10, c. 13-quater, lett. b) del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021; nonché artt. 25, c. 6, 29 e 36, c. 7, del citato D.Lgs. n. 36/2021;
- D.Lgs. n. 276/2003 art. 74 (Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro), con specifico riguardo alle attività agricole;
- D.Lgs. n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro) e succ. mod. e int.;
- D.L. n. 25/2017 convertito senza modificazioni dalla L. n. 49/2017 (Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio);
- D.L. n. 50/2017 convertito dalla L. n. 96/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria…), nello specifico l’art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale);
- Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica: n. 3/1997 del 19 febbraio 1997 e n. 6/1997 del 18 luglio 1997 (Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità);
- Circolari di Persociv sulla “Disciplina attività extraistituzionali” visionabili sul sito istituzionale al link “Circolari e altra documentazione” nn.:
- 11932 del 14 febbraio 2006;
- 29556 del 18 aprile 2006 con annesso D.I. 3 novembre 2005;
- 629616 del 26 giugno 2012 (solo dal paragrafo 3);
- 58813 del 23/09/2015 “Rapporto di lavoro a tempo parziale per lo svolgimento di altra attività. Casi di conflitto di interessi. Obblighi di comunicazioni”;
- 54590 dell’11/09/2017.
(Aggiornata ad aprile 2022).
3. Il personale civile con prestazione lavorativa a tempo pieno (o comunque superiore al 50% dell’attività lavorativa a tempo pieno) può svolgere attività extraistituzionali?
L’ordinamento giuridico non consente ai dipendenti pubblici lo svolgimento di ogni attività lavorativa che non rientri nei compiti e nelle funzioni del proprio ufficio, se non in casi eccezionali e circoscritti (dovere di esclusività, sancito dall’art. 98 della Costituzione).
Tuttavia, il personale con prestazione lavorativa a tempo pieno (o con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno), può svolgere attività extraistituzionali nei limiti e nei termini indicati dalla normativa vigente, come tra l’altro chiarito con le circolari di Persociv in materia, in particolare la n. 54590 dell’11/09/2017.
In ogni caso occorre distinguere le attività extraistituzionali in tre categorie:
- attività assolutamente incompatibili con lo status di pubblico dipendente;
- attività compatibili per le quali è richiesta la previa comunicazione - una volta soltanto all’inizio di ciascun anno – da effettuarsi al Responsabile dell’Ente di servizio;
- attività compatibili soggette ad autorizzazione annuale preventiva da parte del Responsabile dell’Ente di servizio.
4. Quali attività extraistituzionali è possibile svolgere in posizione di part-time con attività lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno?
Tranne la professione forense (L. n. 339/2003), è possibile svolgere ogni altra attività lavorativa, subordinata (purché non intercorra con altra pubblica amministrazione a norma dell’art. 1 comma 58, L. n. 662/1996) o autonoma, anche con partita IVA e mediante iscrizione ad albi, a condizione che non comporti un conflitto di interessi, pur se potenziale, con l’Amministrazione. In particolare, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 56-bis L. n. 662/1996).
In ogni caso restano escluse le attività di cui al D.I. 3.11.2005, allegato alla Circolare n. 29556 del 18/04/2006, reperibile sul sito di Persociv, nonché quelle che possano confliggere con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o in contrasto con gli interessi dell’Amministrazione.
Si rammenta infine che, a norma dell’art. 1, comma 58, L. n. 662/96 il dipendente in part time con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% dell’attività lavorativa, che intenda svolgere un’attività extraistituzionale, ha l’onere di comunicare l’inizio o la variazione della medesima entro 15 giorni all’amministrazione di appartenenza, nello specifico a questa D.G., previa dichiarazione da parte del Responsabile dell’Ente di servizio in merito all’assenza di conflitto di interesse di cui sopra.
(Aggiornata ad aprile 2022).
5. Quali sono le attività per le quali è possibile richiedere la preventiva autorizzazione?
Non è possibile stabilire, in via preventiva e tassativa, quali siano le attività extraistituzionali autorizzabili, tuttavia - a norma dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42 della L. n. 190/2012 - devono necessariamente non essere in conflitto, anche potenziale, con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o in contrasto con gli interessi dell’Amministrazione; devono inoltre presentare il carattere della saltuarietà, quindi, essere svolte in modo non ripetitivo, ad intervalli irregolari e prive dei caratteri della professionalità, della continuità e della subordinazione nei confronti del committente.
Alcune tipologie possibili di attività extraistituzionali autorizzabili sono in ogni caso indicate nelle circolari di questa D.G. nn. 0011932 del 14/02/2006, 629616 del 26/06/2012 (solo dal paragrafo 3) e 54590 dell’11/09/2017, e nel Vademecum di Ispedife pubblicato sul sito istituzionale e aggiornato periodicamente.
(Aggiornata ad aprile 2022).
6. Può il Responsabile dell’Ente di servizio rilasciare un’autorizzazione postuma?
No, in nessun caso. Al riguardo, considerato che l’autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale - derogando al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico - ha lo scopo di rimettere al datore di lavoro le valutazioni circa la legittimità e la compatibilità dell’incarico al fine di garantire imparzialità, efficienza e buon andamento della P.A., evitando che il dipendente possa essere distolto dai propri doveri istituzionali, deve, necessariamente, essere formalmente rilasciata prima dell’inizio dell’incarico esterno, come da costante giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza in materia (Cass. civ. Sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811), ha precisato che è solo l’atto autorizzativo, adottato a seguito di verifica della compatibilità e dell’assenza del conflitto di interessi, idoneo a rimuove il divieto legislativo sopra ricordato rendendo legittima la percezione dei compensi derivanti dall’incarico esterno. Nello specifico, nel contesto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA., non sono ammesse autorizzazioni con decorrenza antecedente alla data di rilascio e le autorizzazioni hanno effetti solo pro futuro. L’autorizzazione postuma (successiva alla conclusione dell’incarico esterno), precisa la Corte di Cassazione nella citata sentenza, ribadendo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, è ontologicamente incompatibile con la finalità dell’istituto poiché il potere datoriale deve essere esercitato ex ante. La violazione dell’obbligo non può essere sanata neanche da un’autorizzazione intervenuta successivamente con effetti “ora per allora", cioè retroattivi, al conferimento dell’incarico. Inutile, quindi, eventualmente distinguere tra decorrenza dell’autorizzazione ex nunc (autorizzazione postuma) e decorrenza ex tunc (“ora per allora”); la sua assenza, anche solo per parte dell’incarico, rende “abusiva” l’attività svolta dal dipendente pubblico. Entrambe le autorizzazioni intervengono dopo l’inizio dello svolgimento dell’incarico, e sono comunque incompatibili con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione.
(Aggiornata ad aprile 2022).
7. Sussiste differenza tra “prestazioni di lavoro occasionali” e “prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio”?
No. Il D.Lgs. n. 81/2015, ha abrogato, tra gli altri, gli artt. dal 61 al 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, disciplinanti il lavoro a progetto e occasionale.
Pertanto, la definizione relativa alle prestazioni occasionali di lavoro di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come integrato dall’art. 48, comma 7, L. n. 183/2010, che indicava come occasionali “…i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro…” è abrogata. L’art. 48 del citato D.Lgs. n. 81/2015 che disciplinava le prestazioni occasionali di tipo accessorio stabilendo che il pagamento delle suddette prestazioni avvenisse a mezzo voucher, insieme agli art. 49 e 50, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono stati abrogati dal D.L. n. 25/2017 convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49.
Il Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha introdotto il nuovo contratto di lavoro occasionale che ha sostituito la precedente tipologia contrattuale di lavoro accessorio.
In particolare, a norma dell’art. 54 bis, comma 1, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla medesima norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale - e dei limiti economici ivi indicati, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.
(Aggiornata ad aprile 2022).
8. Da chi può essere utilizzato il Libretto Famiglia e quali tipologie di lavoro occasionale possono essere pagate mediante il Libretto Famiglia?
Il Libretto Famiglia può essere utilizzato solo da persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionali o d’impresa entro i limiti e con le modalità sotto riportate con riferimento al contratto di prestazione occasionale.
Le tipologie di lavoro occasionale che possono essere pagate con il Libretto Famiglia sono:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
(Aggiornata ad aprile 2022).
9. Cos’è il contratto di prestazione occasionale e da chi può essere utilizzato?
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un soggetto, nell’ambito dell’attività professionale o di impresa, acquisisce, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i seguenti limiti di importo nel corso di un anno civile:
a)- il prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori/committenti, non può percepire compensi per un importo complessivo superiore a 5.000 euro;
b)- l’utilizzatore/committente, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivo superiore a 5.000 euro;
c)- le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore/committente, non possono dare luogo a compensi di importo superiore a 2.500 euro.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare di Persociv n. 54590 dell’11/09/2017.
(Aggiornata ad aprile 2022).
10. In caso di violazione delle disposizioni in materia, quali sono le possibili conseguenze a carico del pubblico dipendente?
Il pubblico dipendente che nel corso della prestazione abbia superato uno dei limiti suddetti: compenso superiore a €. 2.500 per ciascun committente; compenso superiore a €. 5.000 per la totalità dei committenti; o comunque, prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, incorre nel regime delle incompatibilità di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957.
(Aggiornata ad aprile 2022).
11. Quali sono le modalità di richiesta delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del personale civile con rapporto di lavoro a tempo pieno (o comunque superiore al 50% dell’attività lavorativa a tempo pieno)?
La richiesta di autorizzazione, come precisato nella faq n. 3, va previamente presentata - preferibilmente mediante la compilazione del modello aggiornato allegato alla Circolare di Persociv n. 54590 dell’11/09/2017 e pubblicato anche nella sezione “Modulistica” del medesimo sito - al Responsabile dell’Ente di servizio, il quale, verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché la sussistenza dei requisiti normativi prescritti, rilascerà la citata autorizzazione in calce alla medesima richiesta.
(Aggiornata ad aprile 2022).
12. L’autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali deve essere richiesta ogni anno?
Sì, l’autorizzazione deve essere sempre richiesta annualmente ed ha validità annuale.
Infatti, a seguito della modifica dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, disposto con L. n. 190/2012, in vigore dal 28 novembre 2012, per consentire un corretto inserimento da parte delle Amministrazioni nella banca dati “Anagrafe delle Prestazioni”, accessibile dal sito perlapa, degli estremi relativi alle autorizzazioni concesse, i dipendenti interessati devono annualmente presentare detta richiesta.
Si precisa infine, come chiarito di seguito nella faq n. 12, che il personale civile non preventivamente autorizzato incorre nelle sanzioni previste dalla legge in materia di violazione del divieto di esercizio di attività extra-istituzionali (art. 53, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 e succ. mod.).
(Aggiornata ad aprile 2022).
13. Quali sono le sanzioni derivanti dall’omessa richiesta di autorizzazione da parte del dipendente?
Salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell’entrate del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. Con l’avvertenza che, con l’introduzione del comma 7 bis all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”.
Mentre, nei confronti dei soggetti pubblici e privati che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, a norma dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla L. 140/1997, così come richiamato dal comma 9 del citato art. 53, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.
(Aggiornata ad aprile 2022).
14. Quali adempimenti discendono dalla concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali?
Ai sensi dell’art. 53, c. 11, D.Lgs. n. 165/2001, entro 15 gg. dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati, i soggetti pubblici o privati presso i quali il dipendente pubblico presta l’attività extraistituzionale debitamente autorizzata (in alternativa il dipendente medesimo) devono comunicare all’amministrazione di appartenenza di quest’ultimo (Ente di servizio), l’ammontare dei compensi erogati allo stesso.
Ai sensi dei successivi commi 12 e 13 dell’art. 53, del citato D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche (Ente di servizio) esclusivamente per via telematica, tramite il sito perlapa “Anagrafe delle prestazioni”, comunicano al Dipartimento della Funzione Pubblica:
- entro 15 giorni dal conferimento o dall’autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo presunto;
- tempestivamente i compensi erogati per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.
(Aggiornata ad aprile 2022).
15. Quali sono le attività sottratte al regime autorizzatorio ma per le quali occorre effettuare la preventiva comunicazione all’Ente di servizio?
Al fine di consentire all’Amministrazione di appartenenza di verificare l’assenza di eventuali conflitti di interesse, seppure potenziali, come da circolari di Persociv nn. 11932 del 14/02/2006 (parag. 3) e 54590 dell’11/09/2017 (parag. 5) reperibili sul sito di Persociv area “circolari ed altra documentazione”, i dipendenti che intendono svolgere attività riconducibili all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 sono tenuti a effettuare con periodicità annuale, opportuna comunicazione in merito alle stesse.
Nello specifico, dette attività sono:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (mentre è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza nel caso in cui l’attività di giornalista sia svolta in maniera non occasionale e retribuita, come da Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/97); c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Per le medesime finalità, occorre venga effettuata opportuna preventiva comunicazione all’Ente di servizio, con periodicità annuale, anche per lo svolgimento delle seguenti attività:
- consulenza tecnica d’ufficio (consentita soltanto se conferita sulla base di una scelta fiduciaria dell’A.G.);
- attività artistiche, culturali e ricreative purché non si configurino quale professione, industria o commercio o, comunque, come attività lavorative in senso stretto;
- attività di volontariato se gratuita o con la previsione di un mero rimborso spese;
- appartenenza ad un’associazione in qualità di mero associato, ove si ravvisi l’ipotesi di attività gestoria e/o di rappresentanza o attività lavorativa, anche gratuita, purché tale attività non sia correlata ad un compenso, in quest’ultimo caso, necessita, invece, di preventiva autorizzazione (Circolare Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3 paragrafo 6);
- attività prestata per conto di società e associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, si osserva che l’art. 90 comma 23 della Legge 289/2002 – che verrà abrogato a decorrere dall’1/01/2023 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021, come modificato dall’art. 10, c. 13-quater, lett. b) del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 – dispone che “i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa COMUNICAZIONE all’Ente di appartenenza”. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente indennità e rimborsi spesa a condizione che le società e associazioni sportive dilettantistiche siano iscritte nell’apposito registro del C.O.N.I. Tuttavia, detto registro, dal 31 agosto 2022, verrà sostituito dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, istituito dal D.Lgs. n. 39/2021 “Riforma dello Sport” e succ. mod. e int., tenuto dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il citato D.Lgs. n. 36/2021 – come successivamente modificato – all’art. 25, c. 6, che entrerà in vigore dall’1/01/2023, ha nuovamente previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la possibilità di prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa COMUNICAZIONE (annuale) all’amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui al successivo art. 29. In particolare, i dipendenti pubblici potranno ricevere somme, anche a titolo di premi e compensi, oltre che di rimborsi spese, per le attività prestate a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, non oltre la somma di 10.000 Euro (art. 36, c. 7 medesimo D.Lgs. n. 36/2021), poiché in tal caso, il rapporto di lavoro si qualificherebbe come “rapporto di lavoro sportivo”, per svolgere il quale, il dipendente pubblico dovrà richiedere la preventiva autorizzazione e non più la sola comunicazione.
(Aggiornata ad aprile 2022).