Il Segretario Generale della Difesa:
- è Ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il grado di Generale di Corpo d'Armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'Amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997;
- è nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- dipende, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della Difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
- è Vice Presidente del Comitato Difesa-industria;
Il Segretario Generale della Difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice Segretario Generale che espleta anche le funzioni di Vice Direttore Nazionale degli Armamenti.